Sentenza n. 1109/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento dei provvedimenti approvativi della Variante generale n. 3 al PGT di Telgate nella parte in cui hanno disciplinato il compendio immobiliare della Società ricorrente, ed in particolare della deliberazione del Consiglio comunale di Telgate 21 novembre 2022 n. 28 di approvazione definitiva della variante e della presupposta deliberazione consiliare di adozione della variante, provvedimenti pubblicati sul BURL in data 8 febbraio 2023, unitamente agli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la comunicazione del Responsabile del Servizio tecnico 8 febbraio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni comunali di adozione e approvazione della Variante generale n. 3 al PGT, nella parte relativa al compendio immobiliare della società, incluso nell'Ambito di Rigenerazione Urbana ARU 12
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria di un compendio immobiliare di circa 19.710 mq, in parte locato per attività produttiva, ha impugnato la variante generale n. 3 al PGT di Telgate, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della l.r. Lombardia n. 12/2005 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento. La ricorrente ha sostenuto che l'immobile, essendo ancora utilizzato per un'attività produttiva economicamente operativa, non potesse essere incluso in un ambito di rigenerazione urbana, non trattandosi di patrimonio dismesso, abbandonato o degradato. Ha inoltre contestato la scelta di indirizzare l'area verso una prevalente destinazione residenziale, ritenendola irragionevole e incoerente con la localizzazione del compendio, posto ai margini dell'abitato e vicino ad aree produttive e logistiche, nonché con la stagnazione demografica e l'asserita assenza di fabbisogno abitativo. È stato dedotto anche il carattere sostanzialmente espulsivo della disciplina nei confronti dell'attività produttiva esistente e il difetto di motivazione delle controdeduzioni alle osservazioni procedimentali, comprese quelle relative alla richiesta subordinata di mantenere la destinazione produttiva in caso di subentro di altro operatore.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la pianificazione urbanistica costituisca espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile soltanto in presenza di errori di fatto, travisamento, arbitrarietà, manifesta illogicità, irragionevolezza o violazioni procedurali, non ravvisati nel caso concreto. Non è stato riconosciuto alcun affidamento qualificato alla conservazione della precedente disciplina urbanistica, in assenza di convenzioni urbanistiche, accordi con l'amministrazione, giudicati favorevoli o altri atti specifici; la mera preesistenza di una destinazione più favorevole non è sufficiente. Quanto all'inclusione nell'ARU 12, il Collegio ha rilevato che l'art. 8 della l.r. n. 12/2005 considera non solo il patrimonio dismesso, ma anche quello sottoutilizzato. Dagli atti risultava che il compendio non fosse integralmente utilizzato per l'attività produttiva originaria, poiché una porzione era destinata di fatto a uso residenziale e un'altra era priva di agibilità. Non sussistevano quindi travisamento dei fatti né difetto di istruttoria. La scelta di riconversione non è stata ritenuta nuova o inattesa, poiché già il PGT del 2012 e le successive varianti avevano inserito l'area in ambiti destinati alla sostituzione della funzione produttiva con destinazioni prevalentemente residenziali. Le contestazioni fondate sui dati demografici e sull'assenza di fabbisogno abitativo sono state ricondotte a una diversa valutazione del merito pianificatorio: il fabbisogno insediativo può essere determinato considerando, oltre all'andamento della popolazione, gli obiettivi strategici, le prospettive di sviluppo, la struttura familiare, la qualità del patrimonio edilizio e le dinamiche insediative future. L'inclusione nell'ARU 12 non ha natura espulsiva, poiché non impone la cessazione immediata dell'attività produttiva né la dismissione dell'immobile: la destinazione legittimamente assentita può continuare e possono essere eseguiti gli interventi necessari al mantenimento della funzionalità. La previsione incide soltanto sulle future trasformazioni urbanistiche ed edilizie. La presenza di altre aree produttive o logistiche non rende illegittima la diversa disciplina del compendio, essendo ogni area oggetto di autonoma valutazione pianificatoria. Infine, è stata ritenuta sufficiente la motivazione complessivamente desumibile dagli elaborati del piano e dalla strategia di rigenerazione urbana. Le osservazioni dei privati costituiscono un apporto partecipativo e non impongono una confutazione analitica e puntuale; è sufficiente che il loro rigetto risulti coerente con i principi ispiratori del piano. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8 l.r. Lombardia n. 12/2005
La pianificazione deve considerare prioritariamente non soltanto il patrimonio edilizio dismesso, ma anche quello sottoutilizzato; l'utilizzazione solo parziale del compendio può quindi giustificarne l'inclusione in un ambito di rigenerazione urbana.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di errori di fatto, travisamento, arbitrarietà, manifesta illogicità, irragionevolezza o violazioni procedurali; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- Ai fini dell'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana, la nozione di patrimonio rilevante comprende anche gli immobili sottoutilizzati, non essendo necessaria la loro totale dismissione o il completo abbandono.
- La mera preesistenza di una disciplina urbanistica più favorevole non determina un affidamento qualificato alla sua conservazione. Tale affidamento richiede specifiche situazioni giuridiche, quali convenzioni urbanistiche, accordi con l'amministrazione, giudicati favorevoli o altri atti idonei a vincolare la successiva pianificazione.
- La previsione urbanistica di una futura riconversione dell'area non è espulsiva quando non impone la cessazione immediata dell'attività legittimamente esercitata né la dismissione dell'immobile, lasciando possibile la prosecuzione dell'uso assentito e gli interventi necessari a mantenerne la funzionalità.
- La determinazione del fabbisogno insediativo non deve fondarsi esclusivamente sull'andamento demografico, potendo considerare una pluralità di obiettivi e fattori di sviluppo territoriale; la contestazione di tali valutazioni senza indicare specifici errori fattuali o manifeste illogicità investe il merito amministrativo.
- Nella formazione degli strumenti urbanistici, le osservazioni dei privati devono essere esaminate, ma non richiedono una confutazione analitica e puntuale. È sufficiente una motivazione desumibile dalla complessiva impostazione del piano e dalla compatibilità o incompatibilità delle osservazioni con i suoi principi ispiratori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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