Risoluzione n. 184 del 13/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che una somma percepita nel 2008 da ALFA Holding S.r.l., collegata contrattualmente alla precedente cessione nel 2007 delle azioni BETA Italia S.p.A., non è un risarcimento autonomo esente, ma un’integrazione del corrispettivo della cessione originaria. Per questo motivo la somma segue il medesimo regime fiscale della plusvalenza già tassata nel 2007 e risulta interamente imponibile, poiché manca il requisito dell’ininterrotto possesso previsto dall’art. 87, comma 1, lett. a) del TUIR.
Tassazione di una somma integrativa del prezzo su partecipazioni cedute e requisiti di participation exemption
Participation exemption e integrazione del prezzo in una cessione di partecipazioni
La risoluzione n. 184/E del 13 luglio 2009 esamina il trattamento fiscale di una somma corrisposta nel 2008 ad ALFA Holding S.r.l. in relazione alla cessione di partecipazioni in BETA Italia S.p.A. avvenuta nel 2007. Il documento chiarisce che la somma successivamente ricevuta non costituisce una fattispecie autonoma e separata di realizzo, ma un’integrazione del corrispettivo originario di vendita.
Fatti oggetto dell’interpello
ALFA Holding S.r.l., costituita nel 2006 dal management del gruppo industriale BETA, aveva acquistato nel settembre 2006 il 20% del capitale di BETA Italia S.p.A., iscrivendo le partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie. Nel mese di agosto 2007 le azioni furono cedute al fondo finanziario lussemburghese GAMMA per un corrispettivo incassato dalla società.
La plusvalenza realizzata fu dichiarata nel modello Unico 2008 come interamente imponibile, perché ritenuta priva del requisito dell’ininterrotto possesso richiesto dall’art. 87, comma 1, lett. a) del TUIR, nella formulazione vigente all’epoca. Successivamente, in base agli accordi intervenuti con GAMMA, ALFA avrebbe avuto diritto a una somma risarcitoria nel caso di rivendita a terzi delle azioni.
La rivendita da GAMMA a DELTA si sarebbe perfezionata definitivamente nell’ottobre 2008, e nel dicembre 2008 GAMMA riconobbe ad ALFA una somma di importo pari a diversi milioni di euro, connessa a tale operazione. La società chiese quindi quale fosse il corretto trattamento fiscale della somma da imputare a bilancio nel 2008.
Posizione del contribuente
Secondo ALFA Holding S.r.l., la somma incassata nel 2008 doveva essere qualificata come plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni, ma riconducibile a una diversa fattispecie realizzativa, cioè al risarcimento per perdita del bene ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. b) del TUIR.
L’istante sosteneva che, essendo il diritto al risarcimento maturato solo al momento della definitiva cessione a DELTA, il requisito dell’ininterrotto possesso sarebbe dovuto sussistere fino a tale data. Di conseguenza, la somma del 2008 avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione participation exemption nella misura del 95%.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 87, comma 1, del TUIR, che prevede l’esenzione del 95% per le plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 86, commi 1, 2 e 3, relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati dalla norma. Tra i requisiti richiesti per il regime agevolato vi è l’ininterrotto possesso della partecipazione per il periodo minimo previsto dalla legge.
Nel testo viene ricordato che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il periodo minimo di possesso era di 18 mesi; dopo la modifica, il requisito è stato ridotto al primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione. Nel caso in esame, tuttavia, la partecipazione era stata ceduta ad agosto 2007, quindi prima del decorso del termine richiesto dalla disciplina applicabile all’epoca.
L’Agenzia esclude che la somma versata nel dicembre 2008 possa essere qualificata come risarcimento per perdita o danneggiamento della partecipazione, poiché il bene era già stato ceduto a titolo oneroso a GAMMA nel 2007. L’atto di cessione al fondo viene individuato come evento che interrompe in modo definitivo il possesso della partecipazione da parte di ALFA.
Natura della somma percepita nel 2008
Secondo l’Amministrazione, la somma corrisposta da GAMMA nel 2008, in base agli accordi contrattuali, ha natura di integrazione del prezzo originariamente pattuito per la cessione del 2007. In particolare, essa è collegata all’obbligo dell’offerente di riconoscere ad ALFA un importo pari alla differenza tra quanto ottenuto dalla rivendita a terzi e il prezzo originario, al netto di eventuali esborsi per indennizzo.
Per tale ragione, la componente positiva iscritta nel bilancio 2008 deve seguire la stessa disciplina fiscale della plusvalenza originaria cui si riferisce. Non essendo rispettato il requisito dell’ininterrotto possesso, la somma risulta interamente imponibile, al pari della plusvalenza già dichiarata nel modello Unico 2008.
Principio affermato
La risoluzione afferma in sostanza che:
- la cessione del 2007 costituisce il momento decisivo di perdita del possesso della partecipazione;
- la somma successiva del 2008 non integra un nuovo realizzo autonomo esente;
- trattandosi di integrazione del corrispettivo, essa segue il medesimo regime fiscale della cessione principale;
- nel caso concreto, non può applicarsi la participation exemption del 95% per mancanza del requisito temporale di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) del TUIR.
Precisazioni finali
La risposta è resa esclusivamente sul piano interpretativo, sulla base dei fatti rappresentati nell’istanza e assunti come veritieri. Resta inoltre impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare l’eventuale presenza di profili elusivi ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del DPR n. 600 del 1973.
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