Risoluzione n. 182 del 10/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la rivalutazione dei beni immobili d’impresa ex art. 15, commi 16 e seguenti, del DL n. 185/2008 può riguardare anche gli impianti stradali di distribuzione carburante, ma solo se concretamente infissi al suolo e non agevolmente rimovibili senza perdere funzionalità.
Rivalutazione dei beni immobili d’impresa e inclusione degli impianti stradali di distribuzione carburante
Rivalutazione dei beni immobili d’impresa e impianti stradali di distribuzione carburante
La risoluzione esamina l’ambito applicativo della disciplina di rivalutazione dei beni immobili d’impresa introdotta dall’art. 15, commi 16 e seguenti, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare la possibilità di includere gli immobili-impianti tipici degli impianti stradali di distribuzione di carburante.
Quesito sottoposto
L’associazione ALFA chiede se la rivalutazione dei beni immobili prevista dalla norma possa essere estesa anche agli immobili-impianti specifici degli impianti stradali di distribuzione carburante. L’istante non propone una soluzione interpretativa.
Quadro normativo di riferimento
Il comma 16 dell’articolo 15 del DL n. 185/2008 consente la rivalutazione esclusivamente dei "beni immobili", con espressa esclusione:
- delle aree fabbricabili;
- degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
La circolare n. 22/E del 6 maggio 2009 viene richiamata per la corretta qualificazione dei beni, con rinvio all’art. 812 del codice civile, che considera immobili gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo. La stessa circolare precisa che la rivalutazione può essere effettuata solo sui beni immobili iscritti nello stato patrimoniale alla voce B.II, Immobilizzazioni materiali.
Criteri interpretativi adottati dall’Agenzia
Sulla base dei chiarimenti già forniti, l’Agenzia precisa che possono essere rivalutati anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo, ossia quelli che non possono essere agevolmente rimossi e riposizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. A tale riguardo viene richiamata anche la circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008, resa in materia di credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate.
Applicazione al caso degli impianti stradali di carburante
L’Agenzia ritiene che gli impianti stradali di distribuzione di carburante rientrino nella disciplina di rivalutazione solo se, in concreto:
- risultano infissi al suolo;
- non possono essere agevolmente rimossi;
- possono essere spostati solo senza mantenere inalterata la loro funzionalità.
La valutazione è di natura fattuale e concreta e, pertanto, esula dalla competenza della scrivente. Ne consegue che l’ammissibilità alla rivalutazione dipende dalle caratteristiche effettive del bene.
Ulteriori richiami e vigilanza
La risoluzione segnala che sul medesimo quesito si era già espresso in senso sostanzialmente conforme, il 6 maggio 2009, il Sottosegretario Daniele Molgora, in risposta all’interrogazione parlamentare a risposta immediata in Commissione n. 5/01383 del 5 maggio 2009.
Infine, viene disposto che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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