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Risoluzione

Risoluzione n. 180 del 10/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una società può istituire un deposito IVA per custodia di beni per conto terzi solo se possiede i requisiti di legge; in tal caso, per beni di soggetto non residente, deve operare anche come rappresentante fiscale. Gli acquisti intracomunitari con introduzione nel deposito avvengono senza IVA, le cessioni interne al deposito sono non imponibili e l’IVA è assolta al momento dell’estrazione dal soggetto che estrae con inversione contabile.

Chiarimenti IVA su deposito IVA per beni di terzi e estrazione con reverse charge

Deposito IVA per beni di terzi e trattamento IVA delle operazioni

La risoluzione esamina l’istanza di interpello presentata da ALFA ITALIA S.r.l. in merito alla possibilità di istituire un deposito IVA per la custodia di beni per conto terzi, con specifico riferimento a soggetti passivi identificati in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’Agenzia delle Entrate conferma il quadro normativo applicabile e precisa i presupposti per l’autorizzazione, nonché le modalità di assolvimento dell’IVA nelle fasi di introduzione, cessione interna ed estrazione dei beni dal deposito.

Quesito posto dalla società

ALFA ITALIA S.r.l. svolge attività di commercio all’ingrosso e al minuto di macchine, attrezzature, prodotti per l’attività agricola e l’allevamento, ricambi e accessori, sia nell’Unione europea sia verso Paesi terzi. La società chiede di poter istituire un deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, per la custodia di beni per conto terzi, in particolare per conto di un soggetto passivo identificato in altro Stato membro UE, e di effettuare cessioni dei beni all’interno del deposito ai propri clienti, che poi provvederebbero all’estrazione.

Soluzione prospettata dalla società

La società ritiene di poter applicare il seguente regime IVA:

  • gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni nel deposito avverrebbero senza pagamento dell’IVA, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera a), del D.L. n. 331/1993;
  • le cessioni di beni all’interno del deposito sarebbero effettuate senza addebito dell’IVA, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del medesimo decreto;
  • i clienti soggetti IVA, al momento dell’estrazione, emetterebbero autofattura con IVA ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del DPR n. 633/1972, registrandola sia nel registro vendite sia nel registro acquisti, così da neutralizzare l’effetto dell’imposta.

Disciplina del deposito IVA

L’Agenzia ricorda che il deposito IVA, ai sensi dell’articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993, è un luogo destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso. La possibilità di istituirlo è subordinata ad autorizzazione del direttore regionale delle entrate, in presenza dei requisiti previsti dal D.M. 20 ottobre 1997, n. 419, tra cui la disponibilità di locali idonei alla custodia dei beni. Per la gestione del deposito è inoltre necessario tenere un registro specifico che evidenzi la movimentazione dei beni.

Deposito IVA in conto terzi: requisiti soggettivi

Quando il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a:

  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperative;
  • enti con capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore a un miliardo di lire, pari a € 516.456,90.

L’Agenzia osserva che, sulla base di quanto rappresentato nell’istanza, ALFA potrebbe essere autorizzata a istituire il deposito IVA in conto terzi solo se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

Rappresentanza fiscale del soggetto non residente

Poiché il deposito sarebbe destinato a custodire beni per conto di un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro, la società, se introduce i beni nel deposito per conto del soggetto non residente, deve assumere la veste di rappresentante fiscale di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 7, del D.L. n. 331/1993, salvo che il soggetto non residente abbia già nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633/1972, oppure abbia effettuato l’identificazione diretta ex articolo 35-ter dello stesso DPR.

Viene altresì richiamato l’articolo 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, secondo cui, se sono effettuate soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la funzione del rappresentante fiscale può essere limitata agli adempimenti relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie e alla compilazione degli elenchi INTRASTAT.

Modalità di registrazione dell’acquisto intracomunitario

L’acquisto intracomunitario realizzato mediante introduzione dei beni nel deposito IVA deve essere formalizzato da ALFA, in qualità di rappresentante fiscale del soggetto non residente, al momento dell’introduzione. La formalizzazione avviene mediante integrazione della fattura comunitaria ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331/1993, indicando al posto dell’imposta la causale di “non pagamento” prevista dall’articolo 50-bis, comma 4, lettera a).

Cessioni dei beni all’interno del deposito

Le cessioni dei beni custoditi nel deposito, effettuate da ALFA in qualità di rappresentante fiscale, avvengono senza pagamento dell’imposta. Tali operazioni devono essere documentate mediante fattura che, in luogo dell’IVA, riporti il titolo di inapplicabilità del tributo e il relativo riferimento normativo, ossia l’articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del D.L. n. 331/1993.

Estrazione dei beni e assolvimento dell’imposta

Il momento dell’estrazione dei beni dal deposito comporta il pagamento dell’imposta. Ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993, l’IVA è assolta dal soggetto passivo che procede all’estrazione mediante inversione contabile, secondo l’articolo 17, terzo comma, del DPR n. 633/1972. La soluzione prospettata dalla società, dunque, risulta sostanzialmente confermata quanto al meccanismo dell’estrazione, ma deve essere letta nel quadro della necessaria assunzione della rappresentanza fiscale da parte di ALFA nelle fasi precedenti, ove ne ricorrano i presupposti.

Responsabilità del gestore del deposito

La risoluzione richiama infine l’articolo 50-bis, comma 8, del D.L. n. 331/1993, secondo cui il gestore del deposito risponde in solido con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non siano osservate le prescrizioni stabilite dal decreto ministeriale di attuazione, cioè il D.M. 20 ottobre 1997, n. 419.

Chiusura e valore della risposta

La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. La Direzione richiama inoltre le Direzioni regionali a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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