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Risoluzione

Risoluzione n. 181 del 10/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione stabilisce che, pur essendo in via generale soggetti a imposta di bollo, i certificati di residenza rilasciati ai cittadini romeni residenti in Italia per consentire l’esercizio del diritto di voto nel Paese d’origine sono esenti ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al DPR n. 642/1972. La conclusione si fonda sul collegamento tra normativa interna e principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento in materia di diritti elettorali dei cittadini dell’Unione.

Imposta di bollo sui certificati di residenza rilasciati a cittadini romeni per finalità elettorali

Imposta di bollo sui certificati di residenza per finalità elettorali

La risoluzione affronta il trattamento ai fini dell’imposta di bollo dei certificati di residenza rilasciati dal Comune a cittadini romeni residenti in Italia, richiesti per poter esercitare il diritto di voto in Romania. Il documento distingue il regime ordinario di tassazione dall’ipotesi speciale di esenzione riconosciuta quando il certificato è funzionale all’esercizio di diritti elettorali.

Quesito posto dal Comune

Il Comune segnala che, in occasione delle elezioni parlamentari romene del 30 novembre 2008, ai cittadini romeni residenti all’estero è stato consentito di votare. La normativa romena richiedeva, per i cittadini residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, il possesso della carta di identità e di un certificato di residenza rilasciato dall’autorità competente del Paese di residenza, nel caso di specie quella italiana. L’Amministrazione locale chiede quindi se il certificato di residenza sia soggetto a imposta di bollo oppure esente.

Soluzione interpretativa dell’istante

L’istante riteneva che il certificato di residenza rientrasse tra i documenti soggetti a imposta di bollo fin dall’origine ai sensi degli articoli 1 e 4 della tariffa, parte prima, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Regola generale sull’imposta di bollo

La Direzione richiama innanzitutto il quadro ordinario del DPR n. 642/1972:

  • l’art. 1 della tariffa prevede l’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per atti, certificati, estratti e copie conformi rilasciati da pubblici ufficiali;
  • l’art. 4 della tariffa prevede la stessa imposta di euro 14,62 per ogni foglio per atti e provvedimenti di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici, anche rilasciati in estratto o copia conforme.

Sulla base di tale disciplina, i certificati di residenza sono considerati in linea generale soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine.

Esenzione per i documenti relativi ai diritti elettorali

Il documento evidenzia però che il trattamento ordinario può essere derogato dalla tabella annessa al DPR n. 642/1972. In particolare, l’art. 1 della tabella stabilisce l’esenzione assoluta per:

  • atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali;
  • atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali;
  • atti e documenti relativi alla tutela dei diritti elettorali, sia in sede amministrativa sia giurisdizionale.

Precisazione sul certificato di residenza

La risoluzione chiarisce che le certificazioni esenti desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, ai sensi del DPR 3 novembre 2000, n. 396. Il certificato di residenza, invece, non rientra in tale categoria perché è rilasciato sulla base dei registri anagrafici disciplinati dal DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Fondamento comunitario della soluzione

La Direzione fonda l’interpretazione esentativa anche su principi del Trattato che istituisce la Comunità europea:

  • art. 12: divieto di discriminazione in base alla nazionalità;
  • art. 17: istituzione della cittadinanza dell’Unione;
  • art. 18: diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
  • art. 19: diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali e al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Da tali disposizioni la risoluzione ricava due principi generali:

  • esenzione da ogni imposizione fiscale per il rilascio di atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali;
  • diritto del cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri senza subire discriminazioni basate sulla nazionalità.

Principio di non discriminazione e parità di trattamento

Secondo la risoluzione, negare ai cittadini rumeni residenti in Italia l’esenzione riconosciuta ai cittadini italiani per documenti elettorali sarebbe incompatibile con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Pertanto, poiché i cittadini italiani beneficiano dell’esenzione assoluta per gli atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali, il medesimo trattamento deve essere riconosciuto ai cittadini rumeni che, in base alla legge del proprio Stato, possono esercitare il voto in Italia o necessitano del certificato di residenza italiano per votare nel Paese d’origine.

Conclusione operativa

La conclusione della risoluzione è che i certificati di residenza rilasciati ai cittadini comunitari, nel caso specifico romeni, al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto nel Paese di origine, sono rilasciati in esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 della tabella annessa al DPR n. 642/1972.

Indicazioni agli uffici

La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi espressi siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.

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