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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08141/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dall'ente di riscossione per ottenere l'inefficacia nei propri confronti della compravendita, stipulata tra due società, dell'intero complesso aziendale di una società debitrice. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, la società debitrice chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere e l'acquirente proponeva appello incidentale adesivo. La Corte d'appello dichiarava inammissibili entrambi i gravami: per l'appello principale, perché la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'appello e quindi la legittimazione spettava ai soci; per l'appello incidentale, perché tardivo e non qualificabile come impugnazione incidentale tardiva in senso tecnico, essendo meramente adesivo e proposto oltre il termine lungo. La società ricorrente ha quindi denunciato violazione degli artt. 2901 c.c., 102, 334, comma 1, e 343, comma 1, c.p.c., sostenendo che, in una revocatoria ordinaria con litisconsorzio necessario tra debitore e terzo acquirente, il terzo acquirente fosse legittimato a proporre appello incidentale tardivo anche se adesivo e fondato sulle medesime ragioni dell'impugnazione principale; ha inoltre censurato la motivazione della Corte d'appello, ritenuta apparente, circa il momento di insorgenza dell'interesse ad impugnare e il rigetto dell'istanza di integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando abbia forma adesiva e si rivolga contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, poiché l'interesse a proporla può sorgere dall'impugnazione principale o da altra impugnazione incidentale tardiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dall'ente di riscossione per far dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo nei propri confronti

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    richiamato per affermare che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la legittimazione all'impugnazione spetta ai soci quali successori

  • art. 102 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al litisconsorzio necessario nel giudizio di revocatoria

  • art. 334, comma 1, c.p.c.

    interpretato nel senso che consente l'impugnazione incidentale tardiva; la Corte precisa che tale regola è riferibile anche all'impugnazione incidentale adesiva ammissibile nei casi in cui l'interesse a impugnare sorga dall'impugnazione principale

  • art. 343, comma 1, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sull'appello incidentale nel giudizio di secondo grado

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato quale termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis, rispetto al quale la Corte d'appello aveva valutato la tardività dell'appello incidentale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, fondato su violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, quando sussiste litisconsorzio necessario tra debitore e terzo acquirente, il litisconsorte necessario è legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
  • L'impugnazione incidentale tardiva può essere ammissibile anche se assume forma adesiva e mira alla riforma della sentenza per le medesime ragioni dell'impugnazione principale; ciò che rileva è che l'interesse a impugnare possa sorgere dall'impugnazione principale.
  • La tardività dell'impugnazione incidentale non può essere affermata in modo automatico quando la posizione processuale della parte è quella di litisconsorte necessario e l'interesse all'impugnazione è collegato all'atto di gravame altrui.
  • Una motivazione che escluda l'interesse a impugnare con affermazioni meramente apodittiche o apparenti non è idonea a sorreggere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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