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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-746/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 novembre 2025. — Bank Millennium S.A. contro PR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azione di un professionista per la restituzione dell’importo del mutuo versato in forza di un contratto dichiarato nullo – Regime di ripartizione delle spese – Modalità di calcolo differenziate delle spese giudiziarie a seconda della qualità del ricorrente – Principio di effettività – Obbligo di interpretazione conforme. — Causa C-746/24

Giurisprudenza europea62024CJ0746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il tema delle spese di lite in una controversia bancaria successiva alla dichiarazione di nullità di un contratto di credito contenente clausole abusive. Ribadisce che l’autonomia procedurale degli Stati membri incontra il limite del principio di effettività: le regole sulle spese non devono scoraggiare il consumatore dal far valere i diritti attribuiti dalla direttiva 93/13. Perciò è incompatibile con il diritto UE un sistema che, nella causa promossa dal professionista per la restituzione del capitale, imponga al consumatore soccombente oneri molto più elevati di quelli che avrebbe sostenuto in una causa da lui introdotta per contestare le clausole abusive.

Spese processuali e principio di effettività nella causa di restituzione del capitale di un mutuo nullo per clausole abusive: compatibilità con il diritto UE di un regime nazionale che può gravare in modo significativamente più oneroso sul consumatore soccombente quando è convenuto dal professionista.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostino a una normativa nazionale che consente di porre a carico del consumatore, soccombente come convenuto in un’azione del professionista per la restituzione del capitale mutuato dopo l’annullamento del contratto per clausole abusive, spese processuali e spese giudiziarie calcolate in modo da risultare significativamente più elevate rispetto a quelle che lo stesso consumatore avrebbe sostenuto se fosse risultato soccombente in un’azione da lui promossa per far dichiarare l’abusività delle clausole e la nullità del contratto.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una normativa nazionale che consenta di condannare il consumatore soccombente, convenuto dal professionista in un’azione di restituzione del capitale mutuato dopo la nullità del contratto per clausole abusive, a spese giudiziarie calcolate in modo tale da superare in misura significativa quelle che egli avrebbe sopportato se avesse perso una propria azione di accertamento dell’abusività; un simile regime può dissuadere il consumatore dall’esercitare i diritti conferiti dalla direttiva e compromettere l’effetto utile della sanzione della nullità delle clausole abusive.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 58, paragrafo 1, codice civile polacco
  • Articolo 3851, paragrafi 1 e 2, codice civile polacco
  • Articolo 405, codice civile polacco
  • Articolo 410, codice civile polacco
  • Articolo 498, codice civile polacco
  • Articolo 98, paragrafi 1 e 3, codice di procedura civile polacco
  • Articolo 100, codice di procedura civile polacco
  • Articolo 101, codice di procedura civile polacco
  • Articolo 102, codice di procedura civile polacco
  • Articolo 103, paragrafo 1, codice di procedura civile polacco
  • Articolo 13, paragrafo 2, legge polacca sulle spese giudiziarie in materia civile
  • Articolo 13a, legge polacca sulle spese giudiziarie in materia civile

Spese processuali e clausole abusive nei contratti di credito

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra Bank Millennium SA e un consumatore, PR, successiva alla dichiarazione di nullità di un contratto di credito per la presenza di clausole abusive. Il problema centrale è se il regime polacco di ripartizione delle spese, in combinato disposto con le regole nazionali sulle spese giudiziarie, sia compatibile con la direttiva 93/13 e con il principio di effettività.

Fatti e procedimento principale

PR aveva stipulato nel 2008 un contratto di credito espresso in franchi svizzeri. Dopo aver promosso azione contro la banca, otteneva la declaratoria di nullità del contratto per clausole abusive e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre alle spese. Successivamente, Bank Millennium promuoveva una propria azione per ottenere la restituzione del capitale mutuato, chiedendo anche la condanna del consumatore alle spese del nuovo giudizio. Il giudice del rinvio osservava che, a causa del meccanismo nazionale di calcolo delle spese giudiziarie, il consumatore, se soccombente in questa seconda causa, avrebbe potuto essere gravato da un importo di gran lunga superiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto se fosse stato soccombente nella causa da lui introdotta.

Normativa rilevante

La Corte richiama gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, oltre al ventiquattresimo considerando, che impongono agli Stati membri di garantire che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che esistano mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di tali clausole. Sul piano nazionale, sono richiamati: l’articolo 58, paragrafo 1, e gli articoli 3851, 405, 410 e 498 del codice civile polacco, nonché gli articoli 98, 100, 101, 102 e 103 del codice di procedura civile e gli articoli 13, paragrafo 2, e 13a della legge sulle spese giudiziarie in materia civile. In particolare, il sistema polacco distingue, ai fini delle spese giudiziarie, tra azioni proposte da professionisti e azioni proposte da consumatori.

Questione pregiudiziale e ricevibilità

Il giudice del rinvio chiedeva se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che consente di porre a carico del consumatore le spese di un procedimento promosso dal professionista per ottenere la restituzione delle somme versate in forza di un contratto nullo per clausole abusive. La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla banca: la questione riguarda infatti l’interpretazione del diritto UE, perché concerne l’effetto utile della direttiva 93/13 e l’impatto delle spese processuali sull’esercizio dei diritti del consumatore.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 93/13 mira a ripristinare l’equilibrio tra consumatore e professionista e a dissuadere quest’ultimo dall’inserire clausole abusive. La ripartizione delle spese processuali resta in linea di principio materia di autonomia procedurale nazionale, ma deve rispettare il principio di effettività.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui le regole sulle spese non devono dissuadere il consumatore dal promuovere un’azione per far accertare l’abusività delle clausole. In particolare, non è compatibile con la direttiva un sistema che faccia dipendere l’onere delle spese dal solo importo indebitamente pagato restituito, se ciò crea un ostacolo sostanziale all’accesso al giudice.

Applicando per analogia tali criteri al caso in cui il consumatore sia convenuto dal professionista in un’azione di restituzione del capitale dopo la nullità del contratto, la Corte osserva che il meccanismo polacco può determinare un onere finanziario sproporzionato per il consumatore. La differenziazione nel calcolo delle spese giudiziarie, unita alla regola secondo cui la parte soccombente sopporta integralmente le spese, può indurre il consumatore a rinunciare a difendersi utilmente o a contestare le pretese del professionista.

La Corte sottolinea che tale assetto rischia di compromettere anche il carattere dissuasivo dell’annullamento del contratto per clausole abusive: il consumatore, pur avendo ottenuto la nullità del contratto, potrebbe essere esposto a spese giudiziarie molto elevate nel giudizio promosso dalla banca.

Interpretazione conforme

La Corte ricorda inoltre l’obbligo per il giudice nazionale di interpretare il diritto interno, nei limiti del possibile e senza operazioni contra legem, in modo conforme alla direttiva 93/13. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se le norme polacche sulle spese possano essere lette in modo compatibile con il diritto UE, anche tenendo conto delle eccezioni previste dal codice di procedura civile.

Dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una normativa nazionale che consenta di porre a carico del consumatore soccombente, convenuto in un’azione di restituzione del capitale mutuato proposta dal professionista dopo la nullità del contratto per clausole abusive, spese giudiziarie calcolate in modo tale da superare in misura significativa quelle che lo stesso consumatore avrebbe sostenuto se avesse perso un’azione da lui proposta per far dichiarare l’abusività delle clausole e la nullità del contratto.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di credito bancariospese processualiprincipio di effettività

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