Sentenza n. 663/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere e pareri relativi alla programmazione 2024 del reclutamento del personale docente, nella parte in cui non hanno previsto l'indizione di procedure per la chiamata di professori di I fascia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università del 14 ottobre 2024, la successiva delibera di ratifica del 20 novembre 2024, la delibera del Consiglio del Dipartimento Me.Pre.C.C. del 27 giugno 2024, nonché i pareri della Scuola di Medicina e Chirurgia e del Senato accademico, deducendo che l'amministrazione avrebbe omesso, senza adeguata motivazione, di utilizzare le risorse disponibili per procedure di chiamata di professori di I fascia ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 24, comma 6, della legge n. 240/2010. Il primo motivo denunciava violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 49/2012, nonché difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Il secondo motivo lamentava la violazione di precedenti delibere del Consiglio di amministrazione sulla programmazione strategica e sulla programmazione di professori di I fascia, nonché contraddittorietà con precedenti provvedimenti della stessa amministrazione. L'Università aveva inoltre eccepito l'irricevibilità per tardività e l'inammissibilità per omessa notifica a controinteressati; l'eccezione di irricevibilità è stata rinunciata in udienza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica a controinteressati, rilevando che dall'oggetto della domanda e dal contenuto degli atti non emergevano controinteressati facilmente individuabili e che l'Università non aveva indicato specificamente alcun soggetto titolare di tale posizione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la programmazione del reclutamento universitario costituisca espressione di ampia discrezionalità programmatoria, esercitata nel rispetto dell'autonomia dell'ateneo, del fabbisogno di personale, dei vincoli assunzionali e della sostenibilità finanziaria. La delibera impugnata risultava motivata mediante il richiamo alle priorità strategiche dell'Ateneo, tra cui il rafforzamento della ricerca e dell'alta formazione, la valorizzazione delle aree virtuose, il sostegno ai settori strategici per le scuole di specializzazione medica, il consolidamento delle aree con investimenti pregressi e il riequilibrio della piramide accademica. La destinazione di risorse ad altri settori scientifico-disciplinari non è stata ritenuta irragionevole né incoerente. Il Collegio ha inoltre ritenuto che lo spostamento di una parte dei punti organico verso altre procedure di reclutamento e la riassegnazione del residuo alla programmazione 2025 non comportassero spreco o perdita delle risorse. La censura relativa alla violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 49/2012 è stata giudicata generica, mentre la precedente delibera del Consiglio di amministrazione costituiva una mera intenzione priva di efficacia precettiva e non vincolava le successive scelte programmatorie. Non è stata ravvisata un'integrazione postuma della motivazione, poiché le spiegazioni fornite in giudizio costituivano esplicitazione di elementi già emergenti dagli atti. Infine, la ricorrente non vantava un diritto all'indizione della procedura né un'immediata pretesa alla chiamata: anche l'eventuale destinazione delle risorse a un posto di I fascia avrebbe richiesto una selezione pubblica, sicché la sua posizione era qualificabile come mera aspettativa a concorrere. Il ricorso, compresa la domanda risarcitoria, è stato integralmente respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento deve rendere comprensibili le ragioni della scelta amministrativa; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adeguatamente motivata la programmazione mediante il riferimento alle priorità strategiche e ai vincoli assunzionali dell'Ateneo.
art. 18, comma 2, l. 240/2010
Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia [...] sono effettuati sulla base della programmazione triennale [...] La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali [...].
Le procedure di chiamata dei professori devono inserirsi nella programmazione dell'Ateneo e rispettare la sostenibilità degli oneri stipendiali e degli equilibri finanziari.
art. 4 d.lgs. 49/2012
Le università, nell’ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale [...] predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento [...].
La programmazione del personale docente rientra nell'autonomia organizzativa dell'università, ma deve essere correlata al fabbisogno effettivo, alla sostenibilità della spesa e agli equilibri di bilancio; la programmazione è condizione per l'indizione delle procedure concorsuali e di assunzione.
art. 18, comma 1, l. 240/2010
La disposizione costituisce uno dei canali normativi per la chiamata dei professori, ma non attribuisce al singolo docente un diritto all'indizione della procedura.
art. 24, comma 6, l. 240/2010
La disposizione costituisce uno dei possibili canali di reclutamento dei professori, senza imporre all'Ateneo di destinare necessariamente le risorse disponibili a una specifica procedura o a uno specifico settore.
Massime di principio
- Le scelte universitarie di programmazione del reclutamento del personale docente sono espressione di ampia discrezionalità programmatoria, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'irragionevolezza, dell'incoerenza e dell'eventuale travisamento dei presupposti, tenendo conto dell'autonomia didattica, scientifica e organizzativa dell'ateneo.
- La disponibilità astratta di punti organico non attribuisce al docente un diritto all'indizione di una procedura per la chiamata a professore di I fascia, né impone all'università di utilizzare le risorse per uno specifico canale di reclutamento o settore scientifico-disciplinare, quando la diversa destinazione sia coerente con la programmazione complessiva, le priorità strategiche e i vincoli finanziari.
- La titolarità dell'abilitazione scientifica nazionale e la qualifica di professore di II fascia determinano, in relazione alla mancata indizione di una procedura di chiamata, una mera aspettativa a partecipare a un'eventuale selezione pubblica e non una posizione direttamente pretensiva alla chiamata o alla destinazione delle risorse.
- Una precedente delibera dell'amministrazione che esprima una mera intenzione programmatoria, priva di contenuto precettivo, non vincola le successive determinazioni dell'organo competente e non rende automaticamente illegittima una diversa scelta di programmazione.
- Non costituisce integrazione postuma della motivazione l'esplicitazione, nella difesa processuale, di elementi e ragioni già ricavabili dagli atti impugnati, quando tali spiegazioni non introducano una motivazione nuova ma chiariscano il percorso decisionale già emergente.
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