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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34749/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato la regola della trattazione senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., disponendo la decisione de plano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena per il reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, all'esito di un procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e su concorde richiesta delle parti. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito non avesse verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo non proponibile, perché l'imputato non può contestare in cassazione la pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua in appello, quando l'accordo interviene dopo un pieno accertamento della responsabilità in primo grado e in assenza di contestazioni sull'affermazione di colpevolezza.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna di merito; dalla sentenza non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di rilevare eventuali cause di proscioglimento; la Corte non accoglie la censura perché incompatibile con l'assetto processuale del caso concreto.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Procedimento definito con concorde richiesta delle parti sulla pena; in tale contesto, dopo l'accertamento di responsabilità già compiuto in primo grado, l'imputato non può rimettere in discussione la pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, mediante trattazione camerale non partecipata.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quando la pena sia stata concordata tra le parti e ritenuta congrua dal giudice d'appello, l'imputato non può successivamente contestarla in cassazione, soprattutto se la responsabilità è già stata accertata in primo grado e non è più oggetto di impugnazione.
  • La deduzione del vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ammissibile se si risolve, in concreto, nella contestazione di un assetto sanzionatorio liberamente pattuito e già verificato dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura, nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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