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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2303/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dalla difesa dell'imputato. Due censure principali: 1) insufficienza e illogicità della motivazione in relazione all'identificazione del motociclo e del conducente, evidenziando discordanze nella testimonianza dell'occhiello Cecchini e l'assenza di identificazione diretta del conducente in sede di merito (accertamento fondato solo sulla targa e sull'intestazione del veicolo); 2) estinzione del reato per prescrizione: la difesa sostiene che il termine prescrizionale è scaduto il 20/12/2020 e che la sospensione del procedimento disposta per rinvio dell'udienza del 24/01/2017 non è imputabile all'eccezione emergenziale (D.L. 189/2016) perché il Comune di Spoleto non era compreso nell'allegato e non risultava la dichiarazione di inagibilità prescritta dalla norma, pertanto la sospensione non poteva essere conteggiata e la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello (16/07/2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la causa di non punibilità per estinzione del reato per prescrizione maturata il 20/12/2020 (art.129 c.p.p. richiamato). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione; ha disposto la revoca delle statuizioni civili e delle sanzioni amministrative accessorie precedentemente disposte dal giudice di appello; ha ordinato la trasmissione degli atti al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art.224, comma 3, C.d.S..

Norme richiamate

  • art.129 c.p.p.

    Richiamato per la declaratoria della sopravvenuta causa di non punibilità (estinzione del reato per prescrizione) e per il conseguente annullamento della sentenza impugnata

  • art.157 c.p.p.

    Individua il termine prescrizionale applicabile: la Corte ha ritenuto che il termine massimo (con gli aumenti dovuti agli atti interruttivi) si sia estinto il 20/12/2020 e che alla predetta scadenza non potesse essere sommato il periodo di sospensione invocato dalla difesa

  • art.189 C.d.S. (commi 6 e 7)

    Norma che disciplina i reati contestati in primo grado (allontanamento dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso); la Corte d'Appello aveva condannato per tali delitti, ma la Cassazione ha annullato la condanna per intervenuta prescrizione

  • art.49 D.L. 189/2016 (commi 6 e 7)

    Norma emergenziale che prevede la sospensione dei termini processuali per alcune sedi giudiziarie colpite dal sisma; la Corte ha ritenuto che le condizioni per applicare tale sospensione non ricorressero (Spoleto non nell'allegato e manca dichiarazione di inagibilità), per cui il periodo non è stato computato ai fini della prescrizione

  • art.224 comma 3 C.d.S.

    Prevede la competenza del Prefetto in ordine alle sanzioni amministrative accessorie: la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Perugia per gli eventuali provvedimenti conseguenti alla revoca

Massime di principio

  • La prescrizione sopravvenuta prima della pronuncia di un giudice va dichiarata d'ufficio o su richiesta e determina l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio per intervenuta non punibilità (art.129 c.p.p.).
  • I periodi di sospensione dei termini processuali per eventi emergenziali (es. D.L. 189/2016) si applicano solo se ricorrono esattamente le condizioni previste dalla norma (elenco dei comuni interessati, eventuale dichiarazione di inagibilità quando richiesta); in mancanza la sospensione non è computabile ai fini della prescrizione.
  • L'identificazione dell'autore di un reato di circolazione basata unicamente sull'abbinamento della targa e dell'intestazione del veicolo può essere insufficiente se non è supportata da elementi di prova diretti e attendibili: contrasti e lacune testimoniali possono incidere sull'attendibilità dell'accertamento.
  • Quando la prescrizione estingue il reato, non solo viene annullata la condanna penale, ma vengono revocate anche le statuizioni civili e le sanzioni amministrative accessorie con eventuale trasmissione degli atti agli organi amministrativi competenti (es. Prefetto) per i provvedimenti del caso.
  • Il ricorrente ha legittimazione e interesse a far valere in Cassazione la mancata declaratoria della prescrizione da parte del giudice di merito qualora la causa estintiva sia intervenuta prima della pronuncia impugnata.
  • Per la valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale il giudice di legittimità verifica la coerenza e la logica della motivazione: variazioni significative nelle deposizioni possono giustificare dubbi sull'identificazione, ma la Cassazione richiede vizi di legge o carenze motivazionali di immediata percezione per pronunciare una riforma di merito.

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