Cassazione Penale, Sentenza n. 2303/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dalla difesa dell'imputato. Due censure principali: 1) insufficienza e illogicità della motivazione in relazione all'identificazione del motociclo e del conducente, evidenziando discordanze nella testimonianza dell'occhiello Cecchini e l'assenza di identificazione diretta del conducente in sede di merito (accertamento fondato solo sulla targa e sull'intestazione del veicolo); 2) estinzione del reato per prescrizione: la difesa sostiene che il termine prescrizionale è scaduto il 20/12/2020 e che la sospensione del procedimento disposta per rinvio dell'udienza del 24/01/2017 non è imputabile all'eccezione emergenziale (D.L. 189/2016) perché il Comune di Spoleto non era compreso nell'allegato e non risultava la dichiarazione di inagibilità prescritta dalla norma, pertanto la sospensione non poteva essere conteggiata e la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello (16/07/2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la causa di non punibilità per estinzione del reato per prescrizione maturata il 20/12/2020 (art.129 c.p.p. richiamato). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione; ha disposto la revoca delle statuizioni civili e delle sanzioni amministrative accessorie precedentemente disposte dal giudice di appello; ha ordinato la trasmissione degli atti al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art.224, comma 3, C.d.S..
Norme richiamate
art.129 c.p.p.
Richiamato per la declaratoria della sopravvenuta causa di non punibilità (estinzione del reato per prescrizione) e per il conseguente annullamento della sentenza impugnata
art.157 c.p.p.
Individua il termine prescrizionale applicabile: la Corte ha ritenuto che il termine massimo (con gli aumenti dovuti agli atti interruttivi) si sia estinto il 20/12/2020 e che alla predetta scadenza non potesse essere sommato il periodo di sospensione invocato dalla difesa
art.189 C.d.S. (commi 6 e 7)
Norma che disciplina i reati contestati in primo grado (allontanamento dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso); la Corte d'Appello aveva condannato per tali delitti, ma la Cassazione ha annullato la condanna per intervenuta prescrizione
art.49 D.L. 189/2016 (commi 6 e 7)
Norma emergenziale che prevede la sospensione dei termini processuali per alcune sedi giudiziarie colpite dal sisma; la Corte ha ritenuto che le condizioni per applicare tale sospensione non ricorressero (Spoleto non nell'allegato e manca dichiarazione di inagibilità), per cui il periodo non è stato computato ai fini della prescrizione
art.224 comma 3 C.d.S.
Prevede la competenza del Prefetto in ordine alle sanzioni amministrative accessorie: la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Perugia per gli eventuali provvedimenti conseguenti alla revoca
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta prima della pronuncia di un giudice va dichiarata d'ufficio o su richiesta e determina l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio per intervenuta non punibilità (art.129 c.p.p.).
- I periodi di sospensione dei termini processuali per eventi emergenziali (es. D.L. 189/2016) si applicano solo se ricorrono esattamente le condizioni previste dalla norma (elenco dei comuni interessati, eventuale dichiarazione di inagibilità quando richiesta); in mancanza la sospensione non è computabile ai fini della prescrizione.
- L'identificazione dell'autore di un reato di circolazione basata unicamente sull'abbinamento della targa e dell'intestazione del veicolo può essere insufficiente se non è supportata da elementi di prova diretti e attendibili: contrasti e lacune testimoniali possono incidere sull'attendibilità dell'accertamento.
- Quando la prescrizione estingue il reato, non solo viene annullata la condanna penale, ma vengono revocate anche le statuizioni civili e le sanzioni amministrative accessorie con eventuale trasmissione degli atti agli organi amministrativi competenti (es. Prefetto) per i provvedimenti del caso.
- Il ricorrente ha legittimazione e interesse a far valere in Cassazione la mancata declaratoria della prescrizione da parte del giudice di merito qualora la causa estintiva sia intervenuta prima della pronuncia impugnata.
- Per la valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale il giudice di legittimità verifica la coerenza e la logica della motivazione: variazioni significative nelle deposizioni possono giustificare dubbi sull'identificazione, ma la Cassazione richiede vizi di legge o carenze motivazionali di immediata percezione per pronunciare una riforma di merito.
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