Cassazione Civile, Ordinanza n. 22571/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato agli eredi di un contribuente deceduto un avviso di accertamento relativo alla dichiarazione dei redditi da quest'ultimo presentata, contestando una variazione in diminuzione che aveva azzerato la plusvalenza realizzata con la cessione di una farmacia precedentemente acquisita per donazione modale. I contribuenti avevano impugnato l'atto e, in appello, avevano sostenuto anche che, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, la pretesa fiscale avrebbe potuto essere fatta valere solo nei limiti del valore dei beni ereditari; pertanto, secondo loro, il giudice tributario avrebbe dovuto esaminare già nell'ambito del giudizio sull'avviso di accertamento l'an e il quantum della pretesa e il limite della responsabilità intra vires, senza rinviare la questione alla successiva fase esecutiva. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta, in sostanza, la violazione del diritto di difesa per avere la sentenza ritenuto che l'eventuale incapienza del patrimonio ereditario potesse essere fatta valere solo in sede di riscossione/opposizione alla cartella, e non nel giudizio contro l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo esaminato. Ha affermato che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non esclude la legittimazione dell'amministrazione ad emettere e far valere l'avviso di accertamento nei confronti degli eredi, poiché l'atto impositivo serve a identificare il soggetto passivo e l'ammontare del debito tributario già riferibile al de cuius. La limitazione della responsabilità entro il valore dell'asse ereditario incide invece sulla successiva pretesa esecutiva e sulla riscossione coattiva, che potranno essere contestate nella fase propria dell'impugnazione della cartella di pagamento. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 490 c.c.
"L'effetto del beneficio di inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede"; "l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti"
Il beneficio di inventario comporta separazione patrimoniale e responsabilità dell'erede solo intra vires hereditatis, ma non impedisce l'accertamento del debito tributario del de cuius nei confronti degli eredi.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge, qui riferita al preteso vulnus del diritto di difesa.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Richiamato nel giudizio di merito tra i motivi ritenuti infondati dalla CTR; la Corte di cassazione non vi fonda la decisione, ma prende atto della sua evocazione nel contenzioso.
art. 484 c.c.
Richiamato dai contribuenti per sostenere la limitazione della responsabilità conseguente al beneficio di inventario; la Corte ritiene che non osti all'accertamento dell'obbligazione tributaria.
art. 495 c.c.
Richiamato dai contribuenti; la Corte esclude che la sua violazione impedisca l'accertamento del debito fiscale nei confronti degli eredi.
art. 41-bis, d.P.R. 600/1973
Richiamato nei motivi di appello incidentale e ritenuto infondato dalla CTR; non assume rilievo decisivo nella ratio della Cassazione.
art. 17 TUIR
Richiamato nel giudizio di merito; non è il fondamento della decisione di legittimità.
art. 57, d.P.R. 602/1973
È evocato per spiegare che talune difese sul limite della riscossione non possono essere introdotte in sede di opposizione all'esecuzione oltre i limiti previsti dal sistema.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente di porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non impedisce all'amministrazione finanziaria di notificare e coltivare un avviso di accertamento nei confronti degli eredi per debiti tributari del de cuius: essa incide solo sul limite della responsabilità patrimoniale, non sulla sussistenza o sull'accertabilità del credito.
- Nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento non è deducibile, come questione decisiva, l'incapienza dell'asse ereditario rispetto al credito erariale; tale profilo attiene alla fase di riscossione e alla successiva cartella di pagamento, dove può essere fatta valere la questione dei limiti dell'azione esecutiva.
- L'avviso di accertamento ha natura impositiva e serve a individuare il soggetto passivo e l'ammontare del tributo; la limitazione intra vires rileva invece nella concreta azione esecutiva, non nel presupposto dell'accertamento del debito.
- L'interesse del creditore pubblico all'accertamento del tributo e la legittimazione passiva dell'erede non vengono meno per il solo fatto che l'erede risponda entro il valore dei beni ereditari.
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