Cassazione Civile, Ordinanza n. 04494/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Alcuni acquirenti di un appartamento con annessa cantina hanno agito per ottenere l'accertamento della proprietà della cantina n. 3 e il rilascio del bene da parte dell'occupante, sostenendo di averla acquistata con il loro immobile; in subordine hanno chiesto la declaratoria di evizione totale o parziale con condanna dei danti causa alla restituzione del prezzo. La controparte ha sostenuto che i titoli di provenienza e le prove testimoniali indicavano invece una diversa cantina, mentre un'altra convenuta ha resistito affermando di aver legittimamente acquistato la cantina rivendicata e, comunque, di averla usucapita tramite il possesso ultraventennale dei propri danti causa. Il tribunale ha accolto la domanda degli attori, ma la corte d'appello ha riformato la decisione, valorizzando i titoli negoziali rispetto ai dati catastali e alle risultanze di fatto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e travisamento della prova testimoniale, sostenendo che la corte territoriale avesse male interpretato gli atti di provenienza e il teste escusso; 2) violazione degli artt. 948, 1362, 2659 e 2826 c.c., assumendo che l'atto di permuta richiamato dalla sentenza impugnata non fosse idoneo a identificare la cantina e che, in mancanza di confini sufficienti, dovessero prevalere i dati catastali; 3) violazione degli artt. 112 e 287 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse disposto la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado pur in assenza della relativa statuizione nel dispositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto inammissibile/infondato il primo perché la doglianza sulla motivazione richiamava un vizio non più configurabile nel testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. vigente e perché la contestazione del travisamento della testimonianza non era autosufficiente, mancando la trascrizione delle dichiarazioni rilevanti. Ha ritenuto infondato il secondo perché i ricorrenti miravano in realtà a una nuova valutazione di merito dei titoli di acquisto e delle prove, non consentita in cassazione; inoltre ha ribadito che, nel denunciare la violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale, la parte deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. Ha infine rigettato il terzo motivo osservando che l'eventuale omissione della condanna restitutoria nel dispositivo costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 ss. c.p.c., potendo la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata essere corretta anche se risulti già implicitamente o espressamente dalla motivazione. Conseguentemente è stata confermata la riforma della sentenza di primo grado e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione richiamato nella formulazione precedente non è più applicabile nella versione vigente, essendo stato ristretto il sindacato sul fatto storico decisivo.
d.l. n. 83/2012
Ha modificato l'art. 360, n. 5 c.p.c. eliminando il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria nei termini richiamati dai ricorrenti.
artt. 948 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'azione di rivendica, ma la Corte ha escluso che vi fosse violazione, trattandosi di contestazione di merito sull'individuazione del bene.
artt. 1362 c.c. e ss.
La denuncia di violazione delle regole ermeneutiche richiede l'indicazione specifica del canone violato e del punto in cui il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
art. 2659 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la prevalenza dei dati catastali, ma la Corte ha ritenuto la censura diretta a una rivalutazione di merito dei titoli.
art. 2826 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di identificazione del bene tramite dati catastali; la Corte non ha ravvisato violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta perché la restituzione disposta o desumibile dalla decisione d'appello era comunque emendabile come omissione materiale.
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione è ammissibile anche per l'omissione della condanna alla restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza riformata, trattandosi di statuizione sottratta a valutazione discrezionale.
artt. 287 ss. c.p.c.
Sono lo strumento per emendare errori materiali o omissioni sulla statuizione restitutoria conseguente alla riforma della sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una nuova valutazione del merito delle prove o dei titoli di acquisto: il sindacato della Cassazione resta limitato alla corretta applicazione della norma di diritto e ai vizi denunciabili nei limiti del giudizio di legittimità.
- Chi deduce il travisamento di una prova testimoniale deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o indicando in modo puntuale le parti decisive della deposizione; una mera affermazione assertiva è inammissibile.
- La violazione delle norme sull'interpretazione del contratto non può essere denunciata in modo generico: occorre specificare quale canone ermeneutico sia stato violato e in quale passaggio la motivazione del giudice di merito se ne sia discostata.
- Quando una clausola o un titolo sono suscettibili di più letture plausibili, la scelta interpretativa del giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché il ricorrente ne prospetti una diversa e preferibile.
- L'omissione di una statuizione restitutoria conseguente alla riforma della sentenza di primo grado può integrare un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, se la condanna alla restituzione è desumibile dagli atti e non richiede un nuovo apprezzamento discrezionale del giudice.
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