Sentenza n. 14080/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando INAF per la progressione dal terzo al secondo livello professionale, nella parte in cui esclude o non consente la partecipazione dei ricercatori astronomi non transitati al regime contrattualizzato, nonché gli atti presupposti e le modalità di presentazione telematica delle domande
Esito
Favorevole al resistente (ente di ricerca)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando INAF relativo a una procedura selettiva per la copertura di posti di primo ricercatore di secondo livello, lamentando l'esclusione dei ricercatori astronomi in regime di diritto pubblico che non avessero esercitato l'opzione per il passaggio al profilo contrattualizzato di ricercatore di terzo livello. Hanno dedotto violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, ragionevolezza e buon andamento, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; violazione della disciplina interna dell'INAF, dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento; erronea interpretazione dell'art. 1, comma 310, lett. b), della l. 234/2021, che secondo i ricorrenti avrebbe consentito la partecipazione di tutti i dipendenti collocabili nel terzo livello sostanziale dell'ente, senza distinzione in base al regime giuridico. È stata inoltre prospettata, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale della disposizione legislativa, ove interpretata come impeditiva della partecipazione dei ricercatori in regime di diritto pubblico. Con i motivi aggiunti è stata censurata anche la previsione del bando che imponeva, a pena di esclusione, la presentazione della domanda esclusivamente mediante piattaforma telematica, sostenendo la violazione del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis. Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, rilevando che la procedura riguardava il passaggio di livello di personale già in servizio con rapporto contrattualizzato e non un'assunzione dall'esterno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario territorialmente competente. La procedura è stata ricondotta all'ambito delle progressioni interne del personale contrattualizzato degli enti di ricerca, nell'ambito di un'unica professionalità articolata su tre livelli secondo l'art. 15 del CCNL del comparto. Il passaggio dal terzo al secondo livello, non comportando mutamento di area, categoria o fascia di inquadramento né novazione oggettiva del rapporto, costituisce un atto gestionale del rapporto di lavoro privatizzato, anche se attuato mediante una procedura selettiva e anche se il bando richiama l'art. 1, comma 310, della l. 234/2021 anziché l'art. 15, comma 5, del CCNL. La procedimentalizzazione della selezione, la previsione di un nuovo contratto individuale o del periodo di prova non modificano tale natura, potendo costituire clausole di stile. La giurisdizione ordinaria non viene meno per il fatto che sia impugnato anche un atto amministrativo presupposto, come il PIAO, suscettibile di disapplicazione dal giudice ordinario. Il difetto di giurisdizione ha inoltre precluso l'esame della questione di costituzionalità. È stata dichiarata applicabile la translatio iudicii ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione della parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 310, lett. b), l. 234/2021
Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate.
La disposizione riguarda il personale contrattualizzato di terzo livello già in servizio e consente procedure selettive riservate per il passaggio al secondo livello; il suo richiamo non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa.
art. 15 CCNL Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione 7 aprile 2006
L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici.
Il CCNL configura il profilo di ricercatore come professionalità omogenea articolata in un unico organico su tre livelli; il passaggio tra livelli, senza mutamento di area o categoria, non è una progressione verticale pubblicistica.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
L'attribuzione del livello superiore nell'ambito del rapporto contrattualizzato rientra negli atti di gestione del rapporto di lavoro di natura privatistica.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Le controversie relative agli atti gestionali del rapporto di lavoro contrattualizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, sono conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
La previsione della giurisdizione esclusiva amministrativa sul pubblico impiego non si applica alla controversia, qualificata come relativa alla gestione di un rapporto di lavoro contrattualizzato.
Massime di principio
- Le controversie sulle procedure selettive interne rivolte a dipendenti già in servizio con rapporto di lavoro contrattualizzato appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la procedura è finalizzata al mero passaggio a un livello superiore della stessa area, categoria o fascia di inquadramento, senza novazione oggettiva del rapporto.
- La procedimentalizzazione del passaggio di livello mediante bando, titoli, esami e commissione non trasforma una determinazione gestionale privatistica in una procedura concorsuale di assunzione o in una progressione verticale devoluta al giudice amministrativo.
- Nell'ambito del comparto degli enti di ricerca, la previsione contrattuale di un'unica professionalità articolata su più livelli esclude la natura di progressione verticale in senso proprio del passaggio tra tali livelli, se i profili restano omogenei nei tratti fondamentali e differiscono prevalentemente sul piano quantitativo.
- Il richiamo a una disposizione legislativa speciale, anziché alla specifica clausola del contratto collettivo, non modifica la natura privatistica della procedura quando essa resta diretta ad attribuire un livello superiore a personale contrattualizzato già in servizio.
- La giurisdizione ordinaria non viene meno per il fatto che la controversia investa anche un atto amministrativo presupposto, il quale può essere disapplicato dal giudice ordinario ai fini della tutela del diritto dedotto in giudizio.
- Accertato il difetto di giurisdizione amministrativa, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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