Sentenza n. 1715/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS--OMISSIS-, recante l'esclusione dell'odierno ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco indetto con decreto n. 34 del 21 febbraio 20-OMISSIS-; - di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che possa dirsi lesivo dell'interesse azionato dall'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca resa dal ricorrente. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.
Atto impugnato: verbale di esclusione dal concorso per l'assunzione di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui era stato escluso dal concorso indetto dal Ministero dell'Interno per l'assunzione di 300 vigili del fuoco, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo non espone i vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente il 31 dicembre 2025.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla dichiarazione univoca del ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile e dichiarabile dal giudice sulla base della dichiarazione processuale del ricorrente, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la compensazione integrale delle spese quando l'esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti lo giustifichino.
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