Cassazione Penale, Sentenza n. 25395/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità di due soggetti per fatti commessi nell'ambito del fallimento di una società immobiliare. In particolare, aveva riqualificato la contestazione originaria di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice documentale e aveva confermato, nei confronti di uno dei due, anche la bancarotta semplice per omessa tempestiva richiesta di fallimento; un terzo coimputato era stato assolto. Uno dei ricorrenti sosteneva di essere stato solo un amministratore formale, una "testa di legno", e contestava che la sua mera carica potesse fondare la responsabilità per la bancarotta documentale, lamentando inoltre il diniego dell'attenuante del contributo di minima importanza e la sproporzione della pena. L'altro ricorrente contestava l'elemento soggettivo della bancarotta semplice per tardiva richiesta di fallimento, sostenendo che il ritardo non bastasse a integrare la colpa grave, specie in presenza del tentativo di salvare l'impresa; deduceva inoltre l'insussistenza del ruolo di amministratore di fatto, nonché il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e la congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i motivi sulla bancarotta documentale, valorizzando, per il primo ricorrente, la consapevole accettazione della carica e la concreta consapevolezza dell'assenza o gravissima irregolarità delle scritture contabili; per il secondo, ha escluso che la responsabilità derivasse dal solo ritardo nella richiesta di fallimento, osservando che la Corte territoriale aveva fondato la colpa grave su plurimi indicatori di decozione e di aggravamento del dissesto, nonché sulla consapevole omissione dell'istanza. Ha inoltre reputato corretta la negazione dell'attenuante ex art. 114 c.p. e non censurabile il giudizio sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale. In un passaggio, la Corte ha richiamato anche il principio secondo cui il reato di bancarotta semplice documentale è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 3, l. fall.
richiamato come originaria contestazione di bancarotta semplice per omessa richiesta di fallimento, poi riqualificata dalla sentenza di merito
art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.
richiamato come fattispecie di bancarotta semplice per tardiva richiesta di fallimento; la colpa grave può desumersi da una consapevole omissione e da indicatori concreti di decozione
l'attenuante della partecipazione di minima importanza non è applicabile a chi, come amministratore formale, ometta ogni controllo sull'amministratore di fatto fornendo un contributo essenziale
non espressamente citato; il tema della dosimetria della pena è affrontato in termini di controllo sulla motivazione della Corte di merito
non espressamente citato; evocato solo implicitamente nel giudizio sulla congruità del trattamento sanzionatorio
richiamato sostanzialmente nella doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione richiede elementi positivi
richiamato sostanzialmente nella doglianza sulla sospensione condizionale della pena; il beneficio può essere negato anche valorizzando precedenti penali, inclusi quelli relativi a reati poi depenalizzati
la norma incriminatrice della bancarotta semplice documentale è letta come punibile sia a dolo sia a colpa, senza necessità di una volontà specifica di danneggiare i creditori
Massime di principio
- La bancarotta semplice documentale può essere punita sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa; non è necessaria la prova di una deliberata volontà di violare gli obblighi contabili o di pregiudicare i creditori.
- L'amministratore formale non può invocare la mera intestazione della carica per sottrarsi alla responsabilità se risulta che abbia consapevolmente accettato l'incarico e fosse consapevole dell'assenza o irregolarità delle scritture contabili.
- L'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 c.p. non si applica quando il concorrente, pur non gestendo in concreto la società, ometta ogni controllo sull'amministratore di fatto, fornendo così un contributo essenziale alla realizzazione del reato.
- Nel reato di bancarotta semplice per tardiva richiesta di fallimento, la colpa grave non si identifica con il solo ritardo, ma può essere desunta da plurimi indicatori concreti di decozione e dalla consapevole omissione dell'istanza di fallimento.
- Il giudizio sulla pena, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e ancorato a elementi concreti della personalità, dei precedenti e della gravità del fatto.
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