Cassazione Penale, Sentenza n. 8091/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Milano per violazione di legge e dell'obbligo di motivazione. Sostiene che la Corte non ha accertato il reale coinvolgimento del Bensi nei reati oggetto del cumulo (anche tenendo conto che egli era in regime di affidamento in prova), e contesta che la Corte abbia ritenuto i suoi precedenti come indice di "abitualità delinquente" senza valutare la sua attuale pericolosità sociale e senza la previa specifica contestazione prevista per la dichiarazione di abitualità (richiamando gli artt. 102 e 103 c.p.). Chiede l'annullamento, limitatamente alla presunta dichiarazione di delinquenza abituale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa riesaminare il merito delle sentenze definitive, per cui la censura sull'omesso accertamento del coinvolgimento è inammissibile: quella attività non rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione. Quanto all'affermazione sui plurimi precedenti, la Corte d'appello si è limitata a considerare tali precedenti come indizi sintomatici di abitualità criminosa, non come formale dichiarazione di delinquenza abituale; il ricorrente non ha invece contestato la ratio decidendi dell'ordinanza. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Applicabilità della continuazione: la Corte ha ritenuto che, perché si possa riconoscere la continuazione, sia necessario l'unicità del disegno criminoso; la rilevante distanza temporale (reati del 2008 e del 2015) e la mancanza di specifici elementi allegati dal ricorrente escludono tale unicità, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 671 c.p.p.
art. 102 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come sede normativa per la dichiarazione di "delinquente abituale": la Corte osserva che l'ordinanza impugnata non ha pronunciato formalmente la dichiarazione prevista dall'art. 102 c.p., ma ha solo rilevato che plurimi precedenti possono costituire indici di abitualità. Per la formale dichiarazione occorre specifica procedura e accertamento della pericolosità sociale.
art. 103 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 102 c.p. riguardo alle tipologie di abitualità/professionalità: la Corte sottolinea che l'ordinanza non ha descritto né formalmente applicato le tipologie previste dagli artt. 102 e 103 c.p., e che la semplice considerazione dei precedenti non equivale alla formale dichiarazione di abitualità/ professionalità nel reato
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Sent. Corte Cost. n.186/2000
Richiamata in relazione alla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha applicato il principio secondo cui la sanzione pecuniaria può essere irrogata salvo che non emerga che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; non essendovi elementi esentanti, è stata disposta la somma di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può riesaminare il merito delle sentenze definitive: le questioni di fatto e di responsabilità devono essere dedotte nei gradi di giudizio competenti prima dell'acquisizione della definitività.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. è necessario allegare e dimostrare l'unicità del disegno criminoso; la distanza temporale tra i reati è elemento rilevante e può escludere la continuazione se non accompagnata da elementi probatori specifici.
- La citazione dei precedenti penali può essere utilizzata come indice di abitualità, ma la formale dichiarazione di "delinquente abituale" richiede apposita contestazione, accertamento della pericolosità sociale e rispetto delle previsioni di legge (artt. 102 e 103 c.p.); non può essere desunta automaticamente.
- Se un ricorso è manifestamente privo di fondamento perché si chiede al giudice un'attività che eccede la sua competenza funzionale, può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
- La condizione personale dell'imputato (es. affidamento in prova) non cancella le sentenze definitive: le contestazioni riguardanti l'effettivo coinvolgimento nei reati vanno sollevate nei procedimenti appropriati e non nel rito esecutivo.
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