Sentenza del 04/12/2015 n. 24779 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Rimborso dell'eccedenza detraibile ex art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - Acquisto di beni strumentali ammortizzabili - Nozione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'eccedenza IVA relativa a spese sostenute per la costruzione di un complesso turistico su un terreno detenuto in comodato. L'Amministrazione aveva negato il rimborso, contestando sia la mancata richiesta formalizzata nella dichiarazione annuale sia la natura ammortizzabile dei beni, poiché le spese riguardavano opere realizzate su un bene di proprietà altrui e contabilmente riconducibili a spese incrementative su beni di terzi. La CTR aveva ritenuto sufficiente la correlazione delle spese con l'attività d'impresa e la loro iscrizione tra le immobilizzazioni. L'Agenzia ha impugnato la decisione per ultrapetizione, insufficiente motivazione e violazione dell'art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo che il giudice possa qualificare autonomamente i fatti e applicare una norma diversa da quella invocata dalle parti, purché resti entro i limiti della domanda, e giudicando comprensibile la motivazione della CTR. Ha invece accolto il terzo motivo: il rimborso deve essere richiesto formalmente nella dichiarazione annuale e può riguardare soltanto beni che siano contemporaneamente strumentali e ammortizzabili. La strumentalità non è sufficiente: il bene deve costituire un'immobilizzazione materiale o immateriale, avere utilità pluriennale ed essere nella disponibilità dell'imprenditore quale proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, o comunque con potere di disporne come proprietario. Le opere realizzate su un terreno detenuto in comodato, accedendo alla proprietà altrui e non costituendo cespiti ammortizzabili della contribuente, non consentivano il rimborso. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo della contribuente è stato rigettato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:... c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili
Il rimborso dell'eccedenza IVA è subordinato alla richiesta nella dichiarazione annuale e riguarda, per la fattispecie esaminata, soltanto l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili.
Artt. 102 e 103 TUIR
In assenza di una definizione specifica ai fini IVA, la nozione di bene ammortizzabile viene ricavata dalla disciplina delle imposte dirette: si tratta di beni materiali o immateriali destinati all'utilizzo nell'impresa e soggetti ad ammortamento.
Art. 2424 e art. 2424-bis c.c.
gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
I beni ammortizzabili devono rientrare tra le immobilizzazioni materiali o immateriali, ossia tra gli elementi patrimoniali destinati a un utilizzo durevole nell'attività d'impresa.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma non viola tale principio quando attribuisce ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica, restando entro il bene della vita richiesto.
Art. 113 c.p.c.
In applicazione del principio iura novit curia, il giudice individua autonomamente le norme giuridiche applicabili ai fatti allegati dalle parti.
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La domanda di restituzione deve essere presentata entro due anni dal pagamento o, se successivo, dal verificarsi del presupposto restitutorio; la richiesta nella dichiarazione consente di rendere esigibile il credito e di evitare la decadenza.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 183 della direttiva IVA 2006/112/CE
La direttiva rimette agli Stati membri la disciplina delle modalità di riporto o rimborso dell'eccedenza IVA; ciò consente alla normativa nazionale di subordinare il rimborso a specifiche condizioni.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso IVA previsto per i beni ammortizzabili occorre dimostrare cumulativamente la strumentalità del bene, la sua utilità pluriennale e la sua appartenenza alla sfera patrimoniale dell'impresa come immobilizzazione materiale o immateriale.
- La mera connessione del costo con l'attività d'impresa, l'iscrizione contabile tra le immobilizzazioni o l'effettivo utilizzo produttivo non sono sempre sufficienti: il contribuente deve anche disporre del bene come proprietario o titolare di un diritto reale di godimento.
- Le spese sostenute per opere realizzate su beni di terzi, specialmente in presenza di un semplice comodato, possono essere considerate spese incrementative su beni altrui e non acquisto di beni ammortizzabili rimborsabili ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.
- La richiesta di rimborso deve essere formalizzata nella dichiarazione annuale, normalmente mediante la compilazione del relativo quadro; una richiesta successiva o generica non sostituisce tale adempimento.
- La detraibilità dell'IVA e il diritto al rimborso dell'eccedenza sono istituti distinti: la neutralità dell'IVA non comporta automaticamente il diritto al rimborso immediato di ogni eccedenza detraibile.
- Il giudice può applicare una diversa qualificazione giuridica o una diversa norma rispetto a quella indicata dalle parti, purché decida sulla stessa domanda e non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
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