Sentenza n. 1884/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - - del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi del 22/9/2025 di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato, previa istanza del 5/8/2025, in base al Nulla Osta al Lavoro rilasciato dal SUI di Mantova il 1/5/2025 su richiesta del 7/2/2025 del potenziale datore di lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2025; - di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, richiesto sulla base di un nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione nell’ambito del Decreto Flussi 2025. Nelle more del giudizio, la competente sede diplomatica ha rilasciato il visto precedentemente negato. Il rilascio del visto ha fatto conseguire al ricorrente il bene della vita perseguito, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione di merito e la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il rilascio del visto in corso di giudizio ha integralmente soddisfatto il petitum e l’interesse sostanziale del ricorrente. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale: il visto è stato rilasciato soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il rilascio in corso di giudizio del titolo amministrativo precedentemente negato, ove coincida integralmente con il petitum sostanziale del ricorso, rende superflua la decisione sull’illegittimità dell’originario diniego.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale quando il soddisfacimento della pretesa sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
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