Sentenza n. 13981/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’ottemperanza della sentenza n. 23853/25 del T.A.R. del Lazio, pubblicata in data 29/12/2025 con cui è stato accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 2216/25, così provvedendo: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna la Prefettura di Roma il Ministero a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di €. 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario dalla sentenza del TAR Lazio n. 23853/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 23853/2025, che aveva posto a carico della Prefettura di Roma e del Ministero il pagamento di euro 750,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 29 dicembre 2025, ma il pagamento non era stato eseguito. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, chiedendo l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Interno – Prefettura di Roma di pagare entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza le somme dovute in esecuzione della pronuncia precedente. Ha precisato che il credito per diritti e onorari costituisce un’obbligazione pecuniaria: il ritardo genera automaticamente interessi legali e il pagamento degli interessi soddisfa ogni pretesa risarcitoria da ritardo. Gli interessi devono essere calcolati dalla notificazione della sentenza da eseguire, quale atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. Per l’eventuale perdurante inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il potere di reperire le somme anche mediante prelievo da capitoli di spesa del Ministero o dello Stato, utilizzo di fondi fuori bilancio e pagamento in conto sospeso. Il commissario dovrà operare entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre oneri di legge ed eventuali ulteriori spese necessarie, sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione l’esecuzione della precedente sentenza e ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
È richiamato per il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, termine ritenuto decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 1224 c.c.
Il debito derivante dalla liquidazione di diritti e onorari è qualificato come obbligazione pecuniaria; il ritardo nel pagamento produce automaticamente interessi legali.
art. 1219 c.c.
La notificazione della sentenza da eseguire costituisce atto di messa in mora del debitore e determina la decorrenza degli interessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di spese di lite liquidate in una sentenza, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il credito per diritti e onorari liquidati in una pronuncia giudiziale costituisce un’obbligazione pecuniaria; il ritardo dell’amministrazione nel pagamento produce automaticamente interessi legali, il cui pagamento soddisfa la pretesa da ritardo.
- La notificazione della sentenza contenente la condanna al pagamento vale quale costituzione in mora del debitore ai sensi dell’art. 1219 c.c.; gli interessi legali decorrono dalla data della notificazione.
- Nel giudizio di ottemperanza per obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il commissario ad acta può essere autorizzato a reperire le somme dovute mediante l’utilizzo dei pertinenti capitoli di bilancio, di altri capitoli di spesa dello Stato, di fondi fuori bilancio o dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
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