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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33003/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello lamentando: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per violazione dell'art. 157 c.p.p. (8-bis) e art. 179 c.p.p., poiché la Corte notificò prima al loro domicilio senza esito e poi al difensore via PEC nonostante, nell'atto di nomina, fosse stata espressamente dichiarata dal difensore la non accettazione delle notifiche per conto degli assistiti; 2) omessa motivazione della Corte d'Appello sull'eccezione di nullità sollevata tempestivamente in udienza e nelle conclusioni scritte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha riconosciuto la validità della dichiarazione di rifiuto delle notifiche contenuta nell'atto di nomina (anche perché specificamente sottoscritta dal difensore e anteriore alla notifica contestata) e ha censurato la mancata decisione dell'eccezione da parte della Corte d'Appello. Tuttavia, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché, nel frattempo, i reati contestati si sono estinti per prescrizione. La Corte ha inoltre precisato che, quando la causa estintiva del reato è immediatamente accertabile e rende inutile ogni ulteriore giudizio, il giudice ha l'obbligo di dichiararla (art. 129 c.p.p.), prevalendo quindi sulla necessità di sanare la nullità processuale. Infine, è stato escluso che la confisca per equivalente potesse imporre il rinvio, richiamando l'inapplicabilità retroattiva di norme introdotte dopo i fatti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 2

    Articolo richiamato per la contestazione del reato di frode fiscale commesso mediante indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali; la Corte non entra nel merito della sussistenza del fatto perché ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.

  • d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 8

    Articolo richiamato per la contestazione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti; come per l'art. 2, la Corte ha disposto l'annullamento per prescrizione senza valutare ulteriormente la responsabilità sostanziale.

  • d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 12 e art. 12-bis

    Norme sulla confisca e confisca per equivalente; la Corte d'Appello aveva disposto la confisca per equivalente e la Cassazione ha valutato che la questione della confisca non imponeva rinvio, richiamando inoltre la non applicabilità retroattiva di norme successive che incidono sulla natura sostanziale della confisca.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le notificazioni successive alla prima per l'imputato non detenuto siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia salvo preventiva dichiarazione di non accettazione; la Corte ha interpretato che tale dichiarazione è efficace solo se anteriore alla notifica e che la dichiarazione resa e sottoscritta dal difensore nell'atto di nomina è valida se antecedente alla notifica impugnata.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di notificare tramite consegna al difensore di fiducia in presenza di elezione di domicilio; la Corte ha ricordato che la disciplina di cui all'art. 161 (notifiche tramite difensore per domicilio eletto) è alternativa a quella dell'art. 157, comma 8-bis e può rendere valida una notifica anche se nell'atto di nomina è stata contenuta una dichiarazione di non accettazione delle notifiche ai sensi dell'art. 157.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiesto dai ricorrenti come norma relativa alle forme di notifica; la Corte ha valutato la violazione con riferimento complessivo alle regole sulle notifiche agli imputati e ai difensori.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha ribadito l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato quando la causa estintiva è apprezzabile d'ufficio e rende inutile ogni ulteriore provvedimento, prevalendo sulla necessità di sanare la nullità processuale.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta successivamente (riguardo alla confisca per equivalente con componente sanzionatoria); la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ne esclude l'applicabilità ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle notifiche di citazione in appello; la Corte ha valutato la legittimità delle modalità di notifica effettuate dalla Corte d'Appello.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Menziionato nella sentenza di primo grado come riferimento a precedenti dichiarazioni di non doversi procedere, citato a titolo di contesto procedurale ma non decisivo nella Cassazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore di non accettare notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, è efficace se è antecedente alla notifica contestata e se è stata specificamente sottoscritta dal difensore; occorre verificare sempre la data e la sottoscrizione dell'atto in cui la dichiarazione è contenuta.
  • Le notifiche eseguite mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, possono essere comunque valide anche se nell'atto di nomina è contenuta una dichiarazione di non accettazione ai sensi dell'art. 157, quando sussiste l'elezione di domicilio: le due discipline sono alternative e vanno valutate concretamente.
  • Il ricorso per nullità di notifica deve essere sollevato tempestivamente e il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente; l'omessa motivazione sull'eccezione integra motivo di cassazione.
  • Se, nel corso del giudizio, è accertabile l'estinzione del reato per prescrizione o altra causa di non punibilità che rende inutile il prosieguo del processo, il giudice deve dichiararla immediatamente anche se coesiste una nullità processuale assoluta; l'accertamento della causa estintiva prevale quando chiude definitivamente il procedimento.
  • Quando la questione sulla confisca o altre misure patrimoniali dipende dall'applicazione di norme entrate in vigore dopo i fatti, occorre valutare la retroattività: norme che modificano la natura sostanziale della misura non si applicano retroattivamente.
  • In casi simili verificare sempre (a) l'esistenza di elezione di domicilio, (b) il contenuto e la data della dichiarazione di non accettazione delle notifiche, (c) la tempestività dell'eccezione e (d) lo stato di prescrizione o altre cause di estinzione del reato prima di chiedere annullamenti o rinvii.

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