Cassazione Penale, Sentenza n. 33003/2024 del 22/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello lamentando: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per violazione dell'art. 157 c.p.p. (8-bis) e art. 179 c.p.p., poiché la Corte notificò prima al loro domicilio senza esito e poi al difensore via PEC nonostante, nell'atto di nomina, fosse stata espressamente dichiarata dal difensore la non accettazione delle notifiche per conto degli assistiti; 2) omessa motivazione della Corte d'Appello sull'eccezione di nullità sollevata tempestivamente in udienza e nelle conclusioni scritte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha riconosciuto la validità della dichiarazione di rifiuto delle notifiche contenuta nell'atto di nomina (anche perché specificamente sottoscritta dal difensore e anteriore alla notifica contestata) e ha censurato la mancata decisione dell'eccezione da parte della Corte d'Appello. Tuttavia, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché, nel frattempo, i reati contestati si sono estinti per prescrizione. La Corte ha inoltre precisato che, quando la causa estintiva del reato è immediatamente accertabile e rende inutile ogni ulteriore giudizio, il giudice ha l'obbligo di dichiararla (art. 129 c.p.p.), prevalendo quindi sulla necessità di sanare la nullità processuale. Infine, è stato escluso che la confisca per equivalente potesse imporre il rinvio, richiamando l'inapplicabilità retroattiva di norme introdotte dopo i fatti.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 2
Articolo richiamato per la contestazione del reato di frode fiscale commesso mediante indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali; la Corte non entra nel merito della sussistenza del fatto perché ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 8
Articolo richiamato per la contestazione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti; come per l'art. 2, la Corte ha disposto l'annullamento per prescrizione senza valutare ulteriormente la responsabilità sostanziale.
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 12 e art. 12-bis
Norme sulla confisca e confisca per equivalente; la Corte d'Appello aveva disposto la confisca per equivalente e la Cassazione ha valutato che la questione della confisca non imponeva rinvio, richiamando inoltre la non applicabilità retroattiva di norme successive che incidono sulla natura sostanziale della confisca.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che le notificazioni successive alla prima per l'imputato non detenuto siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia salvo preventiva dichiarazione di non accettazione; la Corte ha interpretato che tale dichiarazione è efficace solo se anteriore alla notifica e che la dichiarazione resa e sottoscritta dal difensore nell'atto di nomina è valida se antecedente alla notifica impugnata.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare tramite consegna al difensore di fiducia in presenza di elezione di domicilio; la Corte ha ricordato che la disciplina di cui all'art. 161 (notifiche tramite difensore per domicilio eletto) è alternativa a quella dell'art. 157, comma 8-bis e può rendere valida una notifica anche se nell'atto di nomina è stata contenuta una dichiarazione di non accettazione delle notifiche ai sensi dell'art. 157.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiesto dai ricorrenti come norma relativa alle forme di notifica; la Corte ha valutato la violazione con riferimento complessivo alle regole sulle notifiche agli imputati e ai difensori.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulla declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha ribadito l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato quando la causa estintiva è apprezzabile d'ufficio e rende inutile ogni ulteriore provvedimento, prevalendo sulla necessità di sanare la nullità processuale.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta successivamente (riguardo alla confisca per equivalente con componente sanzionatoria); la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ne esclude l'applicabilità ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle notifiche di citazione in appello; la Corte ha valutato la legittimità delle modalità di notifica effettuate dalla Corte d'Appello.
art. 649 cod. proc. pen.
Menziionato nella sentenza di primo grado come riferimento a precedenti dichiarazioni di non doversi procedere, citato a titolo di contesto procedurale ma non decisivo nella Cassazione.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore di non accettare notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, è efficace se è antecedente alla notifica contestata e se è stata specificamente sottoscritta dal difensore; occorre verificare sempre la data e la sottoscrizione dell'atto in cui la dichiarazione è contenuta.
- Le notifiche eseguite mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, possono essere comunque valide anche se nell'atto di nomina è contenuta una dichiarazione di non accettazione ai sensi dell'art. 157, quando sussiste l'elezione di domicilio: le due discipline sono alternative e vanno valutate concretamente.
- Il ricorso per nullità di notifica deve essere sollevato tempestivamente e il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente; l'omessa motivazione sull'eccezione integra motivo di cassazione.
- Se, nel corso del giudizio, è accertabile l'estinzione del reato per prescrizione o altra causa di non punibilità che rende inutile il prosieguo del processo, il giudice deve dichiararla immediatamente anche se coesiste una nullità processuale assoluta; l'accertamento della causa estintiva prevale quando chiude definitivamente il procedimento.
- Quando la questione sulla confisca o altre misure patrimoniali dipende dall'applicazione di norme entrate in vigore dopo i fatti, occorre valutare la retroattività: norme che modificano la natura sostanziale della misura non si applicano retroattivamente.
- In casi simili verificare sempre (a) l'esistenza di elezione di domicilio, (b) il contenuto e la data della dichiarazione di non accettazione delle notifiche, (c) la tempestività dell'eccezione e (d) lo stato di prescrizione o altre cause di estinzione del reato prima di chiedere annullamenti o rinvii.
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