Cassazione Penale, Sentenza n. 48778/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva, in primo luogo, nullità per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. con riguardo all'avviso di fissazione dell'udienza: il difensore di fiducia aveva ricevuto notifica che il processo sarebbe stato trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti e, perciò, non aveva motivo di partecipare all'udienza che invece si è svolta in pubblica udienza; inoltre le conclusioni scritte del Procuratore generale depositate non furono notificate al difensore, impedendo anche il contraddittorio in forma cartolare. Erano poi dedotti vizi di motivazione sulla responsabilità e la mancata applicazione delle attenuanti generiche, ma la Suprema Corte ha ritenuto prevalente e decisivo il vizio di nullità procedurale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, constatando la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 178 lett. c) e la mancata notifica delle conclusioni del Procuratore generale), ha dichiarato la nullità assoluta della sentenza di appello ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Gli altri motivi di doglianza sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione del difensore di fiducia alla pubblica udienza, nonostante l'avviso di trattazione camerale, costituisca violazione dell'art. 178 c.p.p. (nullità per violazione delle garanzie della difesa), in quanto l'imputato non è stato assistito dal proprio difensore in udienza
art. 97, comma 4 c.p.p.
Richiamata nella ricostruzione fattuale: la nomina di difensore d'ufficio in udienza non può sanare la violazione quando il difensore di fiducia non è stato messo nelle condizioni di partecipare all'udienza pubblica
art. 179 c.p.p.
La Corte ha qualificato la nullità come assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., con la conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata
art. 180 c.p.p.
La Corte osserva che, anche qualora si trattasse di nullità a regime intermedio, l'art. 180 c.p.p. sarebbe applicabile e la nullità sarebbe stata tempestivamente dedotta in cassazione
d.l. 28/10/2020 n.137, art. 23-bis (conv. con l. 18/12/2020 n.176)
Norma richiamata dalla difesa in prima battuta (sulla comunicazione degli atti/udienze), ma la Corte ha fondato la decisione sul più generale vizio di nullità del contraddittorio e delle notifiche; l'esame concreto si è svolto alla stregua delle garanzie processuali previste dal codice
Massime di principio
- Se la Corte modifica la modalità di trattazione (da camera di consiglio a udienza pubblica) il difensore che ha ricevuto avviso di trattazione camerale deve essere tempestivamente informato del cambiamento; l'assenza di tale informazione può determinare nullità per violazione del diritto di difesa
- La sostituzione d'ufficio di un difensore in udienza non sana automaticamente la violazione se il difensore di fiducia non è stato messo nelle condizioni di partecipare: va valutata la legittimità del contraddittorio rispetto alla presenza del difensore di fiducia
- Le conclusioni scritte del Pubblico Ministero/Procuratore generale devono essere notificate alla controparte; la mancata notifica che impedisca il contraddittorio cartolare integra profili di nullità rilevanti
- La nullità che impedisca l'assistenza del difensore in udienza pubblica può essere dichiarata assoluta e comportare l'annullamento della sentenza di merito; in tali casi la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio e la trasmissione per nuovo giudizio o il rinvio, a seconda dei poteri e della situazione concreta
- In caso di notifica di fissazione d'udienza che preveda trattamento camerale, il difensore deve verificare tempestivamente l'esistenza di precedenti sostituzioni o nomine e chiedere integrazioni/avvisi se necessario; conservare traccia delle comunicazioni e delle ricevute PEC è fondamentale per dimostrare la mancata comunicazione
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