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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43993/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.) con due motivi: 1) vizio di motivazione e mancata qualificazione penale della condotta, che secondo la difesa sarebbe stato un mero inadempimento civilistico (si richiamava anche l'esclusione in primo grado dell'aggravante della minorata difesa); 2) censura della dosimetria della pena per mancato riconoscimento delle attenuanti (artt. 62, n. 4 e 62-bis c.p.) e per l'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come truffa, avendo i giudici di merito descritto dettagliatamente artifici e raggiri (falsificazione della qualità del venditore, esibizione di foto dell'oggetto inesistente, utenza intestata a terzi, irreperibilità dopo il versamento dell'acconto, fotomontaggio della presunta consegna). Ha confermato la congruità della motivazione sul diniego delle attenuanti e sull'applicazione della recidiva, evidenziando la serialità, l'astuzia e i precedenti specifici dell'imputato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che sussista il reato di truffa quando l'inadempimento deriva da un proposito fraudolento realizzato mediante artifici e raggiri; nel caso concreto la condotta descritta ricade nella nozione di artificio ed è idonea a integrare la truffa contrattuale.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta inapplicabile: la Corte ha valutato non soltanto il valore economico (202 euro) ma anche l'effetto pregiudizievole complessivo per la persona offesa e la natura del bene, giudicando il danno non di specialissima tenuità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La difesa aveva richiesto il riconoscimento dell'attenuante, ma la Corte, richiamando la valutazione del merito, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicarla; la decisione è stata trattata come questione di fatto e motivazione del giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come base formale per il riassunto dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato sintetizzato secondo le modalità previste da tale disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/2020) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato)

    La trattazione del ricorso è avvenuta per scritto in applicazione delle norme che disciplinano la procedura scritta (misure introdotte in contesti normativi successivi richiamati nel provvedimento).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione gravata da profili di colpa processuale.

Massime di principio

  • La mera inadempienza contrattuale può configurare truffa se è frutto di un proposito fraudolento messo in atto con artifici e raggiri che creano nella vittima una falsa rappresentazione della realtà.
  • Elementi concreti come falsa identità del venditore, foto dell'oggetto inesistente, uso di utenze intestate a terzi, irreperibilità dopo il versamento e documenti fotomontati sono tipici indizi di truffa e non semplici inadempimenti civili.
  • La valutazione sull'applicabilità delle attenuanti (anche per danno di tenuità) tiene conto non solo del valore economico ma anche dell'impatto complessivo sulla vittima e della natura del bene sottratto.
  • La presenza di precedenti specifici, la serialità e l'astuzia nella commissione dei fatti giustificano l'applicazione della recidiva e un irrigidimento della dosimetria della pena.
  • In Cassazione la critica generica alla motivazione del merito, senza confronto puntuale con le argomentazioni motivate in sentenza e senza indicare elementi positivi trascurati, rischia l'inammissibilità o il rigetto; la revisione di questioni di fatto è limitata.
  • Le impugnazioni ritenute infondate o colpevoli di abuso processuale possono comportare condanne alle spese e sanzioni a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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