Cassazione Penale, Sentenza n. 43993/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.) con due motivi: 1) vizio di motivazione e mancata qualificazione penale della condotta, che secondo la difesa sarebbe stato un mero inadempimento civilistico (si richiamava anche l'esclusione in primo grado dell'aggravante della minorata difesa); 2) censura della dosimetria della pena per mancato riconoscimento delle attenuanti (artt. 62, n. 4 e 62-bis c.p.) e per l'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come truffa, avendo i giudici di merito descritto dettagliatamente artifici e raggiri (falsificazione della qualità del venditore, esibizione di foto dell'oggetto inesistente, utenza intestata a terzi, irreperibilità dopo il versamento dell'acconto, fotomontaggio della presunta consegna). Ha confermato la congruità della motivazione sul diniego delle attenuanti e sull'applicazione della recidiva, evidenziando la serialità, l'astuzia e i precedenti specifici dell'imputato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che sussista il reato di truffa quando l'inadempimento deriva da un proposito fraudolento realizzato mediante artifici e raggiri; nel caso concreto la condotta descritta ricade nella nozione di artificio ed è idonea a integrare la truffa contrattuale.
art. 62, n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta inapplicabile: la Corte ha valutato non soltanto il valore economico (202 euro) ma anche l'effetto pregiudizievole complessivo per la persona offesa e la natura del bene, giudicando il danno non di specialissima tenuità.
art. 62-bis cod. pen.
La difesa aveva richiesto il riconoscimento dell'attenuante, ma la Corte, richiamando la valutazione del merito, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicarla; la decisione è stata trattata come questione di fatto e motivazione del giudice di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come base formale per il riassunto dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato sintetizzato secondo le modalità previste da tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/2020) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato)
La trattazione del ricorso è avvenuta per scritto in applicazione delle norme che disciplinano la procedura scritta (misure introdotte in contesti normativi successivi richiamati nel provvedimento).
art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione gravata da profili di colpa processuale.
Massime di principio
- La mera inadempienza contrattuale può configurare truffa se è frutto di un proposito fraudolento messo in atto con artifici e raggiri che creano nella vittima una falsa rappresentazione della realtà.
- Elementi concreti come falsa identità del venditore, foto dell'oggetto inesistente, uso di utenze intestate a terzi, irreperibilità dopo il versamento e documenti fotomontati sono tipici indizi di truffa e non semplici inadempimenti civili.
- La valutazione sull'applicabilità delle attenuanti (anche per danno di tenuità) tiene conto non solo del valore economico ma anche dell'impatto complessivo sulla vittima e della natura del bene sottratto.
- La presenza di precedenti specifici, la serialità e l'astuzia nella commissione dei fatti giustificano l'applicazione della recidiva e un irrigidimento della dosimetria della pena.
- In Cassazione la critica generica alla motivazione del merito, senza confronto puntuale con le argomentazioni motivate in sentenza e senza indicare elementi positivi trascurati, rischia l'inammissibilità o il rigetto; la revisione di questioni di fatto è limitata.
- Le impugnazioni ritenute infondate o colpevoli di abuso processuale possono comportare condanne alle spese e sanzioni a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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