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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33806/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello per vizio di motivazione e violazione di norme processuali e civili (artt. 538, 74, 546 lett. e) c.p.p., 185 e 187 c.p., 476 c.c.), sostenendo in particolare che la Corte d'Appello aveva riconosciuto illegittimamente il diritto al risarcimento a favore della parte civile. Essi contestavano che non era provata la qualità di erede universale di Arcangeli Federigo (fratello della de cuius Pierina), che la presentazione della denuncia di successione aveva solo valore fiscale e non costituiva accettazione dell'eredità, che quindi Federigo non poteva disporre dei beni tramite trust, e che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente valutato il materiale probatorio circa il trasferimento del patrimonio alla parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la motivazione della Corte d'Appello che aveva ritenuto provata l'accettazione dell'eredità da parte di Arcangeli Federigo per fatti concludenti (posta in evidenza da scambi di mail e azioni dirette alla gestione/trasferimento dei beni), ha quindi ritenuto legittima la costituzione del trust da parte del Federigo e la legittimazione della parte civile Tonizzo Roberto a costituirsi come rappresentante/beneficiario. Pertanto è stato confermato che il procedimento penale non doveva proseguire per estinzione del reato per prescrizione ma che gli imputati erano comunque tenuti al risarcimento del danno come deciso in appello (liquidato in complessivi euro 250.000,00 oltre accessori, come già disposto dalla Corte d'Appello). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali della Cassazione e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori; la condanna è stata pronunciata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse congrua e immune dai vizi denunciati.

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso; la Corte non ha ravvisato violazioni rispetto ai principi invocati.

  • art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Invocato come parametro di doglianza processuale; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi a violazioni formali e sostanziali.

  • art. 185 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha ritenuto che la normativa richiamata abbia subito errata applicazione nel giudizio di merito.

  • art. 187 cod. pen.

    Analogamente valutato; la Corte ha rigettato la censura basata su tali norme.

  • art. 476 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'accettazione dell'eredità; la Corte d'Appello e la Cassazione hanno ritenuto che l'accettazione possa essere desunta da fatti concludenti (atti e comunicazioni diretti alla gestione/trasferimento dei beni), non essendo determinante la sola presentazione della denuncia di successione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della Cassazione e a rifondere le spese della parte civile nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • L'accettazione dell'eredità può essere desunta da comportamenti concreti (facta concludentia): scambi di comunicazioni con banche, atti volti alla gestione o al trasferimento di beni ereditari sono elementi idonei a comprovare l'accettazione tacita.
  • La presentazione della denuncia di successione ha valore principalmente fiscale e, da sola, non esclude né costituisce l'unico indice di accettazione dell'eredità; la valutazione complessiva dei fatti è determinante.
  • Un soggetto che risulti erede (anche per fatti concludenti) può legittimamente disporre del patrimonio ereditario, ivi inclusa l'istituzione di un trust, e i soggetti legittimati dal trust (es. amministratore/procuratore/beneficiario) possono costituirsi parte civile e ottenere il risarcimento.
  • La prescrizione del reato non impedisce che in sede civile o connessa si riconoscano diritti di natura patrimoniale e si dispongano condanne al risarcimento, se provati i presupposti di responsabilità civile.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e documentata; le censure verbali senza prova di illogicità non sono accolte.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, è frequente l'applicazione della condanna alle spese di rito (art. 616 c.p.p.), con obbligo di rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti.

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