Cassazione Penale, Sentenza n. 30422/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna, in rito abbreviato, di due imputati per la partecipazione a una rapina in abitazione ai danni di una donna anziana, culminata nel decesso della persona offesa il giorno successivo per le lesioni subite. A Massimo Sabino Moscaritolo era attribuito il concorso nella rapina e nell'omicidio preterintenzionale aggravato, oltre al risarcimento in favore dei congiunti della vittima; a Cosimo Damiano Campanella veniva attribuito il medesimo ruolo concorsuale, con applicazione della continuazione tra rapina aggravata e omicidio preterintenzionale aggravato. Moscaritolo ha proposto ricorso deducendo: 1) vizio di motivazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia Lorenzo e Andrea Campanella, sostenendo che le loro versioni fossero divergenti e che la Corte avesse illegittimamente frazionato il narrato; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale aggravato, perché l'evento morte sarebbe stato non prevedibile e riconducibile a iniziative estemporanee degli esecutori materiali; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere ricondotto all'art. 586 c.p. e non all'omicidio preterintenzionale, assumendo che il programma criminoso contemplasse solo minacce e non percosse o lesioni. Campanella ha invece dedotto un unico motivo relativo alla continuazione, sostenendo che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave, la rapina pluriaggravata avrebbe dovuto prevalere sull'omicidio preterintenzionale aggravato, con conseguente diversa pena-base, perché le aggravanti dell'omicidio sarebbero state neutralizzate dal bilanciamento, mentre per la rapina operava un divieto di bilanciamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di Moscaritolo, ritenendo infondate le censure su attendibilità dei collaboratori, configurabilità del concorso nell'omicidio preterintenzionale e inapplicabilità dell'art. 586 c.p., perché il programma criminoso condiviso contemplava sin dall'origine il ricorso a modalità coercitive e violente, idonee a integrare atti diretti a percuotere o ledere, e l'evento morte era concretamente prevedibile in relazione all'azione programmata. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso di Campanella per difetto di interesse, osservando che la doglianza mirava solo a una diversa inversione del rapporto di gravità tra reati in continuazione senza dimostrare un concreto vantaggio sanzionatorio. Moscaritolo è stato condannato alle spese processuali; Campanella alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nessuna liquidazione delle spese di parte civile.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma sul concorso di persone richiamata per la responsabilità concorrente nella rapina e nell'omicidio preterintenzionale.
art. 584 c.p.
L'omicidio preterintenzionale richiede atti diretti a percuotere o ledere e un evento morte non voluto ma concretamente prevedibile.
art. 585 c.p.
Aggravante applicata al delitto di omicidio preterintenzionale nel caso concreto, rilevante anche nella determinazione della pena-base e nel confronto con la rapina aggravata.
art. 628 c.p.
Rapina aggravata contestata come reato concorrente e richiamata ai fini della continuazione; il divieto di bilanciamento delle aggravanti è stato invocato dalla difesa di Campanella.
art. 624-bis c.p.
Richiamato nella descrizione del fatto per qualificare la rapina in abitazione commessa da più persone riunite, travisate e armate.
art. 114 c.p.
La diminuente della partecipazione di minima importanza è stata ritenuta equivalente alle aggravanti nel giudizio di bilanciamento.
art. 586 c.p.
Esclusa la sua applicabilità perché il programma criminoso non si limitava a un delitto-base diverso da percosse o lesioni, ma prevedeva atti violenti diretti a percuotere o ledere.
art. 81 c.p.
Norma sulla continuazione; la Corte ribadisce che la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale del reato ritenuto più grave, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 192, comma 3, c.p.p.
La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori deve essere complessiva e integrata, considerando credibilità soggettiva e riscontri esterni.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma di legittimità invocata per l'erronea applicazione della legge penale, in particolare sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla continuazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma di legittimità invocata per i vizi di motivazione sulle dichiarazioni dei collaboratori e sull'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che mira a una rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e coerente, fondata su una valutazione unitaria delle prove dichiarative e dei riscontri oggettivi.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno apprezzate in modo complessivo, verificando insieme credibilità soggettiva e attendibilità del narrato; la parziale inattendibilità su segmenti non essenziali non travolge automaticamente l'intero dichiarato, se le parti residue sono intrinsecamente affidabili e corroborate.
- L'omicidio preterintenzionale è configurabile quando il programma criminoso condiviso contempli sin dall'origine atti diretti a percuotere o ledere, e l'evento morte risulti concretamente prevedibile in relazione alle modalità esecutive concordate, anche se non voluto dagli agenti.
- Ai fini dell'art. 586 c.p., non basta che la morte sia conseguenza di un diverso delitto: occorre che il delitto-base sia strutturalmente incompatibile con la volontà di percuotere o ledere; se il programma contempla già violenza fisica sulla vittima, la fattispecie corretta resta l'omicidio preterintenzionale.
- In tema di continuazione, la violazione più grave va individuata in astratto sulla base della pena edittale applicabile al reato ritenuto più grave, considerando le circostanze e gli eventuali giudizi di comparazione; tuttavia il ricorrente deve dimostrare un concreto interesse sanzionatorio all'impugnazione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il ricorso contro la sola individuazione del reato più grave è inammissibile per difetto di interesse se non mostra in modo specifico come la diversa qualificazione comporterebbe una riduzione concreta della pena finale.
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