Sentenza n. 2541/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022 pubblicato in G.U. il 15.09.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15.06.2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” dell'aziende del servizio sanitario nazionale; - della circolare del Ministero della Salute del 29.07.2019 n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022 pubblicato in G.U. il 26.10.2022, recante l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19.02.2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici e altro; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21.04.2016, avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici e altro; - dell'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; - dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti; MOTIVI AGGIUNTI del 25.01.2023 altresì: - della determinazione della Regione Toscana Direzione Sanità Welfare e Coesione sociale n. 24681 del 14.12.2022 che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 e l'elenco di riepilogo di tali anni da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'Estar ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - della comunicazione di avvio del procedimento dell’11/14 novembre 2022; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 25.01.2023 altresì: - della determinazione della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano sono riportati nell'Allegato 1 riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; nonché di ogni altra parte della determinazione recante i tempi e modalità di pagamento, avvertenze, e rinvii a successivi provvedimenti; - delle deliberazioni dei direttori generali delle singole aziende sanitarie-ospedaliere ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; MOTIVI AGGIUNTI del 26.03.2025 altresì: - della determinazione della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27.11.2024, comunicata il 24.01.2025, che, in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale il 22.07.2024, ha ridefinito e aggiornato l’entità delle quote di ripiano che restano a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di pay back per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi della normativa attualmente vigente, in sostituzione delle quote di ripiano in precedenza individuate nella determinazione della direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, già impugnata, precisando che gli importi dovuti a titolo di pay back per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sono indicati dettagliatamente nell’Allegato 1 al provvedimento, riportante gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano, intimandone il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione; - della successiva Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 03.02.2025, comunicata il 06.02.2025, recante il differimento al 31.12.2025 del termine ultimo per il pagamento delle quote di pay back, in sostituzione del termine di trenta giorni dal ricevimento indicato nelle intimazioni già notificate alle imprese fornitrici di dispositivi medici in data 24.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida e provvedimenti regionali di ripiano e quantificazione del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto ministeriale che ha certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, il successivo decreto ministeriale recante le linee guida e gli atti presupposti, deducendo: violazione dei principi di irretroattività, certezza dei rapporti giuridici e legittimo affidamento, sul presupposto che il meccanismo di payback sarebbe stato reso concretamente operativo soltanto dopo la conclusione delle forniture; violazione dei principi e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, concorrenza e competitività, ritenendo che il sistema avrebbe disincentivato gli investimenti e costituito una restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente; difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il decreto avrebbe riportato soltanto dati numerici senza illustrare il metodo di calcolo dello sforamento; mancato confronto endoprocedimentale con gli operatori; insufficienza delle linee guida ministeriali. Con motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti regionali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi all'individuazione delle imprese soggette al ripiano e alla quantificazione delle somme dovute, deducendo vizi derivati, omessa comunicazione di avvio del procedimento, carenza di trasparenza, errori di calcolo e ulteriori illegittimità autonome. Nel corso del giudizio la disciplina è stata modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024 e dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95 del 2025, convertito dalla l. n. 118 del 2025.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto che il meccanismo di payback, già previsto dalla disciplina normativa almeno dal 2015, non violi i principi di irretroattività e di affidamento, poiché gli operatori erano consapevoli dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di superamento; lo ius superveniens del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare l'obbligazione sostanziale. Le censure costituzionali risultano superate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il sistema ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e conforme alla riserva di legge. Sono state respinte anche le censure fondate sul diritto dell'Unione, poiché il tetto alle somme pubbliche destinabili all'acquisto di dispositivi medici non limita l'accesso degli operatori europei al mercato italiano e la doglianza era comunque generica. Il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 è stato ritenuto sufficientemente motivato, contenendo i dati dello scostamento, non contestati quanto alla loro correttezza; non era necessario un ulteriore confronto procedimentale per l'elaborazione di dati numerici. La censura relativa all'insufficienza delle linee guida è stata ritenuta una mera petizione di principio, non essendo state indicate concrete difficoltà applicative. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, i provvedimenti regionali svolgono una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: le Regioni verificano i dati contabili, individuano le imprese e applicano percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare un potere autoritativo o discrezionale. La controversia regionale riguarda quindi un rapporto obbligatorio paritario e un diritto soggettivo al corretto calcolo del quantum debeatur, spettante al giudice ordinario. È stata dichiarata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il superamento a carico della Regione interessata.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
Ha fissato il tetto nazionale per i dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Disciplina il rilevamento del superamento del tetto, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e la procedura di individuazione delle imprese e degli importi dovuti.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Ha previsto che il superamento del tetto fosse rilevato sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e dichiarato con decreto ministeriale.
art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, rendendo operativa la procedura di individuazione delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.
art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Ha istituito il fondo per il ripiano e previsto, nella disciplina originaria, la possibilità di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento del 48 per cento della quota.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Ha previsto, per le annualità considerate, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi regionali o provinciali.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata fuori dalla giurisdizione amministrativa entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha rilevato che la controversia relativa ai provvedimenti regionali non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattivo in senso lesivo dell'affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e il tetto di spesa erano già previsti dalla legge al momento delle forniture; gli interventi successivi che disciplinano le modalità operative non innovano l'obbligazione sostanziale.
- Il sistema di payback dei dispositivi medici costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e, in quanto disciplinato nei suoi elementi essenziali dalla legge, non viola la riserva di legge né il diritto di iniziativa economica privata.
- L'apposizione di un tetto alle risorse pubbliche destinabili all'acquisto di dispositivi medici non costituisce, di per sé, una restrizione quantitativa alle importazioni o una misura di effetto equivalente ai sensi degli artt. 34 e 35 TFUE, se non limita l'accesso degli operatori europei al mercato nazionale.
- Quando il provvedimento amministrativo si limita a ricognizione, somma e verifica di dati contabili applicando criteri, percentuali e presupposti integralmente predeterminati dalla legge e da atti statali, senza margini di discrezionalità o esercizio di potere autoritativo, la controversia sul corretto calcolo dell'importo dovuto riguarda un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario.
- Nel sistema di payback dei dispositivi medici, alle Regioni compete soltanto verificare i dati contabili, individuare le aziende fornitrici e porre a loro carico le quote di ripiano già determinate secondo criteri normativi; esse non possono determinare autonomamente il tetto di spesa, certificarne il superamento o modificare la quota complessiva di ripiano stabilita dallo Stato.
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