Sentenza n. 122/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, n. 40/2025 del 22.03.2025, resa nel giudizio avente numero di R.G. 636/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Isernia n. 40/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto, quale docente precaria con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero al pagamento complessivo di 1.000,00 euro mediante accredito sulla carta elettronica del docente. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza contestare l'ammissibilità e la fondatezza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Isernia mediante attestazione del 6 novembre 2025 e ha verificato che il titolo era stato notificato al Ministero, in copia conforme, tramite PEC il 9 maggio 2025. Il giudice ha ritenuto adempiute le formalità richieste per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, osservando che, dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c., non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice civile rientra tra i titoli suscettibili di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero non aveva ancora corrisposto la somma riconosciuta dal giudicato, il TAR gli ha ordinato di eseguire il pagamento di 1.000,00 euro entro 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'ottemperanza per ottenere l'esecuzione di statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario rimaste ineseguite.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022, per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.
art. 1 l. 107/2015
È la disposizione istitutiva della carta elettronica del docente, beneficio riconosciuto dal giudicato civile anche a favore della docente precaria interessata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'obbligo ineseguito grava su una pubblica amministrazione.
- Per portare a esecuzione una sentenza del giudice ordinario, dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. applicabili dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione all'amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all'originale.
- Quando il giudicato pone a carico di una pubblica amministrazione un obbligo pecuniario puntualmente determinato e l'amministrazione non vi adempie, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine ultimativo e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato ratione muneris nel dirigente dell'amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, e può essere incaricato di provvedere su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
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