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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, unitamente al provvedimento prefettizio di espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Bergamo che aveva archiviato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedendone la sospensione cautelare, e ha altresì contestato il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto. Il ricorso non è apparso assistito da sufficienti profili di fondatezza. In primo luogo, l'art. 22 del d.lgs. 286/1998 richiede, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno, che nel caso concreto non era avvenuta. Inoltre, il nulla osta al lavoro stagionale, rilasciato il 27 marzo 2023 per una durata massima di nove mesi e seguito dall'ingresso in Italia il 20 giugno 2023, aveva cessato di produrre effetti per scadenza del termine; al momento dell'adozione del provvedimento impugnato non vi era quindi un nulla osta valido, necessario per il rilascio del permesso di soggiorno. Il nulla osta era stato comunque successivamente revocato l'11 marzo 2025. Il giudice ha inoltre rilevato che, in caso di rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno, non spetta il permesso per attesa occupazione. Quanto alla pretesa relativa al mancato rilascio di un permesso per motivi familiari, il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione, spettando la controversia al giudice ordinario. Parimenti, l'impugnazione del provvedimento di espulsione è stata ritenuta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo competente il giudice di pace.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'assenza della sottoscrizione del contratto di soggiorno e la scadenza del nulla osta impedissero il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o stagionale. Ha inoltre evidenziato la sopravvenuta revoca del nulla osta, rilevando anche una possibile carenza di interesse all'impugnazione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le questioni concernenti il permesso per motivi familiari e il provvedimento di espulsione sono state ricondotte, rispettivamente, alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del giudice di pace. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Amministrazione le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    la richiesta di rilascio del permesso per lavoro subordinato deve essere preceduta dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno

    La previa sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; in sua assenza, la domanda non presenta sufficienti profili di fondatezza.

  • art. 55 c.p.a.

    È la disposizione processuale applicata per la valutazione e il rigetto della domanda cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio, previa sottoposizione della questione alle parti, i profili di inammissibilità per carenza di interesse e di difetto di giurisdizione emersi nel giudizio.

Massime di principio

  • Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno; in mancanza di tale adempimento, la domanda non è assistita da un sufficiente fumus boni iuris.
  • Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere rilasciato quando il nulla osta al lavoro, necessario a fondare il titolo di soggiorno, abbia cessato di produrre effetti per scadenza del termine.
  • Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno non attribuisce, di per sé, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Le controversie concernenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • L'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con competenza del giudice di pace, e non può essere esaminata dal giudice amministrativo.
  • La sopravvenuta revoca del nulla osta può determinare la carenza di interesse alla prosecuzione dell'impugnazione del provvedimento questorile fondato su quel nulla osta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEspulsione e allontanamentoGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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