Sentenza n. 672/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 283/2025, depositata in data 29.04.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 349/2025, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 30.04.2025 presso la sede legale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda del Prof. Eugenio FANTACONI, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 283/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per un’annualità, per l’importo di 500 euro oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo n. 283/2025, depositata il 29 aprile 2025 e notificata in forma esecutiva il 30 aprile 2025. La sentenza aveva accertato il diritto alla carta docente per un’annualità, pari a 500 euro, e condannato il Ministero a renderla disponibile, o ad attribuire un beneficio equipollente, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito era maturato fino all’effettivo accredito. Il ricorrente deduceva che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia e chiedeva l’ottemperanza. Nelle more del giudizio il Ministero accreditava il beneficio; il ricorrente riconosceva l’avvenuto adempimento e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’accredito intervenuto durante il giudizio ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale: il ricorso era ammissibile e originariamente fondato, come confermato dall’adempimento tardivo dell’Amministrazione. Le spese sono state liquidate in 800 euro, tenuto conto della natura seriale e del valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato intervenuto nel corso del processo, quando soddisfa pienamente la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione adempie soltanto nelle more del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo la soccombenza virtuale, se il ricorso era ammissibile e fondato al momento della proposizione.
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