Sentenza n. 1474/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 5157 del 1° agosto 2022,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive e della relativa area di sedime, successivamente rettificata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato dinanzi al TAR le determinazioni comunali n. 190/A del 2014 e n. 270/A del 2015, aventi ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive e dell'area di sedime, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, violazione del giudicato e del giusto procedimento, nonché illegittimità derivata. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, relativo al primo provvedimento, perché superato dalla successiva rettifica, e aveva respinto i motivi aggiunti contro il provvedimento del 2015. In appello è stato dedotto un unico motivo di error in judicando, con violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. L'appellante ha sostenuto che il primo provvedimento fosse generico e che tale vizio non fosse stato superato dalla rettifica; che l'ordinanza di demolizione del 2004 fosse divenuta inefficace per effetto delle istanze di condono accolte nel 2008; che il Comune non avesse ordinato la demolizione del manufatto originario, ma soltanto degli incrementi volumetrici realizzati con la DIA del 2009; e che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e ha respinto integralmente l'appello. In via preliminare ha confermato l'improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché la determinazione n. 270/A del 2015 aveva rettificato il precedente atto individuando con precisione il manufatto e l'area di sedime da acquisire. Nel merito ha ritenuto legittima l'acquisizione, rilevando che essa conseguiva all'inottemperanza a plurimi ordini di demolizione, riferiti sia agli ampliamenti sia al manufatto originario, e in particolare all'ingiunzione rinnovata con il provvedimento n. 124/2013, divenuta inoppugnabile. L'acquisizione gratuita costituisce una sanzione autonoma, fondata sull'illecito distinto della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro novanta giorni, con trasferimento automatico della proprietà. Non sono quindi opponibili il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, l'affidamento dell'interessato sulla legittimità delle opere o la mancanza di una specifica motivazione sull'interesse pubblico all'acquisizione. Il Collegio ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, poiché tale disposizione riguarda l'annullamento del permesso di costruire e l'eventuale sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria; essa avrebbe dovuto essere fatta valere nei giudizi contro gli ordini di demolizione e non può essere invocata nella successiva fase di acquisizione conseguente all'inottemperanza a ordini ormai consolidati e inoppugnabili. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue all'inottemperanza, entro novanta giorni, all'ordine di demolizione e costituisce una sanzione autonoma rispetto a quella derivante dall'abuso edilizio; il trasferimento della proprietà opera automaticamente di diritto.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Richiamato tra le disposizioni dedotte, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 38 d.P.R. 380/2001
In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite.
La disposizione presuppone l'annullamento del permesso di costruire e non si applica alla fase di acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza a ordini di demolizione ormai consolidati e inoppugnabili.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicata, senza specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce una sanzione autonoma rispetto alla sanzione demolitoria e si fonda sull'illecito distinto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni.
- Quando l'amministrazione rettifica il provvedimento di acquisizione individuando con precisione il manufatto abusivo e l'area di sedime, il ricorso contro l'atto originario può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre resta esaminabile l'impugnazione dell'atto rettificato.
- L'acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione opera automaticamente e non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico perseguite, né può essere impedita invocando il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso o l'affidamento del privato sulla legittimità delle opere.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 è riferita all'annullamento del permesso di costruire e non è applicabile nella fase di acquisizione al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza a ordini di demolizione ormai divenuti inoppugnabili; la relativa questione deve essere fatta valere nei giudizi contro gli ordini di demolizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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