Sentenza n. 1557/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio - rifiuto, ad istanza ostensiva ai sensi dell’art. 25, l. 241/1990, formatosi il 6.11.2025, con cui il Comune di Palma Campania (NA) ha illegittimamente rigettato la richiesta di accesso agli atti notificata a mezzo pec il 6.10.2025 avanzata da Valter Maffettone e Angelo Maffettone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso alla relazione di sopralluogo del 4 settembre 2025 e alla relativa documentazione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza ostensiva presentata ai sensi dell'art. 25 l. 241/1990, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e dell'art. 41 Cost. L'accesso riguardava, in particolare, la relazione di sopralluogo del 4 settembre 2025, prot. 26397. Il Comune si è costituito sostenendo inizialmente che la documentazione non fosse ostensibile perché il sopralluogo era stato effettuato dai tecnici comunali insieme al Comando dei Carabinieri nell'ambito di procedimenti penali e gli atti sarebbero stati coperti da segreto. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Comune ha comunicato ai ricorrenti la possibilità di visionare e ottenere copia della documentazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'attività amministrativa sopravvenuta del Comune, consistente nella concessione dell'accesso alla documentazione richiesta, aveva integralmente soddisfatto l'interesse azionato e aveva fatto venir meno ogni utilità residua di una pronuncia di merito. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'amministrazione pone in essere un'attività successiva integralmente satisfattiva della pretesa. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché la comunicazione di accoglimento dell'accesso era stata spedita prima del deposito del ricorso.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
Disciplina il ricorso avverso il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 e 24 l. 241/1990
Richiamati dai ricorrenti a fondamento del diritto di accesso e dei relativi limiti.
art. 41 Cost.
Richiamato dai ricorrenti tra i parametri asseritamente violati.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un'attività successiva integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità concreta e attuale della pronuncia di merito.
- Nel giudizio avverso il diniego o il silenzio-rifiuto su un'istanza di accesso, la successiva concessione dell'accesso richiesto determina la cessazione della materia del contendere, se soddisfa integralmente la pretesa ostensiva.
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