Cassazione Penale, Ordinanza n. 16403/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile perché non censura puntualmente l'ordinanza impugnata e mira invece a una rivalutazione del merito della decisione di sorveglianza, già fondata su una valutazione ritenuta congrua e coerente con le emergenze processuali. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che ha revocato la detenzione domiciliare concessa al condannato in relazione a una pena con scadenza indicata al 26 giugno 2027. La revoca è stata disposta a seguito di una segnalazione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in concreto consistente nella detenzione, all'interno dell'abitazione, di hashish. Il ricorrente non deduce specifici vizi del provvedimento impugnato, ma mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei presupposti della revoca e della congruità dell'apprezzamento compiuto dal giudice di sorveglianza. La Corte osserva inoltre che le violazioni del programma trattamentale e l'assenza di collaborazione al percorso rieducativo rendevano la misura alternativa inidonea a perseguire le finalità di prevenzione speciale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La segnalazione richiamata riguarda la detenzione di sostanza stupefacente, nella specie hashish, all'interno dell'abitazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando non individua specifici vizi dell'ordinanza impugnata e si limita a sollecitare una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
- La revoca di una misura alternativa alla detenzione può essere legittimamente fondata sulle violazioni del programma trattamentale e sull'assenza di collaborazione del condannato al percorso rieducativo, quando tali elementi mostrino l'inidoneità della misura a perseguire le finalità di prevenzione speciale.
- La mera contestazione in fatto della decisione di sorveglianza, senza confronto con la ratio del provvedimento e senza specifiche censure, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16384/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16388/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16389/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16392/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16394/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16395/2026 del 07/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →