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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16403/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché non censura puntualmente l'ordinanza impugnata e mira invece a una rivalutazione del merito della decisione di sorveglianza, già fondata su una valutazione ritenuta congrua e coerente con le emergenze processuali. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che ha revocato la detenzione domiciliare concessa al condannato in relazione a una pena con scadenza indicata al 26 giugno 2027. La revoca è stata disposta a seguito di una segnalazione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in concreto consistente nella detenzione, all'interno dell'abitazione, di hashish. Il ricorrente non deduce specifici vizi del provvedimento impugnato, ma mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei presupposti della revoca e della congruità dell'apprezzamento compiuto dal giudice di sorveglianza. La Corte osserva inoltre che le violazioni del programma trattamentale e l'assenza di collaborazione al percorso rieducativo rendevano la misura alternativa inidonea a perseguire le finalità di prevenzione speciale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La segnalazione richiamata riguarda la detenzione di sostanza stupefacente, nella specie hashish, all'interno dell'abitazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando non individua specifici vizi dell'ordinanza impugnata e si limita a sollecitare una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
  • La revoca di una misura alternativa alla detenzione può essere legittimamente fondata sulle violazioni del programma trattamentale e sull'assenza di collaborazione del condannato al percorso rieducativo, quando tali elementi mostrino l'inidoneità della misura a perseguire le finalità di prevenzione speciale.
  • La mera contestazione in fatto della decisione di sorveglianza, senza confronto con la ratio del provvedimento e senza specifiche censure, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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