Cassazione Civile, Ordinanza n. 37255/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha provveduto sulle spese di legittimità, poiché le controparti non si sono costituite. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce in ambito esecutivo. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Arezzo ha emesso un'ordinanza interinale con cui ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha fissato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito. Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso tale provvedimento, ritenendo di poter impugnare la decisione che aveva chiuso la fase sommaria dell'opposizione. La Corte, tuttavia, richiama l'orientamento consolidato secondo cui, nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario contro il provvedimento che dichiari chiusa la fase sommaria e inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ex art. 618 c.p.c. né concedere il termine per il giudizio di merito, perché tale pronuncia non è definitiva: la parte può chiedere le misure cautelari al collegio oppure introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, nel quale si potrà ottenere una decisione sull'opposizione. La Corte precisa anche che la statuizione sulle spese non conferisce definitività al provvedimento, perché nelle opposizioni esecutive il giudice dell'esecuzione deve comunque provvedere sulle spese della fase sommaria, con possibilità di ridiscuterle nel merito.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi segue un regime che non consente il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento non definitivo che chiude la fase sommaria.
art. 618 c.p.c.
La mancata adozione dei provvedimenti indilazionabili non rende il provvedimento impugnato definitivo; la parte può comunque attivare il giudizio di merito o chiedere le misure al collegio.
artt. 375 c.p.c. e 380 bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto per la manifesta inammissibilità o infondatezza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, deve essere dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di opposizione agli atti esecutivi, il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile quando il provvedimento del giudice dell'esecuzione non abbia carattere di definitività, anche se dichiara chiusa la fase sommaria o decide sull'ammissibilità dell'opposizione.
- La definitività del provvedimento va esclusa quando la parte conserva la possibilità di ottenere tutela attraverso il reclamo al collegio per le misure cautelari o mediante l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena.
- La statuizione sulle spese adottata nella fase sommaria dell'opposizione non rende definitivo il provvedimento, perché in tale struttura processuale la pronuncia sulle spese è fisiologica e può essere ridiscussa nel giudizio di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le controparti non si sono costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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