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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35494/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Liuti impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi (15/05/2023) per mancato deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha contestato che in atti esisteva già una precedente elezione/dichiarazione di domicilio (datata 08/11/2018) e che l'atto di appello richiamava espressamente tale dichiarazione, rendendo quindi superfluo un nuovo deposito contestuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto preferibile l'interpretazione secondo cui, ai fini dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., è sufficiente che l'atto di impugnazione faccia riferimento ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio presente negli atti, purché idonea a consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato per il prosieguo del procedimento, ritenendo che l'appello di Liuti non fosse inammissibile alla stregua del motivo addotto.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte di cassazione interpreta la norma come non necessariamente impone il deposito di una nuova dichiarazione contestuale all'appello: è sufficiente il richiamo nell'atto di impugnazione di una precedente elezione/dichiarazione di domicilio presente in atti, se idonea alla notificazione.

  • art. 164, cod. proc. pen.

    "[in passato la validità] 'per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 156 e 613, comma 2, cod. proc. pen.'"; inoltre: "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione ... nonché del decreto penale"

    Il nuovo testo di art. 164 riduce alcune estensioni automatiche della validità dell'elezione/dichiarazione ma mantiene la validità di quella elezione per specifiche notificazioni, tra cui la citazione per il giudizio di appello (art. 601 c.p.p.), supportando la tesi che una precedente elezione rimanga efficace per tale scopo.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 33 lett. d)

    Norma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte ne riconosce l'ambito temporale di applicazione (ratione temporis) ma interpreta la nuova prescrizione in maniera non eccessivamente formalistica.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    La Corte richiama il diritto al giusto processo e al riesame da parte di un giudice superiore, ritenendo che un'interpretazione eccessivamente formalistica della norma che determini la perdita del diritto di impugnare potrebbe confliggere con tale tutela.

  • Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, art. 14, par. 5

    Richiamato a fini di sistema per sottolineare il diritto dell'imputato al riesame della condanna davanti a una giurisdizione superiore; contribuisce a un'interpretazione costituzionalmente e sovranazionalmente orientata delle norme processuali.

  • Protocollo n. 7 alla CEDU, art. 2

    Citato come ulteriore parametro sovranazionale che garantisce il diritto all'impugnazione e dunque orienta contro interpretazioni che limitino irragionevolmente l'accesso al grado d'appello.

Massime di principio

  • Una precedente elezione o dichiarazione di domicilio già presente negli atti e richiamata espressamente nell'atto di appello è, secondo la Cassazione, sufficiente ai fini dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., e impedisce l'automatica dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
  • La norma che impone il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio non va letta in modo così formale da ledere il diritto di accesso all'istanza di impugnazione garantito anche dal diritto sovranazionale; l'interpretazione deve essere funzionale alla notificazione effettiva del decreto di citazione.
  • Per evitare rischi processuali è comunque buona prassi che l'appellante depositi contestualmente all'atto di impugnazione una chiara dichiarazione o elezione di domicilio; in mancanza, è essenziale che l'atto di appello richiami espressamente e in modo inequivoco una precedente elezione/dichiarazione presente in fascicolo.
  • L'applicazione della disposizione va valutata ratione temporis: le modifiche legislative (d.lgs. n.150/2022) si applicano se rilevanti per il procedimento, ma l'interpretazione giurisprudenziale può mitigarne gli effetti più formalistici.
  • Se il difensore indica nell'atto di impugnazione i riferimenti precisi della precedente dichiarazione (data, luogo, eventuale deposito in atti), ciò rafforza la tesi di sufficienza e riduce il rischio di inammissibilità.

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