Sentenza n. 1005/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento 1) della Determinazione n. 3737 del 21.10.2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, recante a oggetto “Procedura aperta per l'affidamento in concessione del "Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto della Legge N. 160/2019” – ClG B7AD796016 - Aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L – P. IVA 03218060659 - con sede legale in ROMA”, comunicata ad AT il 24.10.2025, sospesa il 4.11.2025 e divenuta di nuovo efficace il 16.12.2025; 2) della comunicazione prot. n. 86319 del 03.12.2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, recante a oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del “Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto dalla Legge N. 160/2019” - CIG B7AD796016 - Aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L – P. IVA 03218060659 - con sede legale in ROMA”. Esito verifica chiarimenti sul costo della manodopera e conferma efficacia Determinazione del dirigente n. 3737 del 21.10.2025.”, trasmessa ad AT il 3.12.2025; 3) della determinazione n. 4256 del 16.12.2025 del Dirigente Direzione C.U.C. del Comune di Vittoria, recante ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del “Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto dalla Legge N. 160/2019” - CIG B7AD796016 – Approvazione verbali di seduta riservata del 07.11.2025 e del 02.12.2025 e conferma aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L – P. IVA 03218060659 - con sede legale in ROMA” di cui alla determinazione dirigenziale n. 3737 del 21.10.2025”, trasmessa ad AT il 17.12.2025; 4) dei verbali di seduta riservata del 7.11.2025, in cui la Commissione giudicatrice fornisce una lettura interpretativa degli atti di gara e stabilisce di chiedere chiarimenti a Publiservizi sui costi della manodopera, e del 2.12.2025 in cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto di prendere atto di un presunto errore materiale riconoscibile nell’offerta di Publiservizi, di procedere alla conseguente rettifica del costo della manodopera e di confermare l’aggiudicazione definitiva; 5) della nota prot. par. n. 87724 del 9.12.2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, recante a oggetto “Riscontro a nota prot. n. 2024/2025 del 5.12.2025”, nella parte in cui non ha trasmesso l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione non oscurata pur richiesta in sede di accesso; 6) di tutti i verbali di gara: n. 1 relativo alla seduta pubblica del 16.9.2025; n. 2 relativo alla seduta riservata del 16.9.2025; n. 3 relativo alle sedute pubbliche del 24.9.2025 e 25.9.2025; 7) di ogni nota, parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente richiamati; B) ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., conseguente annullamento e declaratoria d’inefficacia della aggiudicazione a Publiservizi S.R.L. e del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto tra il Comune di Vittoria e Publiservizi S.R.L., nonché condanna del Comune di Vittoria al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente in forma specifica e/o per equivalente ai sensi degli artt. 124 e/o 30 e 34 c.p.a. La ricorrente dichiara formalmente di essere disponibile alla conduzione del servizio di che trattasi, previa stipula del relativo contratto e/o subentro nella gestione del servizio; C) per l’accoglimento della domanda di accesso, ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.a., alla documentazione di gara di Publiservizi S.R.L. non oscurata nelle parti che non inficiano il diritto di riservatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di aggiudicazione e di conferma dell’aggiudicazione di una concessione per la gestione ordinaria, l’accertamento e la riscossione del canone unico patrimoniale, nonché gli atti con cui la stazione appaltante ha rettificato il costo della manodopera dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha contestato l’aggiudicazione a favore dell’impresa controinteressata deducendo la violazione degli artt. 41, 107, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di immodificabilità dell’offerta, par condicio, correttezza e trasparenza, oltre a travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. L’aggiudicataria aveva indicato nell’offerta tecnica l’impiego di due unità per il ricevimento dell’utenza e nell’offerta economica costi della manodopera pari a 50.000 euro annui, cioè 300.000 euro per l’intera concessione. Dopo la segnalazione della ricorrente circa l’apparente antieconomicità dell’offerta, la stazione appaltante aveva avviato una verifica ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023. L’aggiudicataria aveva chiarito che le due unità indicate nell’offerta tecnica erano quelle addette al ricevimento del pubblico e che il costo complessivo della manodopera comprendeva anche ulteriore personale e non era quindi riferito soltanto alle due unità. Nonostante ciò, la Commissione aveva ritenuto che l’indicazione di 300.000 euro costituisse un errore materiale derivante dalla duplicazione del dato relativo alle due unità, riducendo il costo a 150.000 euro. La ricorrente ha sostenuto che tale riduzione integrasse una modifica postuma dell’offerta e che, ove l’offerta prevedesse effettivamente soltanto due unità, avrebbe dovuto essere esclusa per violazione della lex specialis; in alternativa, mantenendo il costo di 300.000 euro, l’offerta sarebbe risultata apparentemente in perdita rispetto all’aggio di 294.000 euro. È stata inoltre proposta domanda di accesso all’offerta tecnica non oscurata dell’aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. Ha ritenuto che la determinazione del 16 dicembre 2025 non fosse una conferma meramente confermativa dell’aggiudicazione originaria, ma l’esito di un autonomo segmento procedimentale, avviato su sollecitazione della ricorrente e svolto in contraddittorio, diretto a una rinnovata valutazione dell’offerta. Il termine per impugnare decorreva quindi dalla piena conoscenza di tale determinazione, tempestivamente impugnata. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha valorizzato il contenuto dei chiarimenti resi dall’aggiudicataria, dai quali risultava che essa non aveva denunciato alcun errore o refuso e aveva confermato il costo della manodopera di 300.000 euro, precisando che tale importo includeva le due unità addette al ricevimento ma non si esauriva in esse. La stazione appaltante aveva pertanto travisato le risultanze istruttorie e aveva illegittimamente dimezzato il costo della manodopera, manipolando postumamente l’offerta economica e anche quella tecnica. Il TAR ha tuttavia escluso di poter disporre direttamente l’esclusione dell’aggiudicataria o sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della congruità complessiva dell’offerta. Nelle concessioni di servizi, il concorrente può assumere il rischio imprenditoriale e prospettare ricavi superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante; il giudice può sindacare la valutazione amministrativa solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria. Nel caso concreto, però, la verifica non aveva riguardato la sostenibilità complessiva del piano economico-finanziario, né aveva realmente valutato il costo del personale, essendo stata deviata dall’erronea individuazione di un refuso. La questione è stata quindi restituita all’amministrazione per le ulteriori determinazioni, senza pronuncia di esclusione. I provvedimenti impugnati sono stati annullati. Il Comune di Vittoria è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato; le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come procedura aperta per l’affidamento della concessione.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell’offerta anormalmente bassa deve svolgersi mediante una valutazione effettiva e complessiva della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; non può essere utilizzata per modificare postumamente l’offerta.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la proposizione della domanda di accesso in pendenza del giudizio; tale domanda era stata già accolta con ordinanza.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Invocati dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione e dell’eventuale contratto, ma il dispositivo ha disposto l’annullamento degli atti e le ulteriori determinazioni amministrative.
artt. 124 e 30 c.p.a.
Invocati dalla ricorrente per il risarcimento in forma specifica o per equivalente, senza che il giudice abbia accolto una domanda risarcitoria.
art. 34 c.p.a.
Il giudice ha esercitato il potere di annullamento, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione e senza sostituirsi nell’esercizio di poteri non ancora compiutamente esercitati.
Massime di principio
- Un provvedimento che, dopo l’aggiudicazione, approva gli esiti di una nuova istruttoria svolta in contraddittorio sull’offerta e può condurre a risultati diversi non è una conferma meramente confermativa dell’atto originario; esso costituisce un nuovo provvedimento lesivo autonomamente impugnabile, dal quale decorre il termine per ricorrere.
- La stazione appaltante non può correggere d’ufficio un asserito errore materiale dell’offerta quando il concorrente, nel contraddittorio procedimentale, abbia espressamente confermato il dato originariamente indicato e fornito una spiegazione coerente con la distinzione tra personale addetto a una specifica attività e personale complessivamente dedicato alla commessa.
- La verifica di anomalia non può trasformarsi in uno strumento di manipolazione o modifica postuma dell’offerta economica o tecnica. La correzione di un errore materiale è ammissibile solo quando l’errore sia oggettivamente riconoscibile dagli atti e la rettifica ricostruisca la volontà già inequivocabilmente espressa dall’offerente, senza alterarla.
- Nelle concessioni di servizi, la verifica di sostenibilità dell’offerta deve considerare il complessivo equilibrio economico-finanziario e la distribuzione del rischio imprenditoriale, non potendo esaurirsi nel raffronto isolato tra una singola voce di costo e i ricavi stimati dalla stazione appaltante.
- Il giudice amministrativo non può disporre direttamente l’esclusione dell’offerente né formulare per la prima volta il giudizio di congruità quando tale potere non sia stato effettivamente esercitato dall’amministrazione; in tal caso deve annullare l’atto illegittimo e lasciare all’amministrazione le ulteriori determinazioni, assicurando il contraddittorio procedimentale sull’offerta originaria.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di congruità dell’offerta resta esterno e riguarda logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza consentire al giudice di sostituire proprie valutazioni economiche a quelle riservate alla stazione appaltante.
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