Sentenza del 07/04/2022 n. 11269 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato tre avvisi di accertamento IVA per gli anni 2006-2008 relativi a sanzioni per irregolarità nelle cessioni di beni. La società ha impugnato gli avvisi per vizi di notifica e per la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. In primo grado i ricorsi sono stati respinti. In appello la società ha chiesto, oltre a censurare la sentenza di primo grado per mancato differimento dell'udienza in relazione al presunto legittimo impedimento del difensore, l'applicazione dello ius superveniens introdotto dal D.L. n.16/2012, art.8 (effetto retroattivo favorevole) che riconosce la deducibilità dei costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette. La CTR ha rigettato l'appello: non provato il legittimo impedimento; inammissibile l'introduzione in appello della questione sul D.L. 16/2012 perché l'oggetto del giudizio era limitato alle questioni di notifica e presenza del responsabile, e inoltre la disciplina richiamata riguarda le imposte dirette (deduzione dei costi) e non l'IVA. La Cassazione ha confermato il rigetto, rilevando che la pretesa dell'Amministrazione riguardava l'IVA e non la non deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, e quindi l'applicazione dello ius superveniens non era pertinente al caso.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi all'applicazione del D.L. n.16/2012, art.8, e ha confermato che tale norma opera come ius superveniens favorevole solo in materia di imposte dirette (deducibilità dei costi) e non in materia di IVA, per la quale la detrazione è preclusa in presenza di fatture soggettivamente inesistenti. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa al mancato differimento dell'udienza per legittimo impedimento, per carenza di prova. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 22.000,00 oltre spese prenotate a debito, e al possibile versamento del contributo unificato secondo il D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
D.L. n. 16 del 2012, art. 8
D.L. n. 16 del 2012, art. 8
Introduce, con efficacia retroattiva in bonam partem (ius superveniens), la possibilità di dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette; la giurisprudenza e la Corte indicano che il giudice può rilevarne l'applicazione d'ufficio, ma la norma è applicabile solo in materia di imposte sui redditi e non estende il diritto alla detrazione IVA.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4‑bis
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4bis (nella formulazione sostituita dal D.L. n. 16/2012, art. 8)
Disciplina la non deducibilità dei costi in presenza di atti o attività qualificabili come delitto e la conseguente modifica operata dal D.L. 16/2012 che ha reso deducibili, in favore del contribuente, i costi di operazioni soggettivamente inesistenti salvo contrasti con principi fiscali generali.
T.U.I.R., art. 6, comma 1
art. 6, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi
Riferimento alla determinazione dei redditi cui si applicano le regole di deducibilità; il D.L. 16/2012 interviene su questa materia limitatamente alle imposte dirette.
C.P.C., art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5)
Norme richiamate per i motivi di cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi dedotti ai sensi di tali disposizioni.
C.P.C., art. 375
Richiamato nella fase processuale per la decisione di rinviare alla pubblica udienza; non sussistendone i presupposti la Corte ha disposto la pubblica udienza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma che disciplina il contributo unificato e le condizioni per l'eventuale versamento integrativo; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per il possibile versamento da parte della ricorrente.
C.P.P., artt. 424, 425, 529, 530, 157
artt. 424, 425, 529, 530, 157 c.p.p.
Riferimenti alle fattispecie processuali penali menzionate dalla normativa che esclude la deducibilità dei costi quando il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale o quando sussistono specifiche decisioni penali; utili per delimitare i casi in cui opera la non deducibilità rispetto alle ipotesi di assoluzione o non luogo a procedere.
Massime di principio
- Lo ius superveniens introdotto dal D.L. n.16/2012, art.8, favorevole al contribuente si applica principalmente alle imposte dirette (deduzione dei costi) e non estende il diritto alla detrazione IVA in presenza di fatture soggettivamente inesistenti.
- Il giudice può e, in linea di principio, deve applicare d'ufficio una normativa sopravvenuta più favorevole, ma solo se la questione rientra nell'oggetto del giudizio così come definito dal ricorso introduttivo; non può essere utilizzata per introdurre in appello una materia nuova estranea all'originario perimetro della controversia.
- Se la pretesa dell'Amministrazione riguarda l'IVA (maggior imposta/recupero IVA), la parte non può invocare lo ius superveniens concernente la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi a meno che non dimostri che la ripresa era effettivamente fondata sulla non deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
- Le eccezioni procedurali (es. mancato differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore) richiedono prova compiuta del presupposto: la mancata dimostrazione rende la censura infondata.
- In fase di impugnazione è fondamentale delimitare chiaramente l'oggetto del giudizio e formulare con specificità i motivi nuovi che si intendono proporre; le questioni nuove e sostanziali non attinenti all'oggetto originario possono essere dichiarate inammissibili.
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