Corte di giustizia, Sentenza C-230/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 marzo 2025. — MF contro Banco Santander SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n° 8 de La Coruña. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo7, paragrafo 1 – Principio di equivalenza – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese collegate al contratto a carico del consumatore – Azione di nullità – Termine di prescrizione dell’azione diretta alla restituzione delle somme indebitamente pagate – Azioni dirette, rispettivamente, a far accertare la nullità di una clausola contrattuale e a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento soggette a termini di prescrizione diversi. — Causa C-230/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una questione spagnola relativa alla distinzione tra azione di nullità di una clausola abusiva e azione di restituzione delle somme pagate in esecuzione della stessa. Ha ritenuto che la direttiva 93/13 non impedisca, in sé, che la seconda azione sia soggetta a prescrizione, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. Spetta al giudice nazionale verificare se nel diritto interno esistano azioni analoghe trattate in modo meno favorevole o più favorevole rispetto a quella restitutoria.
Prescrizione dell’azione restitutoria conseguente alla nullità di una clausola abusiva: compatibilità con la direttiva 93/13 e con il principio di equivalenza
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13/CEE e il principio di equivalenza ostino a una disciplina nazionale che rende imprescrittibile l’azione di accertamento della nullità di una clausola abusiva, ma assoggetta a prescrizione l’azione volta a ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di tale clausola, quando nell’ordinamento interno altre azioni fondate sugli effetti della nullità non sono trattate in modo analogo.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di equivalenza, non ostano a una normativa o giurisprudenza nazionale che mantenga imprescrittibile l’azione di nullità di una clausola abusiva ma assoggetti a prescrizione l’azione restitutoria derivante da tale nullità, a condizione che, nell’ordinamento interno, esistano azioni analoghe fondate sugli effetti della nullità soggette a un termine di prescrizione non più favorevole di quello applicato a tale azione restitutoria.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
Prescrizione dell’azione restitutoria conseguente alla nullità di una clausola abusiva: compatibilità con la direttiva 93/13 e con il principio di equivalenza
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia n. 8 de La Coruña nell’ambito di una controversia tra una consumatrice, MF, e Banco Santander SA in materia di mutuo ipotecario e clausola sulle spese contrattuali. La Corte era chiamata a valutare la compatibilità, con la direttiva 93/13 e con il principio di equivalenza, di una disciplina nazionale che distingue tra l’azione di nullità della clausola abusiva e l’azione per la restituzione delle somme versate in esecuzione della clausola stessa.
Fatti e procedimento principale
MF aveva stipulato nel 2009 un contratto di mutuo ipotecario contenente una clausola che le imponeva tutte le spese relative alla conclusione del contratto, incluse quelle notarili, di registro, di gestione e quelle connesse alla modifica o all’annullamento del contratto. Nel 2023 la consumatrice ha agito in giudizio per far dichiarare la nullità della clausola per abusività e per ottenere la restituzione di una parte degli onorari notarili e della totalità delle spese di iscrizione al registro immobiliare, oltre interessi legali. La banca ha eccepito la prescrizione dell’azione restitutoria, richiamando la modifica dell’articolo 1964 del codice civile spagnolo, che ha ridotto da quindici a cinque anni il termine di prescrizione per le azioni personali senza termine specifico.
Quadro normativo rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE. Il primo dispone che le clausole abusive non vincolano il consumatore; il secondo impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti con i consumatori.
Sul piano nazionale, vengono in rilievo l’articolo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, che definisce le clausole abusive, l’articolo 83 del medesimo testo, che sancisce la nullità di diritto delle clausole abusive e la loro considerazione come non apposte, nonché l’articolo 1303 del codice civile, che disciplina le restituzioni conseguenti alla dichiarazione di nullità. È menzionato anche l’articolo 1964 del codice civile, sia nella versione originaria sia in quella successiva alla legge 42/2015, per la disciplina della prescrizione delle azioni personali.
Questione pregiudiziale
Il giudice spagnolo chiede, in sostanza, se sia contrario alla direttiva 93/13 e al principio di equivalenza consentire che l’azione di nullità per abusività resti imprescrittibile, mentre l’azione restitutoria collegata a tale nullità sia soggetta a prescrizione, in assenza di una regola interna che preveda una simile dissociazione per altri rapporti giuridici.
Ricevibilità
La Corte respinge le obiezioni di ricevibilità sollevate da Banco Santander e dal governo spagnolo. Ribadisce che spetta al giudice del rinvio valutare la necessità della domanda e interpretare il diritto nazionale; la Corte deve attenersi a tale interpretazione, salvo che la questione sia manifestamente irrilevante o priva di legame con il procedimento principale. Poiché il giudice nazionale ha indicato l’esistenza di azioni interne comparabili, la domanda è stata ritenuta ricevibile.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, secondo la propria giurisprudenza, una clausola dichiarata abusiva deve essere considerata come se non fosse mai esistita e che l’accertamento della sua abusività comporta, in linea di principio, il ripristino della situazione di diritto e di fatto del consumatore, con conseguente effetto restitutorio delle somme indebitamente pagate.
Tuttavia, la tutela del consumatore non è assoluta: la Corte ribadisce che i termini di ricorso ragionevoli possono essere compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare per esigenze di certezza del diritto. Di conseguenza, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale che distingua tra azione di nullità e azione restitutoria, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
Quanto al principio di equivalenza, esso richiede che le modalità processuali nazionali non siano meno favorevoli per le azioni fondate sul diritto dell’Unione rispetto a quelle analoghe fondate sul diritto interno. Per stabilire la violazione del principio, il giudice nazionale deve verificare se esistano, in settori diversi dalla direttiva 93/13, azioni interne fondate sugli effetti della nullità che presentino un petitum, una causa petendi e elementi essenziali analoghi a quelli dell’azione restitutoria proposta dalla consumatrice, e che beneficino di un regime di prescrizione più favorevole o comunque non meno gravoso.
Decisione
La Corte conclude che la direttiva 93/13 e il principio di equivalenza non ostano, in astratto, a una disciplina nazionale che renda imprescrittibile l’azione di nullità della clausola abusiva ma prescrivibile l’azione per la restituzione delle somme indebitamente versate. Ciò vale solo a condizione che l’ordinamento interno preveda, in altri settori, azioni analoghe soggette a un termine di prescrizione almeno altrettanto rigoroso di quello applicato all’azione restitutoria in esame. La verifica concreta di tale comparabilità e del rispetto del principio di equivalenza è rimessa al giudice nazionale.
Principio affermato
La Corte afferma che è compatibile con la direttiva 93/13, e con il principio di equivalenza, una separazione tra imprescrittibilità dell’azione di nullità della clausola abusiva e prescrizione dell’azione restitutoria, purché il diritto interno non tratti in modo più favorevole azioni analoghe fondate sulla nullità in contesti interni diversi. In caso contrario, la disciplina nazionale violerebbe il principio di equivalenza.
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