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Sentenza

Sentenza n. 1660/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 24 del 4 ottobre 2024, recante la sospensione della caccia in braccata agli ungulati nel territorio comunale fino al 30 novembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione venatoria)

Prevale il privato

La controversia

La federazione venatoria ha impugnato l’ordinanza che sospendeva, dal 4 ottobre al 30 novembre 2024, la caccia in braccata agli ungulati in una parte del territorio comunale, adottata sulla base di segnalazioni di cittadini e proprietari di fondi circa il rischio per la sicurezza di chi raccoglieva nocciole, uva e olive e per gli utenti delle strade. Con cinque gruppi di censure, deducendo violazione degli artt. 50 e 54 TUEL, della disciplina statale e regionale sulla caccia, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, sviamento, illogicità e sproporzione, la ricorrente ha sostenuto: che il rischio connesso alla raccolta sarebbe cessato a fine ottobre e non giustificava il divieto fino al 30 novembre; che non risultavano pericoli concreti, attuali o imminenti né episodi specifici, e che la materia era già regolata da competenze regionali e provinciali e da strumenti ordinari, inclusi l’opposizione dei proprietari e i poteri di vigilanza e controllo; che il Comune non aveva dimostrato di aver previamente sollecitato l’esercizio dei poteri ordinari; che avrebbero potuto essere adottate misure meno restrittive, come controlli e cautele operative; che il divieto della caccia in braccata sarebbe stato illogico rispetto alla caccia di selezione, ritenuta dalla ricorrente più rischiosa; e che la sospensione avrebbe ostacolato il contenimento dei cinghiali, anche in ragione dei danni agricoli e del rischio di peste suina africana. La ricorrente ha inoltre dedotto la propria legittimazione quale ente esponenziale degli interessi collettivi dei cacciatori.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse a ricorrere della federazione, ravvisando il perseguimento non occasionale degli interessi collettivi dei cacciatori, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e un’area di afferenza territoriale comprovata dagli statuti e dagli associati. Nel merito ha accolto le censure assorbenti relative ai presupposti e alla motivazione dell’ordinanza. Ha rilevato che il provvedimento giustificava la tutela fino alla fine di ottobre in relazione alla raccolta delle colture, ma non spiegava perché essa dovesse protrarsi fino al 30 novembre, con conseguente carenza motivazionale e istruttoria. Ha inoltre ritenuto non dimostrati i requisiti di contingibilità e urgenza: il generico richiamo a segnalazioni non era accompagnato dall’indicazione di episodi concreti idonei a comprovare un pericolo grave ed effettivo, distinto dal rischio ordinariamente connesso alla caccia e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Il Comune, inoltre, non aveva dimostrato di essersi tempestivamente attivato per sollecitare la Regione all’esercizio dei poteri ordinari di regolazione. La disciplina statale e regionale della materia, con competenze di programmazione e amministrative attribuite a Regione e Provincia, non lasciava in via ordinaria spazio ai poteri sindacali extra ordinem, utilizzabili solo in presenza di imprevedibilità, contingibilità e urgenza e quando non siano sufficienti misure tipiche. Gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti. Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza annullata. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, se versato, a carico del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Alla luce del quadro normativo appena tratteggiato, la materia che rileva nella presente causa risulta ampiamente disciplinata dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. 26/2012 per cui, in astratto, a fronte della previsione di un piano di controllo della fauna nonché delle competenze di programmazione, coordinamento ed amministrative intestate a Regione e Provincia in materia, non residuerebbe spazio alcuno per l’adozione di ordinanze sindacali ex art. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000 che, come noto, presuppongono la ricorrenza di una situazione connotata da imprevedibilità, contingibilità ed urgenza alla quale non sia possibile far fronte con misure e strumenti tipici.

    Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti in materia venatoria hanno carattere residuale rispetto alla disciplina e alle competenze ordinarie statali e regionali; possono essere adottate soltanto in presenza di una situazione imprevedibile, contingibile e urgente non fronteggiabile con strumenti tipici.

  • art. 9 l. 157/1992

    ai sensi dell’art. 9 della L. 157/1992 le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge medesima e dagli statuti regionali mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna;

    La programmazione e il coordinamento faunistico-venatorio spettano alle Regioni, mentre le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna spettano alle Province; tale riparto concorre a delimitare il carattere residuale dei poteri sindacali extra ordinem.

  • art. 10 l. 157/1992

    l’art.10 della L. 157/1992 prevede che le Regioni adottano il Piano Faunistico Venatorio, volto ad individuare gli strumenti per il monitoraggio della fauna selvatica, mirando a salvaguardare le specie in diminuzione e a fornire un quadro di riferimento per il controllo numerico di alcune specie dannose per la salute e per l’agricoltura (ad es. gli ungulati);

    Il Piano faunistico-venatorio regionale costituisce lo strumento di pianificazione e di riferimento anche per il controllo numerico delle specie dannose per la salute e l’agricoltura.

  • art. 15 l. 157/1992

    è previsto infine uno specifico divieto (art. 15 L. 157/1992) di esercizio di attività venatoria sui terreni in attività di coltivazione e la possibilità per i rispettivi proprietari o conduttori di inoltrare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del calendario venatorio, opposizione al Presidente della Giunta Regionale competente (precisandosi che “la richiesta è accolta …quando l’attività venatoria sia in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale”);

    La legge prevede strumenti ordinari di tutela delle colture: divieto di caccia sui terreni coltivati e possibilità per proprietari o conduttori di opporsi nei casi indicati, da esercitare nell’ambito del procedimento regionale.

  • art. 18 l. 157/1992

    avvalendosi esclusivamente di organi tecnici consultivi quali i Comitati Faunistici Venatori, Regioni e Province sono tenute ad adottare, entro il 15 giugno di ogni anno, il Calendario Venatorio ed il regolamento per l’intera annata venatoria (art. 18 L. 157/1992 e art. 24 della legge regionale Campania n. 26/2012);

    Il calendario venatorio e il regolamento per l’intera annata sono adottati nell’ambito delle competenze ordinarie attribuite a Regioni e Province.

  • art. 28 l.r. Campania 26/2012

    infine la citata legislazione contempla un articolato sistema di divieti (art. 21, L. 157/1992), poteri vigilanza e controllo (art. 28 L.R.C. 26/2012) ed un impianto sanzionatorio, sia di tipo amministrativo che penale (ex artt. 30 e 31 L. cit.), rimesso alla competenza di Ufficiali di P.G., Guardacaccia, Ufficiali del C.F.S. e Guardie Giurate Forestali e Campestri, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste, nonché agli Agenti dipendenti di Enti Locali (art. 29 L. 157/1992);

    La disciplina regionale prevede poteri ordinari di vigilanza e controllo affidati ai soggetti indicati dalla legge; il loro impiego è parte degli strumenti tipici rilevanti prima di ricorrere a un’ordinanza extra ordinem.

  • art. 34, comma 5, l. 157/1992

    quanto al primo, esso risulta comprovato dagli statuti depositati unitamente al ricorso, dalle enunciate finalità di promozione dell’attività di caccia e di tutela degli interessi dei cacciatori (v. docc. da 19 a 23), nonché dal riconoscimento effettuato a livello legislativo della Federazione italiana della caccia da parte del comma 5 dell’art. 34 della L. 157/1992;

    Il riconoscimento legislativo della federazione, insieme alle finalità statutarie e agli altri elementi di rappresentatività, concorre a dimostrare il perseguimento non occasionale degli interessi collettivi tutelati e quindi la legittimazione dell’ente esponenziale.

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che: - ad un sommario esame, non appaiono sussistere le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.;

    Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto insussistenti le condizioni per accordare la tutela richiesta, considerando recessivo l’interesse all’immediato esercizio della caccia rispetto alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e limitato il danno prospettato, essendo prossima la scadenza della sospensione.

Massime di principio

  • Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia già ampiamente regolata e affidata, per la programmazione e l’amministrazione ordinaria, ad altri livelli di governo è residuale: richiede una situazione imprevedibile, contingibile e urgente che non possa essere fronteggiata con misure e strumenti tipici.
  • La mera evocazione di segnalazioni o di un rischio genericamente connesso a un’attività non dimostra il presupposto del pericolo grave ed effettivo necessario per un’ordinanza contingibile e urgente; occorrono elementi istruttori concreti che documentino la situazione di pericolo e l’insufficienza degli strumenti ordinari.
  • Un’ordinanza temporanea deve motivare la durata della misura in relazione alle esigenze di tutela accertate: se le ragioni indicate giustificano il divieto solo per un periodo più breve, l’estensione temporale priva di specifica giustificazione è viziata per difetto di motivazione e di istruttoria.
  • La legittimazione di un ente esponenziale a tutela di interessi collettivi può sussistere anche senza un’espressa previsione legislativa quando risultino il perseguimento non occasionale dell’interesse, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e un’area di afferenza riconducibile al bene o al territorio interessato.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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