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Ordinanza

Ordinanza n. 602/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione Prima, n. 623/2024, pubblicata in data 27 settembre 2024, resa nel giudizio R.G. n. 961/2024, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato; previa eventuale declaratoria di NULLITÀ o l'annullamento dei seguenti atti perché in violazione della sentenza: A. provvedimento D.R. 16 dicembre 2025, n. 2008/2025 Prot. n. 0368055, adottato dalla Rettrice pro tempore dell'Università di Ferrara, di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, Settore Scientifico-Disciplinare MED/18 Chirurgia generale, Dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna riservato art. 24 comma 1 bis della L. n. 240 del 2010; B. verbale n. 4 della Commissione giudicatrice, adottato in data 19 novembre 2025 nell'ambito della procedura di selezione per la copertura del suddetto posto; C. verbale n. 3 approvato dalla Commissione giudicatrice, adottato in data 18 novembre 2025, nell'ambito della medesima procedura di selezione, nonché dell'Allegato B del medesimo verbale; D. verbale n. 2 approvato dalla Commissione giudicatrice, adottato in data 21 ottobre 2025, nell'ambito della stessa procedura di selezione; E. verbale n. 1 approvato dalla Commissione giudicatrice, adottato in data 21 ottobre 2025, nell'ambito della stessa procedura di selezione, nonché dell'Allegato A del medesimo verbale e della relativa rettifica; F. avviso Prot. 2024-UNFECLE-0018026 di avvio della procedura di selezione suddetta, bandita con D.R. del 18 dicembre 2023, n. 2000; G. comunicazione indirizzata via pec al Dott. Antonio Pesce in data 29 ottobre 2025; H. comunicazione indirizzata via pec al Dott. Antonio Pesce in data 17 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti di rinnovazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità dell’unico candidato rimasto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio qualificato come ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza n. 623/2024, passata in giudicato, con la quale il TAR aveva annullato la graduatoria della selezione, risultando illegittima l’ammissione del candidato primo classificato perché privo del requisito richiesto per la procedura riservata. Sono stati contestati, previa eventuale declaratoria di nullità o annullamento per violazione del giudicato, il provvedimento di approvazione degli atti della nuova procedura, i verbali della commissione, l’avviso di avvio della procedura e le comunicazioni rivolte al candidato. Il ricorrente ha sostenuto che l’Università, riconvocando la medesima commissione e rinnovando la valutazione della sola candidatura residua, avrebbe eluso il giudicato, giungendo inoltre a dichiararlo non idoneo nonostante la precedente valutazione positiva con punteggio di 81,2/100.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la sentenza n. 623/2024 fosse self-executing, poiché aveva disposto soltanto l’annullamento dell’esito della selezione derivante dall’illegittima ammissione del candidato privo dei requisiti, senza esaminare le ulteriori censure relative alla valutazione dei candidati né dettare specifiche prescrizioni sulle successive determinazioni amministrative. L’Università aveva preso atto dell’annullamento e aveva esercitato nuovamente il potere, valutando l’unica candidatura rimasta. Sebbene tale scelta potesse apparire opinabile sul piano logico, il candidato vi aveva prestato acquiescenza, partecipando spontaneamente al procedimento senza impugnare l’atto che ne aveva disposto la rinnovazione. La controversia riguarda quindi non l’esecuzione del giudicato, ma la legittimità del nuovo esercizio del potere amministrativo, ossia degli atti conclusivi e dei verbali della procedura rinnovata. Il ricorso è stato pertanto riqualificato come ordinario ricorso di annullamento; la causa è stata cancellata dal ruolo camerale e rinviata alla trattazione in pubblica udienza, con possibilità per il ricorrente di proporre, con atto notificato, un’eventuale domanda cautelare nel rito ordinario.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1-bis, l. 240/2010

    La disposizione riguarda la riserva della procedura selettiva per il posto di ricercatore universitario; la sentenza presupposta aveva accertato che il candidato controinteressato non possedeva il requisito per parteciparvi.

  • art. 24, comma 3, l. 240/2010

    Individua il regime del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato oggetto della procedura selettiva.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso il principio dell’Adunanza plenaria sulla qualificazione delle domande proposte in giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve anzitutto qualificare le domande, distinguendo le questioni propriamente attinenti all’esecuzione del giudicato da quelle relative al successivo esercizio del potere amministrativo; alle seconde si applica il rito ordinario di cognizione, con le relative garanzie processuali.
  • Una sentenza che annulla esclusivamente l’esito di una procedura amministrativa per l’illegittima partecipazione di un concorrente, senza esaminare le censure relative alla valutazione dei candidati e senza impartire prescrizioni sulle successive determinazioni, è self-executing e lascia all’amministrazione il potere di adottare le ulteriori decisioni nel rispetto dei limiti derivanti dal giudicato.
  • Quando l’amministrazione prende atto dell’annullamento disposto dal giudicato e riedita il potere mediante una nuova procedura, la contestazione degli atti con cui tale potere è stato nuovamente esercitato attiene alla legittimità dell’azione amministrativa e non all’ottemperanza, anche se il ricorrente deduce la nullità o l’elusione del giudicato.
  • La partecipazione spontanea dell’interessato al procedimento di rinnovazione, senza impugnare l’atto che lo ha disposto, costituisce elemento rilevante per escludere che la controversia riguardi, in concreto, l’esecuzione del giudicato e per ricondurla al giudizio ordinario di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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