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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27251/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di crediti vantati dalla proprietaria di un immobile concesso in locazione a una società poi fallita. La locatrice chiedeva l'ammissione: a) in chirografo, dei canoni non pagati prima del fallimento; b) in prededuzione, dei canoni maturati dopo la dichiarazione di fallimento fino alla comunicazione di recesso del curatore; c) dei crediti ulteriori maturati fino all'effettivo rilascio dell'immobile; d) dell'equo indennizzo per recesso anticipato ex art. 80 l.fall. Il giudice delegato ammetteva solo il credito chirografario e negava la prededuzione per l'occupazione post-fallimentare. In opposizione, il Tribunale ammetteva solo una somma inferiore in prededuzione e rigettava il resto, ma con motivazione ritenuta non intellegibile. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo deduceva la nullità del decreto per totale difetto di motivazione grafica, sostenendo che la pagina mancante non poteva essere integrata con la procedura di correzione dell'errore materiale; il secondo denunciava motivazione apparente e incomprensibile, oltre a violazione delle norme sulla locazione e sul fallimento, perché il tribunale non aveva spiegato le ragioni del rigetto dei crediti richiesti per il periodo tra fallimento e recesso, per il periodo successivo al recesso fino al rilascio e per l'equo indennizzo.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il decreto del Tribunale fosse affetto da motivazione meramente apparente e quindi nullo ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di ammissione al passivo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha affrontato nel merito la spettanza dei singoli crediti locatizi o dell'equo indennizzo, ma ha censurato l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, che non consentiva di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel ricorso; nel testo non viene offerta una specifica interpretazione della disposizione

  • art. 111 l.fall.

    richiamato in relazione alla prededuzione dei crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento; nel testo non viene sviluppata una lettura sostanziale della norma

  • art. 80 l.fall.

    richiamato come base della richiesta di equo indennizzo per il recesso anticipato del curatore dal contratto di locazione

  • art. 1590 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al rilascio dell'immobile e alle obbligazioni del conduttore

  • art. 1591 c.c.

    richiamato dal ricorrente per i canoni/indennità dovuti per il ritardo nella restituzione dell'immobile dopo la cessazione del rapporto

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo indica come norma che impone l'obbligo di motivazione del provvedimento; la sua violazione integra nullità quando la motivazione è solo apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 135 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte in ricorso

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    richiamati con riferimento alla correzione degli errori materiali; la ricorrente sosteneva che tali norme non consentissero di reintegrare una pagina mancante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla motivazione del provvedimento

  • art. 61 l.fall.

    richiamato nel secondo motivo tra le disposizioni violate, senza specifica esegesi nel testo

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    indicato come parametro di impugnazione per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente quando il provvedimento, pur contenendo un apparato argomentativo solo formale, non consente di comprendere le ragioni della decisione, le prove valorizzate e il percorso logico seguito dal giudice.
  • La nullità per difetto di motivazione colpisce non solo l'assenza grafica della motivazione o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma anche la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • In sede di ammissione al passivo, il giudice deve spiegare in modo intellegibile perché accoglie solo in parte la domanda del creditore e su quali basi quantifica l'importo ammesso; in mancanza, il provvedimento è cassabile per nullità.
  • Quando il thema decidendum riguarda crediti locatizi maturati in prossimità o dopo il fallimento e l'eventuale equo indennizzo per il recesso del curatore, il giudice deve confrontarsi espressamente con le singole voci di credito dedotte, senza lasciare all'interprete il compito di ricostruire per congetture la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLocazione commercialeProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLocazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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