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Direttiva 2013/54

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva impone agli Stati membri di assicurare l’effettivo adempimento degli obblighi di Stato di bandiera in relazione a talune parti della convenzione sul lavoro marittimo del 2006. Il nucleo dell’intervento riguarda sistemi di ispezione, qualificazione del personale incaricato, gestione dei reclami a bordo e reazione alle carenze riscontrate. La direttiva si coordina con la direttiva 2009/13/CE e con la direttiva 2009/21/CE, senza ridurre il livello di tutela già garantito nell’ordinamento UE. Il recepimento deve avvenire entro il 31 marzo 2015.

Responsabilità dello Stato di bandiera per garantire la conformità e l’applicazione di talune parti della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto Stati di bandiera delle navi battenti la loro bandiera, con riferimento all’attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006 corrispondenti alle disposizioni richiamate nell’allegato della direttiva 2009/13/CE. Riguarda in particolare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi, i sistemi ispettivi, le procedure di reclamo e le misure correttive. Sono espressamente previste modalità adattate, in consultazione con le parti interessate, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate che non effettuano viaggi internazionali. Restano salve la direttiva 2009/13/CE e la direttiva 2009/21/CE, nonché eventuali standard più rigorosi ivi contenuti.

Direttiva 2013/54/UE sulle responsabilità dello Stato di bandiera in materia di lavoro marittimo

La direttiva interviene nel quadro della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) per garantire che gli Stati membri, in qualità di Stati di bandiera, assicurino l’effettiva conformità delle navi battenti la loro bandiera alle parti pertinenti della convenzione. Il testo si colloca accanto alla direttiva 2009/13/CE e alla direttiva 2009/21/CE, che restano espressamente salve, e mira a colmare i profili di conformità e applicazione non ancora coperti dal diritto UE. I considerando sottolineano l’esigenza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi, ridurre i fattori umani degli incidenti marittimi e mantenere elevato il livello di tutela già esistente.

Finalità e coordinamento con la CLM 2006

L’obiettivo centrale è assicurare che gli Stati membri adempiano in modo efficace agli obblighi derivanti dal ruolo di Stato di bandiera per quanto riguarda l’attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006. La direttiva richiama il fatto che la convenzione stabilisce norme minime globali per condizioni di vita e lavoro dignitose dei marittimi, indipendentemente dalla nazionalità e dalla bandiera della nave, e che l’azione dell’Unione deve garantire condizioni di parità. La direttiva non sostituisce gli atti UE già adottati in materia, ma li integra e deve essere interpretata senza ridurre il livello di protezione attualmente garantito.

Ambito di applicazione materiale

L’ambito materiale riguarda le parti della CLM 2006 corrispondenti alle disposizioni dell’allegato della direttiva 2009/13/CE. In pratica, il perimetro interessa le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo, i meccanismi di controllo, le ispezioni, la gestione dei reclami e le misure correttive. Restano fuori i profili già disciplinati in modo specifico dagli altri atti dell’Unione richiamati, mentre gli Stati membri conservano la possibilità di mantenere o introdurre norme più rigorose nelle materie coperte.

Controlli, ispezioni e margini di discrezionalità nazionali

L’articolo 3 impone agli Stati membri di istituire meccanismi efficaci e idonei di attuazione e controllo, incluse ispezioni con la frequenza prevista dalla CLM 2006. Il risultato richiesto è che le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi sulle navi battenti la bandiera dello Stato membro rispettino e continuino a rispettare le prescrizioni applicabili. La direttiva lascia però margini di adattamento per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate che non effettuano viaggi internazionali: in consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, lo Stato membro può modulare i meccanismi di controllo tenendo conto delle specificità di tali navi.

Gli Stati membri possono anche autorizzare istituzioni pubbliche o altri organismi, compresi quelli di un altro Stato membro con il suo consenso, a svolgere ispezioni, purché dispongano di capacità, competenze e indipendenza sufficienti. Tale opzione non attenua la responsabilità finale dello Stato di bandiera, che resta pienamente responsabile dell’ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. La direttiva precisa inoltre che gli Stati membri devono definire obiettivi e norme chiari per la gestione dei sistemi ispettivi, nonché procedure generali adeguate per verificarne il raggiungimento.

Personale ispettivo e organismi riconosciuti

L’articolo 4 disciplina i requisiti soggettivi e organizzativi del controllo. Il personale incaricato delle ispezioni, compreso quello degli organismi riconosciuti ai sensi della CLM 2006, deve avere formazione, competenza, mandato, piena autorità giuridica, posizione e indipendenza adeguati. La norma attribuisce agli ispettori, se necessario, il potere di impedire alla nave di lasciare il porto finché non siano adottate le misure necessarie.

Le autorizzazioni rilasciate agli organismi riconosciuti devono conferire almeno il potere di imporre la correzione delle carenze riscontrate e di effettuare ispezioni su richiesta dello Stato di approdo. Inoltre, ciascuno Stato membro deve predisporre un sistema per garantire l’adeguatezza del lavoro svolto da tali organismi, fornendo loro le informazioni sulla normativa nazionale e sugli strumenti internazionali applicabili, e stabilendo procedure di comunicazione e di controllo del loro operato. È infine previsto l’obbligo di comunicare all’Ufficio internazionale del lavoro l’elenco aggiornato degli organismi riconosciuti autorizzati, con l’indicazione dei compiti loro attribuiti.

Reclami a bordo e misure correttive

La direttiva richiede che le normative nazionali prevedano procedure adeguate di reclamo a bordo. Se uno Stato membro riceve un reclamo non manifestamente infondato, oppure acquisisce prove di mancata conformità alle prescrizioni della CLM 2006 o di gravi carenze nelle misure di attuazione, deve indagare e adottare le misure necessarie per rimediare alle carenze accertate.

La protezione del segnalante è rafforzata da un obbligo di riservatezza: il personale che tratta o viene a conoscenza dei reclami deve mantenere riservata la fonte della segnalazione e non informare l’armatore, il suo rappresentante o l’operatore della nave del fatto che un’ispezione è stata effettuata a seguito della rimostranza o del reclamo. Si tratta di una garanzia funzionale all’effettività del sistema di vigilanza e alla prevenzione di ritorsioni o interferenze.

Relazioni della Commissione e monitoraggio

La Commissione deve considerare anche le questioni rientranti nel campo della direttiva nelle relazioni previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/21/CE. Inoltre, entro il 31 dicembre 2018, deve presentare una relazione specifica al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e sull’applicazione della regola 5.3 della CLM 2006, relativa alle responsabilità del fornitore di manodopera. Se del caso, tale relazione può contenere proposte per migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel settore marittimo.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Il termine di trasposizione è fissato al 31 marzo 2015. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarne il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. In termini operativi, per i professionisti del diritto e della consulenza del lavoro marittimo, il testo impone un controllo puntuale della normativa nazionale di recepimento, della disciplina ispettiva e dei rapporti con eventuali organismi riconosciuti, nonché dei meccanismi di gestione dei reclami e della conformità delle navi battenti bandiera nazionale alla CLM 2006.

Disposizioni principali

Oggetto e coordinamento con altri atti UE

L’articolo 1 stabilisce norme dirette ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente agli obblighi di Stato di bandiera per l’attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006. La direttiva fa salve la direttiva 2009/13/CE e la direttiva 2009/21/CE, nonché eventuali norme più rigorose in esse previste. I considerando precisano che la direttiva colma i profili di conformità e applicazione del titolo 5 della CLM 2006 non ancora coperti da altri atti dell’Unione.

Definizione di parti pertinenti della CLM 2006

L’articolo 2 introduce la nozione di "parti pertinenti della CLM 2006", cioè le parti della convenzione il cui contenuto è considerato corrispondente alle disposizioni dell’allegato della direttiva 2009/13/CE. La definizione serve a delimitare l’oggetto materiale degli obblighi di controllo e di applicazione.

Meccanismi di controllo, ispezioni e adattamenti per talune navi

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono istituire meccanismi efficaci e idonei di attuazione e controllo, comprese ispezioni con la frequenza prevista dalla CLM 2006, per garantire che le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi sulle navi battenti la loro bandiera rispettino e continuino a rispettare le prescrizioni applicabili. Il paragrafo 2 consente, per le navi sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che non effettuano viaggi internazionali, di adattare i meccanismi di controllo e le ispezioni in consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, in conformità all’articolo II, paragrafo 6, della CLM 2006. Il paragrafo 3 consente l’autorizzazione di istituzioni pubbliche o altri organismi, anche di un altro Stato membro con il suo consenso, purché abbiano capacità, competenze e indipendenza sufficienti; resta comunque in capo allo Stato membro la piena responsabilità dell’ispezione. Il paragrafo 4 richiede obiettivi e norme chiari per la gestione dei sistemi ispettivi, oltre a procedure generali adeguate per misurare il raggiungimento di tali obiettivi. Il paragrafo 5 impone di assicurare ai marittimi l’accesso a una copia dell’accordo, anche in forma elettronica.

Requisiti del personale ispettivo e organismi riconosciuti

L’articolo 4 dispone che il personale incaricato delle ispezioni disponga di formazione, competenza, mandato, piena autorità giuridica, posizione e indipendenza adeguati per verificare l’attuazione della CLM 2006 e garantire la conformità. Gli ispettori possono, se del caso, vietare alla nave di lasciare il porto fino all’adozione delle misure necessarie. Le autorizzazioni agli organismi riconosciuti devono attribuire almeno il potere di imporre la correzione delle carenze e di effettuare ispezioni su richiesta dello Stato di approdo. Gli Stati membri devono inoltre predisporre un sistema per assicurare l’adeguatezza del lavoro degli organismi riconosciuti, inclusa la fornitura di informazioni sulla normativa applicabile, e procedure di comunicazione e controllo. Devono infine trasmettere all’Ufficio internazionale del lavoro l’elenco aggiornato degli organismi riconosciuti autorizzati e dei compiti loro affidati.

Reclami a bordo, indagini e riservatezza

L’articolo 5 impone agli Stati membri di prevedere nelle proprie disposizioni legislative o regolamentari adeguate procedure di reclamo a bordo. Se viene ricevuto un reclamo non manifestamente infondato, oppure se emergono prove di non conformità o gravi carenze nell’attuazione della CLM 2006, lo Stato membro deve indagare e adottare le misure necessarie per rimediare alle carenze. Il personale che tratta i reclami deve mantenere riservata la fonte della segnalazione e non rivelare all’armatore, al suo rappresentante o all’operatore della nave che un’ispezione è stata effettuata in seguito al reclamo.

Relazioni della Commissione

L’articolo 6 prevede che la Commissione consideri anche le questioni rientranti nell’ambito della direttiva nelle relazioni da presentare ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/21/CE. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e sull’applicazione della regola 5.3 della CLM 2006 relativa alle responsabilità del fornitore di manodopera, con eventuali proposte per migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel settore marittimo.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 7 fissa il termine di trasposizione al 31 marzo 2015. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Va inoltre trasmesso alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 8 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 9 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimilavoro marittimosicurezza marittimaispezioni e controllidiritto del lavoro internazionale

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