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direttiva

Direttiva 2013/57

Direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione, del 20 novembre 2013 , che modifica le direttive della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/53/CE e dell’articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione 2013/57/UE aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che disciplinano i caratteri minimi e le condizioni minime di esame di varietà di piante agricole e ortaggi ai fini dell’iscrizione nei cataloghi e della commercializzazione delle sementi. L’intervento recepisce le nuove e aggiornate linee direttrici dell’UCVV e dell’UPOV. Gli Stati membri devono adeguare la normativa nazionale entro il 30 giugno 2014 e applicarla dal 1 luglio 2014, con una disciplina transitoria per gli esami già iniziati.

Modifica gli elenchi delle specie soggette ai protocolli di esame dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV ai fini dell’applicazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE su cataloghi comuni e commercializzazione delle sementi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sui sistemi nazionali di esame delle varietà che vengono iscritte nei cataloghi nazionali ai sensi della direttiva 2002/53/CE e sulle varietà di ortaggi rilevanti ai fini della direttiva 2002/55/CE. Incide sugli esami di alcune varietà di specie agricole e di ortaggi, individuate negli allegati delle direttive modificate, stabilendo quali specie devono conformarsi ai protocolli di esame dell’UCVV o alle linee direttrici dell’UPOV. Per gli esami iniziati prima del 1 luglio 2014 è prevista la possibilità di continuare ad applicare la versione precedente delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

Direttiva di esecuzione 2013/57/UE: aggiornamento dei criteri di esame delle varietà agricole e orticole

La direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione interviene sul quadro tecnico già fissato dalle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, adottate per garantire che le varietà iscritte nei cataloghi nazionali siano sottoposte a esami conformi ai protocolli dell’UCVV o, in mancanza, alle linee direttrici UPOV. Il provvedimento recepisce l’aggiornamento delle linee direttrici intervenuto nel frattempo e adegua gli allegati delle due direttive settoriali.

Finalità dell’intervento

La direttiva mira a mantenere allineati i requisiti tecnici per l’esame delle varietà di piante agricole e di ortaggi con l’evoluzione dei protocolli internazionali e unionisti. In concreto, l’obiettivo è assicurare uniformità di valutazione tra Stati membri, così da preservare la coerenza dei cataloghi nazionali e la corretta applicazione delle norme sulla commercializzazione delle sementi.

Fonti e contesto normativo

Il provvedimento è adottato sulla base della direttiva 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, e della direttiva 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi. Il considerando evidenzia che le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE erano state emanate per ancorare gli esami varietali ai protocolli dell’UCVV, e che successivamente l’UCVV e l’UPOV hanno approvato nuove linee direttrici e aggiornato quelle esistenti.

Ambito applicativo materiale

La direttiva non introduce nuovi regimi sostanziali di autorizzazione o commercializzazione, ma modifica gli elenchi tecnici delle specie per cui gli esami devono conformarsi a specifici protocolli. Gli allegati aggiornati indicano:

  • nella parte A, le specie agricole e le varietà soggette ai protocolli di esame dell’UCVV;
  • nella parte B, le specie orticole soggette ai protocolli di esame dell’UCVV;
  • le specie per le quali restano rilevanti le linee direttrici UPOV, quando previste dagli allegati delle direttive modificate.

Tra le specie elencate figurano, a titolo esemplificativo, cereali, foraggere, brassicacee, ortaggi e altre colture di rilievo agronomico e commerciale. Il testo rinvia ai siti web dell’UCVV e dell’UPOV per il contenuto aggiornato dei protocolli e delle linee direttrici.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere: essi devono adeguare il proprio diritto interno in modo che, per le specie elencate, gli esami varietali siano effettuati secondo i protocolli e le linee direttrici aggiornati. La scelta della forma e dei mezzi di attuazione resta affidata alle autorità nazionali, nel rispetto del carattere tipico della direttiva.

In particolare, gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2014 le disposizioni nazionali di recepimento;
  • applicare tali disposizioni dal 1 luglio 2014;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
  • inserire, al momento dell’adozione o della pubblicazione, un riferimento alla direttiva o un riferimento equivalente.

Disciplina transitoria

L’articolo 3 introduce una previsione transitoria significativa per gli operatori del settore sementiero e per gli organismi incaricati degli esami varietali. Per gli esami iniziati prima del 1 luglio 2014, gli Stati membri possono continuare ad applicare le versioni precedenti delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. Ne deriva una temporanea coesistenza tra vecchi e nuovi criteri, limitata ai procedimenti già avviati.

Allegati: contenuto tecnico della modifica

La parte A dell’allegato sostituisce gli allegati della direttiva 2003/90/CE con un elenco aggiornato di specie agricole e dei relativi protocolli UCVV. La parte B sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con un elenco aggiornato di specie orticole e dei relativi protocolli UCVV, oltre ad alcune specie per le quali restano richiamate linee direttrici UPOV.

La modifica è di natura eminentemente tecnica e non altera il sistema generale delle direttive madre: resta fermo che la conformità ai protocolli indica il livello minimo uniforme di esame richiesto per l’iscrizione varietale e per gli effetti regolatori collegati.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, ai quali incombe l’obbligo di recepimento nei termini indicati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo contenuto nella parte A dell’allegato della direttiva; l’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo contenuto nella parte B dell’allegato. La modifica aggiorna l’elenco delle specie vegetali soggette ai protocolli di esame dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV, includendo protocolli e linee direttrici più recenti per numerose specie agricole e orticole.

Disciplina transitoria per gli esami già avviati

L’articolo 3 consente agli Stati membri, per gli esami iniziati prima del 1 luglio 2014, di continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alla modifica introdotta dalla presente direttiva. Si tratta di una clausola di flessibilità che evita l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni agli esami già in corso.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate a decorrere dal 1 luglio 2014. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e inserire un riferimento alla direttiva nella normativa di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 5, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementimercato internoproprietà intellettuale vegetale

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