Direttiva 2013/56
Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/56/UE modifica la disciplina unionale su pile e accumulatori per rafforzare i divieti relativi a cadmio e mercurio e per allineare la direttiva 2006/66/CE al quadro post-Lisbona su atti delegati ed esecutivi. Introduce inoltre obblighi più puntuali sulla rimozione delle batterie dagli apparecchi, sulla registrazione dei produttori e sull’etichettatura della capacità. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º luglio 2015.
Modifica la direttiva 2006/66/CE su pile e accumulatori, restringendo le deroghe per cadmio e mercurio, aggiornando etichettatura, registrazione dei produttori, procedimenti di esecuzione e delega alla Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori, agli operatori economici e agli Stati membri in relazione all’immissione sul mercato, alla registrazione, all’etichettatura, alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio di pile e accumulatori, nonché ai rifiuti di pile e accumulatori. Incide in particolare sulle pile e accumulatori portatili, sulle pile a bottone, sulle pile e accumulatori per autoveicoli e sulle pile e accumulatori incorporati in apparecchi, con specifico rilievo per gli utensili elettrici senza fili e per le protesi acustiche. Restano rilevanti le deroghe e i regimi transitori espressamente previsti, fino al 1º ottobre 2015 per le pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso e fino al 31 dicembre 2016 per gli utensili elettrici senza fili; la direttiva è di natura modificativa e deve essere recepita dagli Stati membri.
Direttiva 2013/56/UE: modifica della disciplina su pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori
La direttiva interviene sulla direttiva 2006/66/CE per rafforzare la tutela ambientale e aggiornare il quadro giuridico ai poteri delegati ed esecutivi previsti dal TFUE. Il legislatore unionale muove dall’esigenza di ridurre ulteriormente l’immissione nell’ambiente di cadmio e mercurio, tenendo conto della disponibilità di alternative tecnologiche e dell’opportunità di un recepimento uniforme nell’Unione.
Obiettivi e ratio
La direttiva mira a:
- estendere il divieto di utilizzo del cadmio alle pile e accumulatori portatili destinati agli utensili elettrici senza fili;
- vietare, al termine del periodo transitorio, le pile a bottone con tenore di mercurio superiore allo 0,0005 % in peso;
- garantire regole uniformi su etichettatura, registrazione dei produttori, raccolta e riciclaggio;
- allineare la disciplina alle nuove regole dell’Unione sugli atti delegati e sugli atti di esecuzione.
I considerando sottolineano che per gli utensili elettrici senza fili esistono già sostituti adeguati privi di cadmio, in particolare tecnologie al nichel-metallo idruro e agli ioni di litio, e che il mercato delle pile a bottone si sta orientando verso soluzioni prive di mercurio.
Ambito di applicazione
La direttiva modifica la disciplina applicabile a pile e accumulatori, in particolare:
- pile e accumulatori portatili;
- pile e accumulatori incorporati in apparecchi;
- pile e accumulatori destinati agli utensili elettrici senza fili;
- pile a bottone;
- pile e accumulatori per autoveicoli;
- apparecchi che incorporano pile e accumulatori.
Rilevano anche gli obblighi per i produttori, gli organismi di registrazione, gli Stati membri e la Commissione, nonché le regole su trattamento, riciclaggio e relazioni nazionali. La direttiva è di modifica e non sostituisce integralmente la direttiva 2006/66/CE.
Cadmio: estensione del divieto e deroga transitoria
L’articolo 4 della direttiva 2006/66/CE è modificato in modo sostanziale. Il divieto di immissione sul mercato delle pile e accumulatori portatili contenenti oltre lo 0,002 % di cadmio in peso viene esteso anche a quelli destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili.
Tuttavia, per consentire l’adeguamento dell’industria del riciclaggio e dei consumatori lungo la filiera, la deroga per tali utensili resta applicabile fino al 31 dicembre 2016. La direttiva sottolinea che il periodo transitorio deve favorire un adattamento uniforme in tutte le regioni dell’Unione.
Mercurio: nuove regole per le pile a bottone
La disciplina sul mercurio viene resa più severa. In generale resta il divieto per pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso, ma la precedente deroga per le pile a bottone con tenore di mercurio fino al 2 % in peso viene limitata nel tempo.
In particolare:
- la deroga per le pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso si applica fino al 1º ottobre 2015;
- dopo tale data, il mercato dovrà conformarsi al nuovo divieto più stringente per le pile a bottone contenenti oltre lo 0,0005 % di mercurio.
La direttiva prevede inoltre un monitoraggio specifico per le pile a bottone per protesi acustiche: la Commissione deve mantenere sotto esame la deroga e informare Parlamento europeo e Consiglio sulla disponibilità di pile conformi al più tardi entro il 1º ottobre 2014; se la disponibilità non fosse sufficiente, la Commissione deve accompagnare la relazione con una proposta per escludere tali pile dal divieto.
Commercializzazione delle scorte
Il nuovo articolo 6, paragrafo 2, chiarisce un principio di salvaguardia per il mercato:
- le pile e gli accumulatori non conformi ai nuovi requisiti ma legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Si tratta di una previsione rilevante per gli operatori economici in fase di transizione normativa.
Progettazione degli apparecchi e rimozione delle batterie
Il nuovo articolo 11 introduce un obbligo di eco-progettazione funzionale alla gestione del fine vita. Gli Stati membri devono assicurare che i produttori progettino gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili.
Se la rimozione non può essere effettuata prontamente dall’utilizzatore finale, l’apparecchio deve essere progettato per consentirla a professionisti qualificati indipendenti dal produttore. Inoltre, gli apparecchi con pile o accumulatori incorporati devono essere corredati di istruzioni che spieghino come rimuoverli senza pericolo e, se del caso, indicare anche il tipo di pila o accumulatore incorporato.
L’obbligo non si applica quando, per ragioni di:
- sicurezza;
- prestazione;
- protezione medica;
- protezione dei dati,
sia necessaria la continuità dell’alimentazione e occorra un collegamento permanente tra apparecchio e pila o accumulatore.
Registrazione dei produttori e allegato IV
L’articolo 17 viene riscritto imponendo agli Stati membri di garantire la registrazione di ciascun produttore. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro secondo l’allegato IV.
Il nuovo allegato IV disciplina in modo dettagliato:
- il luogo e le modalità di registrazione, su carta o per via elettronica, presso le autorità nazionali o organismi nazionali competenti in materia di responsabilità dei produttori autorizzati dagli Stati membri;
- il principio della registrazione unica nello Stato membro di prima immissione sul mercato nell’ambito di un’attività professionale;
- il rilascio di un numero di registrazione;
- le informazioni da fornire, tra cui nome, marchio commerciale, recapiti, tipologia di pile/accumulatori immessi sul mercato, sistema individuale o collettivo di adempimento, data della domanda, codice identificativo nazionale ed eventuale numero fiscale europeo o nazionale, oltre a una dichiarazione di veridicità;
- la limitazione delle informazioni richiedibili: non possono essere richiesti dati ulteriori rispetto a quelli elencati;
- la possibilità di tasse di registrazione solo se basate sui costi e proporzionate;
- l’obbligo di comunicare entro un mese le modifiche dei dati registrativi;
- l’obbligo di annullare la registrazione in caso di cessazione dell’attività nello Stato membro.
Etichettatura della capacità
L’articolo 21, paragrafo 2, impone che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata in modo visibile, leggibile e indelebile entro il 26 settembre 2009.
La Commissione riceve inoltre un potere delegato per adottare norme dettagliate che integrino tale obbligo, comprese metodologie armonizzate per la determinazione della capacità e il suo uso appropriato. Il paragrafo 7 consente alla Commissione di concedere deroghe all’obbligo di etichettatura con atti delegati, previa consultazione delle parti interessate, in particolare produttori, operatori di raccolta e riciclaggio, impianti di trattamento, organizzazioni ambientalistiche e dei consumatori e associazioni dei lavoratori.
Poteri delegati ed esecutivi della Commissione
La direttiva ristruttura il sistema delle competenze della Commissione in coerenza con gli articoli 290 e 291 TFUE.
Per gli atti delegati:
- l’articolo 15, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme dettagliate sui criteri per valutare l’equivalenza delle condizioni di trattamento e riciclaggio al di fuori dell’Unione;
- l’articolo 21, paragrafi 2 e 7, prevede atti delegati per l’etichettatura della capacità e le relative deroghe;
- il nuovo articolo 23 bis disciplina durata della delega, proroga tacita, revoca, notificazione degli atti e diritto di obiezione di Parlamento europeo e Consiglio.
In particolare, la delega:
- dura cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013;
- è tacitamente prorogata per periodi di uguale durata salvo opposizione del Parlamento o del Consiglio tre mesi prima della scadenza;
- può essere revocata in qualsiasi momento;
- richiede notificazione contestuale al Parlamento e al Consiglio;
- entra in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di due mesi.
Per gli atti di esecuzione:
- l’articolo 10, paragrafo 4, consente alla Commissione di adottare disposizioni transitorie per risolvere difficoltà di uno Stato membro nel soddisfare i requisiti del paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche;
- la Commissione deve inoltre definire una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali;
- l’articolo 12, paragrafo 6, le attribuisce il compito di adottare norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio;
- l’articolo 22, paragrafo 2, prevede il questionario o schema per le relazioni nazionali.
L’articolo 24 sostituito stabilisce che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE e che si applichi l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazione della decisione 2009/603/CE
La direttiva abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione con effetto dal 1º luglio 2015. Ciò vale in particolare per gli obblighi di registrazione dei produttori, ora trasfusi direttamente nel testo della direttiva modificata e nel nuovo allegato IV.
Recepimento, entrata in vigore e decorrenza
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 1º luglio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni;
- assicurare che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione del divieto del cadmio e deroga transitoria
Modifica l’articolo 4 della direttiva 2006/66/CE: il divieto di immissione sul mercato delle pile e accumulatori portatili contenenti oltre lo 0,002 % di cadmio in peso si estende anche a quelli destinati agli utensili elettrici senza fili. La deroga per tali utensili continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016. Per le pile a bottone, la deroga per quelle con tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso si applica fino al 1º ottobre 2015.
Divieto rafforzato per le pile a bottone contenenti mercurio
L’articolo 4 viene modificato per vietare, al termine del periodo transitorio, l’immissione sul mercato di pile a bottone con un tenore di mercurio superiore allo 0,0005 % in peso, superando la precedente deroga generale per le pile a bottone con tenore fino al 2 %.
Commercializzazione delle scorte già immesse sul mercato
L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito per stabilire che le pile e gli accumulatori non conformi ai nuovi requisiti, ma legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti dell’articolo 4, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori dagli apparecchi
Il nuovo articolo 11 impone agli Stati membri di garantire che i produttori progettino gli apparecchi in modo da consentire la facile rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori. Se la rimozione non è possibile per l’utilizzatore finale, deve essere possibile per professionisti qualificati indipendenti. Gli apparecchi devono essere corredati di istruzioni di rimozione sicura; l’obbligo non si applica quando siano necessarie continuità dell’alimentazione e collegamento permanente per ragioni di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati.
Obblighi di registrazione dei produttori
L’articolo 17 è riscritto: gli Stati membri devono assicurare che ciascun produttore sia registrato, con soggezione agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro secondo l’allegato IV. Il nuovo allegato IV disciplina modalità di registrazione, informazioni da fornire, eventuali tasse proporzionate ai costi, obbligo di aggiornamento entro un mese delle variazioni e cancellazione della registrazione in caso di cessazione dell’attività.
Etichettatura della capacità e deroghe
L’articolo 21, paragrafo 2, impone che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata in modo visibile, leggibile e indelebile entro il 26 settembre 2009. Il paragrafo 7 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per concedere deroghe all’obbligo di etichettatura.
Atti delegati ed esecutivi della Commissione
Vengono introdotti o aggiornati poteri delegati e di esecuzione: all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafi 2 e 7, la Commissione può adottare atti delegati; con l’articolo 23 bis sono fissati durata quinquennale della delega dal 30 dicembre 2013, proroga tacita, revoca e procedura di obiezione di Parlamento e Consiglio. L’articolo 24 è sostituito per applicare la procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. Sono inoltre previsti atti di esecuzione per misure transitorie sui tassi di raccolta minimi, metodologia di calcolo delle vendite annuali, norme per il calcolo delle efficienze di riciclaggio e schema/questionario delle relazioni.
Relazioni e schema di comunicazione
L’articolo 22, paragrafo 2, stabilisce che le relazioni siano redatte sulla base di un questionario o di uno schema stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione, trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del primo periodo di relazione.
Abrogazione della decisione 2009/603/CE
L’articolo 2 abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione con effetto dal 1º luglio 2015, sostituendone il contenuto in materia di obblighi di registrazione dei produttori.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1 entro il 1º luglio 2015 e comunicarne il testo alla Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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