Direttiva 2013/53
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/53/UE aggiorna e sostituisce la direttiva 94/25/CE, armonizzando nell’Unione i requisiti essenziali di progettazione, costruzione e immissione sul mercato di imbarcazioni da diporto, moto d’acqua, componenti e motori di propulsione. Introduce un quadro completo su conformità, marcatura CE, valutazione della conformità, obblighi degli operatori economici, vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia, con specifici requisiti ambientali per emissioni di scarico e acustiche. Fissa il termine di recepimento al 18 gennaio 2016 e prevede periodi transitori per prodotti conformi alla precedente direttiva e per taluni piccoli e medi fabbricanti di motori fuoribordo.
Disciplina armonizzata per la progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato e messa in servizio di imbarcazioni da diporto, moto d’acqua, componenti e motori di propulsione, con requisiti di sicurezza, emissioni e marcatura CE.
Ambito di applicazione
Si applica alle imbarcazioni da diporto e moto d’acqua, anche parzialmente completate, ai componenti elencati nell’allegato II se immessi separatamente sul mercato, ai motori di propulsione installati o destinati a essere installati su o in unità da diporto, ai motori oggetto di modifica rilevante e alle unità da diporto oggetto di trasformazione rilevante (art. 2, par. 1). Sono previste esclusioni per talune categorie, tra cui unità per regate, canoe e kayak a propulsione umana, tavole da surf, riproduzioni storiche, unità sperimentali e costruite per uso personale entro cinque anni dalla messa in servizio, unità commerciali con equipaggio e passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d’aria, aliscafi, unità a vapore a combustione esterna e mezzi anfibi (art. 2, par. 2). La direttiva lascia agli Stati membri un margine per adottare disposizioni sulla navigazione in acque determinate per tutela ambientale, configurazione delle vie navigabili e sicurezza, purché giustificate, proporzionate e non impongano modifiche alle unità conformi (art. 5).
Direttiva 2013/53/UE su imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
La direttiva 2013/53/UE sostituisce la direttiva 94/25/CE e consolida il quadro di armonizzazione per la progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio di imbarcazioni da diporto, moto d’acqua, componenti e motori di propulsione. L’impianto è quello del nuovo approccio: requisiti essenziali fissati in modo europeo, rinvio a norme armonizzate, marcatura CE, valutazione della conformità e vigilanza del mercato. La direttiva persegue un duplice obiettivo: elevato livello di tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, e corretto funzionamento del mercato interno.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a:
- imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
- moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate;
- componenti elencati nell’allegato II se immessi separatamente sul mercato;
- motori di propulsione installati o destinati a essere installati su o in unità da diporto;
- motori installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
- unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.
L’art. 2, par. 2 contiene un elenco di esclusioni, tra cui unità destinate unicamente alle regate, canoe e kayak a propulsione umana, gondole e pedalò, tavole da surf, riproduzioni storiche, unità sperimentali, unità costruite per uso personale non rivendute entro cinque anni dalla messa in servizio, unità commerciali con equipaggio e passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d’aria, aliscafi, unità a vapore a combustione esterna e mezzi anfibi. L’art. 2, par. 3 chiarisce che l’uso anche per noleggio o addestramento non esclude la direttiva se l’unità è immessa sul mercato a fini di diporto.
Obiettivi normativi e requisiti essenziali
L’art. 4 stabilisce la regola fondamentale: i prodotti possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio solo se non mettono in pericolo salute, sicurezza, cose o ambiente quando sono correttamente mantenuti e utilizzati secondo destinazione, e solo se soddisfano i requisiti essenziali dell’allegato I.
Per gli avvocati e i commercialisti, il dato centrale è che la conformità non è soltanto documentale: la direttiva lega la liceità della commercializzazione alla conformità sostanziale del prodotto, alla corretta ripartizione degli obblighi lungo la catena di fornitura e alla capacità di dimostrare tale conformità tramite fascicolo tecnico, dichiarazione UE e marcatura CE.
Obblighi degli operatori economici
Il fabbricante è il soggetto primariamente responsabile. Deve progettare e fabbricare il prodotto conformemente alla direttiva, predisporre la documentazione tecnica, applicare la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE (art. 7). Deve inoltre:
- conservare documentazione tecnica e dichiarazione per 10 anni;
- garantire la conformità della produzione in serie;
- identificare il prodotto con numero di tipo/lotto/serie;
- riportare nome e indirizzo sul prodotto o sui documenti;
- fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nel manuale del proprietario;
- adottare misure correttive, ritiro o richiamo se scopre una non conformità;
- informare le autorità se il prodotto presenta un rischio.
Il rappresentante autorizzato può essere nominato per iscritto, ma non può essere incaricato della progettazione/fabbricazione né della redazione della documentazione tecnica; può tuttavia detenere documentazione, fornire informazioni e cooperare con le autorità (art. 8).
L’importatore può immettere sul mercato solo prodotti conformi e deve verificare, prima dell’immissione, che il fabbricante abbia svolto la procedura adeguata, predisposto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e fornito i documenti richiesti, oltre a rispettare gli obblighi di identificazione del fabbricante (art. 9). Deve inoltre riportare sul prodotto il proprio nome e indirizzo, garantire condizioni di trasporto e stoccaggio idonee e attivarsi in caso di rischio o non conformità.
Il distributore è tenuto ad agire con la dovuta diligenza, verificando la presenza della marcatura CE, della documentazione e delle istruzioni nella lingua richiesta nello Stato membro di commercializzazione, oltre all’adempimento degli obblighi di identificazione da parte di fabbricante e importatore (art. 10). Se ritiene che il prodotto non sia conforme, non può metterlo a disposizione e deve cooperare con le autorità.
Se un importatore o distributore immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio, oppure lo modifica in modo da incidere sulla conformità, viene considerato fabbricante e assume i relativi obblighi (art. 11).
Gli importatori privati sono una figura peculiare del settore. Se il fabbricante non ha assolto i propri obblighi, devono verificare la conformità prima della messa in servizio e adempiere, o far adempiere, alcuni obblighi del fabbricante; se manca la documentazione tecnica, devono farla predisporre da soggetti competenti (art. 12).
L’art. 13 impone agli operatori economici, su richiesta, di identificare per le autorità di vigilanza del mercato i fornitori e i destinatari dei prodotti per 10 anni, così da garantire la tracciabilità lungo la filiera.
Conformità, dichiarazione UE e marcatura CE
L’art. 14 prevede la presunzione di conformità per i prodotti conformi a norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’art. 15 disciplina la dichiarazione di conformità UE, che attesta il rispetto dei requisiti dell’art. 4, par. 1 e dell’allegato I, o, per i casi pertinenti, dell’art. 6, par. 4, lett. b) e c). La dichiarazione segue il modello dell’allegato IV, è aggiornata costantemente e deve essere tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro di destinazione. Con la firma della dichiarazione, il fabbricante, l’importatore privato o la persona che adatta il motore si assume la responsabilità della conformità.
La marcatura CE è disciplinata dagli artt. 16-18: si applica a unità da diporto, componenti e motori di propulsione; deve essere visibile, leggibile e indelebile; per le unità da diporto va apposta sulla targhetta del costruttore, per i motori sul motore, e per i componenti sull’imballaggio o sui documenti se l’apposizione diretta non è possibile. Il numero di identificazione dell’organismo notificato segue la marcatura CE quando quest’ultimo interviene nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione.
Valutazione della conformità: moduli e valutazione post-costruzione
Gli artt. 19-24 rinviano ai moduli di valutazione della conformità della decisione n. 768/2008/CE e differenziano le procedure in funzione del tipo di prodotto e del rischio. Per progettazione e costruzione, motori e componenti sono previsti moduli alternativi; per le emissioni di scarico e acustiche la disciplina è più articolata, con differenza tra prove effettuate con norme armonizzate e senza tali norme.
La valutazione post-costruzione, disciplinata dall’art. 23 e dall’allegato V, è la procedura utilizzata quando il fabbricante non si è assunto la responsabilità della conformità del prodotto. È particolarmente rilevante per importatori privati e per chi modifica rilevantemente il prodotto o ne cambia la destinazione d’uso. L’organismo notificato esamina il prodotto, effettua le verifiche necessarie, rilascia certificato e relazione di conformità e appone o fa apporre il proprio numero accanto alla marcatura CE. Nel caso di unità da diporto, il numero di identificazione dell’unità è costruito secondo regole specifiche che indicano anche il paese dell’organismo notificato e il codice della valutazione post-costruzione.
Requisiti tecnici essenziali dell’allegato I
L’allegato I è il cuore tecnico della direttiva.
Per le unità da diporto, la parte A stabilisce quattro categorie di progettazione (A, B, C, D) basate su forza del vento e altezza d’onda significativa. Seguono requisiti generali su:
- identificazione dell’unità;
- targhetta del costruttore;
- protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo;
- visibilità dalla posizione di governo;
- manuale del proprietario;
- resistenza, stabilità, galleggiabilità e bordo libero;
- apertura di scafo, ponte e sovrastruttura;
- allagamento;
- portata massima consigliata;
- alloggiamento zattera di salvataggio;
- evacuazione;
- ancoraggio, ormeggio e rimorchio;
- caratteristiche di manovra;
- motori, compartimenti motore, ventilazione, protezione delle parti esposte;
- avviamento dei motori fuoribordo, arresto di emergenza e sicurezza delle moto d’acqua senza conducente;
- sistema di alimentazione carburante e serbatoi;
- impianto elettrico;
- sistema di governo;
- impianto del gas;
- protezione antincendio;
- fanali di navigazione, sagome e segnali acustici;
- prevenzione degli scarichi e collegamenti per trasferire i rifiuti a terra.
La parte B contiene i requisiti essenziali sulle emissioni di scarico dei motori, inclusa l’identificazione del motore, i valori limite per ossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto e particolato, i cicli di prova, la nozione di famiglia di motori, i carburanti di prova e la durata del motore. Sono previsti valori diversi per motori ad accensione comandata e spontanea, con ulteriori valori applicabili dal 18 gennaio 2016. La parte B disciplina anche il manuale del proprietario per il motore.
La parte C riguarda le emissioni acustiche e fissa limiti massimi di pressione sonora per diversi livelli di potenza, con una tolleranza di 3 dB per unità con più motori; prevede anche un metodo alternativo basato su numero di Froude e rapporto potenza/dislocamento, oltre a istruzioni specifiche nel manuale del proprietario e regole sulla durata.
Organismi notificati e autorità notificanti
Gli artt. 26-42 istituiscono il regime di notifica degli organismi terzi che svolgono la valutazione della conformità. Gli Stati membri devono designare un’autorità notificante, eventualmente coincidente con un organismo nazionale di accreditamento, e garantire che la valutazione e il controllo degli organismi notificati siano svolti in condizioni di indipendenza, imparzialità e competenza.
Gli organismi notificati devono avere personalità giuridica, essere terzi rispetto ai prodotti valutati, evitare conflitti di interesse, disporre di personale competente, assicurazione di responsabilità civile, segreto professionale e partecipazione al coordinamento settoriale. Se ricorrono a subappaltatori o affiliate, restano pienamente responsabili e devono garantire il rispetto dei requisiti. È prevista una procedura di domanda di notifica, di pubblicazione dei numeri identificativi e di aggiornamento degli elenchi; la notifica può essere limitata, sospesa o ritirata in caso di perdita dei requisiti.
Vigilanza del mercato e salvaguardia
L’art. 43 rende applicabili le disposizioni orizzontali del regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato e sul controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.
In caso di rischio, l’art. 44 impone alle autorità nazionali di valutare il prodotto e, se necessario, di chiedere misure correttive, ritiro o richiamo all’operatore economico o, per gli importatori privati, di informare circa la sospensione della messa in servizio o dell’uso. Se il problema non è limitato al territorio nazionale, le autorità informano Commissione e altri Stati membri. Se l’operatore non agisce, lo Stato membro adotta misure provvisorie e poi restrittive; gli altri Stati membri devono agire per assicurare il ritiro dei prodotti interessati.
La procedura di salvaguardia dell’Unione, all’art. 45, interviene quando vi siano obiezioni alla misura nazionale o la Commissione ritenga la misura contraria al diritto UE. La Commissione valuta la misura e decide, con atto di esecuzione, se sia giustificata. Se la non conformità dipende da carenze delle norme armonizzate, si attiva la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012.
L’art. 46 disciplina la non conformità formale, ad esempio marcatura CE apposta irregolarmente, assenza o difetti della dichiarazione UE, documentazione tecnica mancante o incompleta, informazioni amministrative mancanti o false. In tali casi l’operatore deve porre fine alla non conformità; se persiste, lo Stato membro può limitare o proibire la commercializzazione o l’uso del prodotto.
Poteri delegati, esecuzione, monitoraggio e riesame
Gli artt. 47-50 attribuiscono alla Commissione poteri delegati per aggiornare allegati tecnici e la procedura di valutazione post-costruzione, nonché poteri di esecuzione per chiarire aspetti applicativi, anche con procedura d’urgenza quando il prodotto comporti rischio grave.
L’art. 51 impone un monitoraggio periodico: gli Stati membri compilano un questionario entro il 18 gennaio 2021 e poi ogni cinque anni; la Commissione presenta una relazione entro il 18 gennaio 2022 e successivamente ogni cinque anni. L’art. 52 prevede un riesame entro il 18 gennaio 2022 su possibili ulteriori riduzioni delle emissioni dei motori marini e sull’impatto delle categorie di progettazione, con eventuali proposte legislative.
Recepimento, transitorio e abrogazione
Il termine di recepimento è fissato al 18 gennaio 2016 (art. 54). Le disposizioni nazionali adottate dagli Stati membri si applicano da tale data e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Il regime transitorio è particolarmente importante per la pratica commerciale:
- i prodotti conformi alla direttiva 94/25/CE, immessi sul mercato o messi in servizio prima del 18 gennaio 2017, possono continuare a essere commercializzati o messi in servizio (art. 55, par. 1);
- i motori fuoribordo a benzina fino a 15 kW, conformi alla fase I e fabbricati da PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, possono essere immessi sul mercato fino al 18 gennaio 2020 (art. 55, par. 2).
La direttiva 94/25/CE è abrogata dal 18 gennaio 2016 (art. 56). La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 57) ed è destinata agli Stati membri (art. 58).
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
La direttiva stabilisce i requisiti per la progettazione e fabbricazione dei prodotti di cui all’art. 2, par. 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione (art. 1). La logica è quella dell’armonizzazione dei requisiti essenziali, con rinvio a norme armonizzate e alla marcatura CE.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’ambito copre unità da diporto, moto d’acqua, componenti, motori di propulsione, motori oggetto di modifica rilevante e unità oggetto di trasformazione rilevante (art. 2, par. 1). L’art. 2, par. 2 esclude diverse categorie specifiche; il par. 3 chiarisce che l’eventuale uso anche per noleggio o addestramento non esclude l’applicazione se l’unità è immessa sul mercato a fini di diporto.
Definizioni chiave
L’art. 3 definisce, tra l’altro, unità da diporto, imbarcazione da diporto, moto d’acqua, motore di propulsione, modifica rilevante del motore, trasformazione rilevante dell’imbarcazione, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, importatore, importatore privato, distributore, valutazione della conformità e marcatura CE. Le definizioni sono centrali per individuare gli obblighi soggettivi lungo la catena di fornitura.
Requisiti essenziali di sicurezza e ambiente
I prodotti possono essere messi a disposizione o in servizio solo se non mettono in pericolo salute, sicurezza, cose o ambiente, se correttamente mantenuti e usati secondo destinazione, e se conformi ai requisiti essenziali dell’allegato I (art. 4). Gli Stati membri devono impedire la commercializzazione o messa in servizio di prodotti non conformi.
Libera circolazione e disposizioni nazionali di navigazione
Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione o la messa in servizio di prodotti conformi, salvo le limitazioni di cui all’art. 5. Sono ammesse prescrizioni nazionali sulla navigazione in acque determinate per ambiente, configurazione delle vie navigabili e sicurezza, a condizione che non impongano modifiche a unità conformi e siano giustificate e proporzionate (art. 6, par. 1-5; art. 5).
Obblighi del fabbricante
Il fabbricante deve progettare e fabbricare i prodotti conformemente all’art. 4 e all’allegato I, predisporre la documentazione tecnica, svolgere la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE (art. 7). Deve conservare documentazione e dichiarazione per 10 anni, garantire la conformità della produzione in serie, identificare il prodotto e riportare nome e indirizzo sul prodotto o sui documenti di accompagnamento, fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza e attivare misure correttive, ritiro o richiamo in caso di non conformità o rischio.
Obblighi di importatori, distributori e importatori privati
Gli importatori possono immettere sul mercato solo prodotti conformi e devono verificare preliminarmente procedura di conformità, documentazione tecnica, marcatura CE, documenti richiesti e identificazione del fabbricante; devono indicare il proprio nome e indirizzo, garantire condizioni di trasporto e stoccaggio adeguate e intervenire in caso di non conformità (art. 9). I distributori devono agire con dovuta diligenza, verificare la presenza della marcatura CE e della documentazione, e cooperare con le autorità (art. 10). L’importatore privato, se il fabbricante non ha adempiuto ai propri obblighi, deve prima della messa in servizio assicurare la conformità e assolvere taluni obblighi del fabbricante; se manca la documentazione tecnica, deve farla elaborare (art. 12).
Presunzione di conformità, dichiarazione e marcatura CE
I prodotti conformi alle norme armonizzate pubblicate nella GUUE si presumono conformi ai requisiti coperti da tali norme (art. 14). È prevista la dichiarazione UE di conformità, con modello dell’allegato IV, che accompagna unità da diporto, componenti e motori di propulsione; per le unità parzialmente completate è prevista la dichiarazione di cui all’allegato III (art. 15). La marcatura CE si applica a unità da diporto, componenti e motori di propulsione e deve essere visibile, leggibile e indelebile, con numero dell’organismo notificato quando intervenuto nella valutazione o nel controllo della produzione (artt. 16-18).
Procedure di valutazione della conformità
Il fabbricante applica le procedure dei moduli previsti dagli artt. 20-22 prima dell’immissione sul mercato; l’importatore privato usa la procedura di valutazione post-costruzione di cui all’art. 23, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione; chi modifica rilevantemente motori o unità, o cambia destinazione d’uso in modo da ricadere nell’ambito della direttiva, utilizza la stessa procedura post-costruzione (art. 19). Le procedure variano per progettazione/costruzione, emissioni di scarico ed emissioni acustiche e si basano sui moduli della decisione n. 768/2008/CE, con requisiti supplementari dell’art. 24 e degli allegati VI-VIII.
Requisiti tecnici di progettazione, emissioni e documentazione
L’allegato I disciplina categorie di progettazione (A, B, C, D), requisiti generali di identificazione, targhetta del costruttore, stabilità, galleggiabilità, protezione contro caduta in mare, alloggiamento zattere, evacuazione, ancoraggio, impianto elettrico, gas, protezione antincendio, fanali e prevenzione degli scarichi. La parte B fissa limiti e cicli di prova per le emissioni di gas di scarico dei motori; la parte C i limiti per le emissioni acustiche. L’allegato IX elenca la documentazione tecnica minima.
Notifica degli organismi di valutazione della conformità
Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi autorizzati a svolgere compiti di terzo. Devono designare un’autorità notificante e garantire requisiti di indipendenza, imparzialità, competenza, copertura assicurativa e riservatezza; la Commissione pubblica l’elenco degli organismi notificati e assegna i numeri identificativi (artt. 26-35). Sono previste sospensione/ritiro della notifica, contestazione della competenza e procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati (artt. 36-40).
Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato e sul controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione (art. 43). Gli Stati membri devono reagire ai prodotti che comportano rischi, adottando misure correttive, provvisorie e, se necessario, restrittive; è prevista una procedura di salvaguardia a livello UE per valutare la giustificazione delle misure nazionali e una procedura per la non conformità formale, inclusi casi di marcatura CE o documentazione irregolare (artt. 44-46).
Poteri delegati e di esecuzione
La Commissione riceve delega per aggiornare specifici allegati, in particolare i requisiti tecnici e gli allegati VII, IX e V, per tener conto del progresso tecnico e scientifico (artt. 47-48). Riceve anche competenze di esecuzione per precisare procedure e aspetti tecnici di categorie di progettazione, identificazione, targhetta, fanali, prevenzione degli scarichi, impianti a gas, manuale del proprietario e questionario di applicazione (artt. 49-50).
Monitoraggio, riesame e sanzioni
Entro il 18 gennaio 2021 e poi ogni cinque anni gli Stati membri compilano un questionario sull’applicazione della direttiva; la Commissione presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio entro il 18 gennaio 2022 e poi ogni cinque anni (art. 51). Entro il 18 gennaio 2022 la Commissione riferisce su ulteriori riduzioni delle emissioni dei motori e sull’impatto delle categorie di progettazione, con eventuali proposte legislative (art. 52). Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, eventualmente anche penali per violazioni gravi (art. 53).
Recepimento, transitorio e abrogazione
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 gennaio 2016 e applicare le disposizioni da tale data (art. 54). Sono previsti periodi transitori: prodotti conformi alla direttiva 94/25/CE immessi sul mercato o messi in servizio prima del 18 gennaio 2017 possono continuare a circolare; i motori fuoribordo a benzina fino a 15 kW fabbricati da PMI e conformi alla fase I possono essere immessi sul mercato fino al 18 gennaio 2020 (art. 55). La direttiva 94/25/CE è abrogata dal 18 gennaio 2016 (art. 56).
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