Direttiva 2013/52
Direttiva 2013/52/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013 , recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo esteso l’elenco dell’equipaggiamento marittimo armonizzato previsto dalla direttiva 96/98/CE, sostituendo l’allegato A con un nuovo allegato che recepisce l’evoluzione delle convenzioni internazionali, delle risoluzioni IMO e delle norme tecniche di prova. Introduce inoltre un periodo transitorio per la commercializzazione e l’uso a bordo di taluni prodotti fabbricati prima del 4 dicembre 2014. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 4 dicembre 2014 e applicarla da tale data.
Modifica l’allegato A della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo, aggiornando gli elenchi di apparecchiature soggette a omologazione e norme tecniche di prova armonizzate.
Ambito di applicazione
Si applica all’equipaggiamento marittimo destinato all’imbarco e all’utilizzo a bordo di navi dell’Unione europea, in particolare nei settori mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazioni, dispositivi previsti dalla COLREG 72, sicurezza per navi portarinfuse e alcune apparecchiature del capitolo II-1 SOLAS. Riguarda gli Stati membri quanto all’adeguamento della normativa nazionale di recepimento; include anche un regime transitorio per taluni prodotti già fabbricati prima del termine di attuazione. Sono escluse o non disciplinate nell’allegato A.1 diverse voci trasferite nell’allegato A.2 o lasciate volutamente vuote, con conseguente applicazione di norme di prova non dettagliate o nessuna voce nell’allegato A.1 per alcune categorie.
Modifica della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo
La direttiva 2013/52/UE della Commissione interviene sulla disciplina dell’equipaggiamento marittimo armonizzato, sostituendo l’allegato A della direttiva 96/98/CE. L’aggiornamento recepisce modifiche delle convenzioni internazionali, delle risoluzioni IMO e delle norme tecniche di prova, con l’obiettivo di mantenere allineato il sistema UE agli standard internazionali applicabili.
Finalità e contesto normativo
La misura si fonda sull’esigenza di riflettere nei requisiti UE i testi aggiornati delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche relative alle prove. Il preambolo evidenzia che, dopo l’ultimo atto modificativo della direttiva 96/98/CE, sono entrate in vigore ulteriori modifiche delle norme internazionali e che l’IMO e gli organismi europei di normazione hanno adottato nuovi standard o aggiornamenti per vari componenti dell’equipaggiamento.
Struttura dell’allegato A: A.1 e A.2
L’allegato sostituito distingue tra:
- A.1, equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali già contengono norme tecniche di prova dettagliate;
- A.2, equipaggiamento per il quale tali norme dettagliate non esistono negli strumenti internazionali.
Le note generali dell’allegato chiariscono che:
- si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova;
- i rapporti di prova, certificati di conformità e dichiarazioni di conformità devono indicare la norma di prova applicata e la relativa versione;
- quando la colonna 5 riporta due serie di norme separate da oppure, è sufficiente soddisfare una sola delle serie; se i separatori sono diversi, si applicano tutte le norme menzionate;
- i requisiti dell’allegato non incidono sugli obblighi di trasporto previsti dalle convenzioni internazionali.
Principali categorie di equipaggiamento nell’allegato A.1
L’allegato A.1 copre un ampio numero di categorie, tra cui:
- mezzi di salvataggio: salvagenti, giubbotti, tute di immersione, zattere, imbarcazioni di salvataggio e soccorso, dispositivi di ammaino e sgancio, riflettori radar, radiotelefoni VHF, SART, bussole, proiettori, scale per pilota;
- prevenzione dell’inquinamento marino: apparecchiature per il filtraggio, rilevatori di interfaccia olio/acqua, misuratori del tenore di olio, sistemi di monitoraggio degli scarichi, trattamenti reflui, inceneritori, analizzatori NOx, sistemi di depurazione dei gas di scarico;
- protezione antincendio: estintori, tute e accessori da vigile del fuoco, autorespiratori, sprinkler, porte e serrande tagliafuoco, materiali a limitata propagazione della fiamma, sistemi di rilevazione e allarme incendio, sistemi a gas inerte, impianti a schiuma o a polvere, dispositivi per evacuazione, impianti antincendio per elicotteri;
- apparecchiature di navigazione: bussole magnetiche e giroscopiche, radar, ARPA, ECDIS, VDR, AIS, BNWAS, indicatori di rotta e di propulsione, ricevitori satellitari GPS/GLONASS/Galileo, sistemi di controllo della rotta, riflettori radar, apparecchiature di visione notturna;
- radiocomunicazioni: impianti VHF/MF/HF con DSC, NAVTEX, EGC, EPIRB, Inmarsat, apparecchiature satellitari, pannelli di emergenza, sistemi di sicurezza della nave, radiotelefoni aeronautici VHF;
- COLREG 72: fanali di navigazione e dispositivi di segnalazione sonora;
- SOLAS capitolo II-1: dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici.
Per molte voci l’allegato specifica anche moduli di valutazione della conformità, in genere B + D, B + E, B + F oppure G, a seconda della categoria e della tipologia di equipaggiamento.
Aggiornamenti, trasferimenti e soppressioni di voci
Numerose voci sono state:
- trasferite dall’allegato A.2 all’allegato A.1 quando sono divenute disponibili norme tecniche dettagliate;
- soppresse o lasciate vuote quando non più pertinenti o non più necessarie;
- mantenute nell’allegato A.2 per equipaggiamenti privi di norme di prova dettagliate.
Tra i trasferimenti più rilevanti figurano diverse apparecchiature di navigazione e radiocomunicazione, nonché componenti antincendio e di sicurezza di bordo. Il testo segnala inoltre alcuni casi in cui la voce è lasciata volutamente vuota, ad esempio per alcuni apparecchi o funzioni non più utilizzati o già assorbiti da altre voci.
Norme tecniche e riferimenti internazionali
L’allegato rinvia in modo sistematico a:
- convenzioni SOLAS, MARPOL e COLREG 72;
- risoluzioni e circolari dell’IMO (MSC, MEPC, COMSAR, ecc.);
- norme ISO, IEC, EN ed ETSI.
Per le apparecchiature di navigazione e radiocomunicazione sono richiamate in particolare le serie IEC/EN 61162, le norme su radar, ECDIS, AIS, VDR, GNSS, DGPS, DGLONASS, BNWAS e i sistemi di comunicazione d’emergenza. L’allegato precisa inoltre, per alcune sezioni, che in caso di conflitto prevalgono determinate circolari IMO richiamate nella colonna 5.
Regime transitorio
L’articolo 2 introduce una clausola di salvaguardia per l’equipaggiamento già prodotto prima del 4 dicembre 2014 in conformità alle procedure di omologazione vigenti in uno Stato membro. Tale equipaggiamento può continuare a essere commercializzato e utilizzato a bordo di navi dell’Unione fino al 4 dicembre 2016.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 4 dicembre 2014 le norme nazionali di recepimento;
- applicarle dal 4 dicembre 2014;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali o corredarle di tale riferimento alla pubblicazione;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e le principali norme nazionali adottate nella materia.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato A della direttiva 96/98/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A della direttiva 96/98/CE con l’allegato della direttiva 2013/52/UE. L’allegato riorganizza l’equipaggiamento marittimo in elenchi A.1 e A.2, distinguendo tra prodotti per i quali esistono già norme tecniche di prova dettagliate negli strumenti internazionali e prodotti per i quali tali norme non esistono ancora o non sono sufficientemente dettagliate.
Periodo transitorio per i prodotti già fabbricati
L’articolo 2 consente che l’equipaggiamento elencato nella colonna 1 dell’allegato A.1 o trasferito dall’allegato A.2, se prodotto prima del 4 dicembre 2014 secondo le procedure di omologazione già vigenti nello Stato membro interessato, continui a essere commercializzato e utilizzato a bordo di navi dell’Unione fino al 4 dicembre 2016.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 4 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni si applicano dal 4 dicembre 2014. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazioni alla Commissione
L’articolo 3, paragrafo 1, richiede l’invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 3, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione del testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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