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Direttiva 2013/55

Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ( «regolamento IMI» ) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2013/55/UE aggiorna in modo esteso il sistema UE di riconoscimento delle qualifiche professionali, con l’obiettivo di semplificare le procedure e favorire la mobilità dei professionisti. Introduce la tessera professionale europea, disciplina l’accesso parziale a talune professioni, rafforza i controlli linguistici e la cooperazione tra autorità competenti tramite IMI, e valorizza nuovi modelli di formazione e trasparenza. Interviene inoltre su diversi settori regolamentati, in particolare le professioni sanitarie, l’architettura e i percorsi di formazione armonizzati.

Modifica la direttiva 2005/36/CE per modernizzare il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione, introducendo la tessera professionale europea, l’accesso parziale, il riconoscimento dei tirocini professionali e nuovi meccanismi di cooperazione e trasparenza.

Ambito di applicazione

Si applica al riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini dell’Unione che intendono stabilirsi o prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la qualifica, nonché ai tirocini professionali svolti in un altro Stato membro o, ai fini della valutazione, in un paese terzo. Riguarda in particolare le professioni regolamentate e, per molte disposizioni, le professioni settoriali (medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto), oltre alle professioni soggette a riconoscimento automatico, ai sistemi generali di riconoscimento, alla libera prestazione di servizi, ai centri di assistenza e allo scambio di informazioni tramite IMI. È esclusa espressamente l’applicazione ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. Alcune norme si applicano anche a cittadini di Stati membri che abbiano svolto un tirocinio professionale fuori dallo Stato membro d’origine. La direttiva impone il recepimento dagli Stati membri entro il 18 gennaio 2016, con un termine specifico al 18 gennaio 2020 per l’adeguamento dell’accesso alla formazione in ostetricia in taluni Stati membri.

Direttiva 2013/55/UE: modernizzazione del riconoscimento delle qualifiche professionali

La direttiva interviene in modo ampio sulla direttiva 2005/36/CE per rendere più efficiente, trasparente e mobile il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione. Il legislatore europeo richiama espressamente l’esigenza di ridurre oneri amministrativi, rafforzare il mercato interno e garantire al contempo elevati livelli di tutela della salute, della sicurezza dei pazienti e dei consumatori.

Finalità e impianto generale

La riforma persegue tre linee direttrici principali: semplificazione delle procedure, maggiore automaticità del riconoscimento e migliore cooperazione amministrativa tra Stati membri. A tale scopo vengono introdotti nuovi strumenti operativi, tra cui la tessera professionale europea, e nuove soluzioni normative, come l’accesso parziale a una professione regolamentata e il riconoscimento dei tirocini professionali svolti in altri Stati membri.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La direttiva riguarda i cittadini dell’Unione che chiedono il riconoscimento di qualifiche professionali per stabilirsi o prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello di origine. Si applica anche ai tirocini professionali effettuati al di fuori dello Stato membro d’origine, oltre che alle professioni regolamentate e alle professioni settoriali oggetto di riconoscimento automatico. È espressamente esclusa l’applicazione ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

Tessera professionale europea

La tessera professionale europea è concepita come certificato elettronico che attesta, a seconda dei casi, la possibilità di prestare servizi temporanei e occasionali o il riconoscimento della qualifica ai fini dello stabilimento. La domanda è presentata tramite strumento online della Commissione, con apertura automatica del fascicolo IMI; le autorità dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante hanno termini procedurali stringenti. Per la prestazione temporanea e occasionale, il rilascio deve intervenire entro tre settimane; per lo stabilimento o per i servizi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, il procedimento si articola in verifiche tra Stato d’origine e Stato ospitante con termini di uno o due mesi. Se lo Stato ospitante non decide entro il termine, la tessera si considera rilasciata.

La disciplina demanda alla Commissione numerosi atti di esecuzione su formato, documentazione, traduzioni, pagamenti, copie certificate, sicurezza e verifiche tecniche. Gli oneri a carico del richiedente devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi effettivi.

Accesso parziale a una professione regolamentata

Per la prima volta il diritto UE prevede in modo espresso l’accesso parziale. Esso va concesso caso per caso quando il professionista è pienamente qualificato nello Stato membro d’origine per una specifica attività, le differenze con la professione ospitante sono tali da rendere sproporzionato richiedere il completamento dell’intero percorso formativo e l’attività è oggettivamente separabile dalle altre attività della professione regolamentata. L’accesso parziale può essere negato per motivi imperativi di interesse generale, purché il rifiuto sia proporzionato.

Il professionista esercita con il titolo professionale dello Stato d’origine e deve indicare chiaramente ai destinatari l’ambito delle attività svolte. L’istituto non si applica alle professioni già coperte da riconoscimento automatico ai sensi dei capi II, III e III bis del titolo III.

Libera prestazione di servizi, verifica preliminare e lingua

Per la prestazione temporanea e occasionale, se la professione non è regolamentata nello Stato di stabilimento, il prestatore deve aver maturato almeno un anno di esperienza professionale nei dieci anni precedenti. Sono previste ulteriori informazioni/documenti per le professioni che incidono sulla sicurezza dei pazienti, sulla sanità pubblica o sull’istruzione dei minori, nonché per le attività di cui all’articolo 16.

La direttiva chiarisce i poteri di verifica preliminare delle qualifiche per le professioni sensibili sotto il profilo della salute pubblica o della sicurezza: la verifica è ammessa solo per evitare danni gravi e non può eccedere quanto necessario. Il prestatore deve essere informato entro un mese, con possibilità di prova attitudinale; in mancanza di decisione, la prestazione può essere effettuata.

In materia linguistica, il controllo è consentito solo dopo il riconoscimento della qualifica o il rilascio della tessera professionale europea, deve essere proporzionato e limitato a una lingua ufficiale o amministrativa dello Stato ospitante, se ufficiale dell’Unione.

Cooperazione amministrativa e meccanismo di allerta

La direttiva rafforza notevolmente il flusso di informazioni tra autorità nazionali e impone l’uso del sistema IMI per lo scambio di dati. Il meccanismo di allerta è obbligatorio per un ampio novero di professioni, soprattutto sanitarie e quelle connesse all’istruzione dei minori. L’allerta deve essere inviata entro tre giorni dalla decisione che limita o vieta l’attività, oppure dalla sentenza che accerti la falsificazione delle qualifiche. Deve contenere dati essenziali sul professionista, sulla misura e sulla sua durata, e il professionista deve essere informato per iscritto, con possibilità di ricorso e tutela contro le allerte ingiustificate.

Tirocinio professionale e centri di assistenza

Il nuovo articolo 55 bis impone agli Stati membri di riconoscere i tirocini professionali svolti in un altro Stato membro, purché conformi alle linee guida pubblicate, e di tenere conto anche dei tirocini svolti in paesi terzi. Gli Stati possono fissare un limite ragionevole alla quota di tirocinio da svolgere all’estero. Il riconoscimento del tirocinio non sostituisce l’eventuale esame finale richiesto per l’accesso alla professione.

I centri di assistenza, da designarsi entro il 18 gennaio 2016, devono fornire informazioni e supporto ai cittadini e cooperare con le autorità competenti e con i punti di contatto unici.

Formazione minima e riconoscimento automatico delle professioni settoriali

La direttiva aggiorna numerosi requisiti minimi di formazione per le professioni settoriali. Tra le principali modifiche:

  • medicina di base: almeno cinque anni complessivi e 5.500 ore di insegnamento teorico e pratico;
  • infermieristica generale: almeno tre anni e 4.600 ore, con forte attenzione a competenze e risultati formativi;
  • ostetricia: requisiti più strutturati di accesso e formazione;
  • farmacia: almeno cinque anni, di cui quattro teorico-pratici e sei mesi di tirocinio;
  • odontoiatria, veterinaria e architettura: standard minimi aggiornati e resi più coerenti con i progressi scientifici e tecnici.

La direttiva valorizza l’uso degli ECTS come indicatore aggiuntivo della durata dei percorsi e consente alla Commissione di aggiornare, mediante atti delegati, gli elenchi delle conoscenze e competenze richieste, senza incidere sui principi essenziali dell’organizzazione nazionale dell’istruzione.

Specializzazioni, diritti acquisiti e casi particolari

Per medicina, odontoiatria, infermieristica e ostetricia vengono aggiornati gli elenchi delle specializzazioni e le regole di riconoscimento automatico. Sono previsti diversi regimi transitori e di diritti acquisiti, tra cui disposizioni specifiche per la Romania, la Polonia, l’Italia e la Spagna. In particolare, per alcune qualifiche rumene e polacche sono previste condizioni e certificazioni specifiche che consentono il riconoscimento nonostante la formazione originaria non soddisfacesse integralmente gli standard minimi attuali.

Formazione comune e prove di formazione comuni

La direttiva introduce il capo III bis, che crea due strumenti nuovi: il quadro comune di formazione e la prova di formazione comune. Il primo definisce un insieme minimo di conoscenze, abilità e competenze che, se adottato con atto delegato della Commissione e conforme alle condizioni fissate, deve essere riconosciuto automaticamente dagli Stati membri. Il secondo è una prova attitudinale standardizzata, il cui superamento abilita all’esercizio della professione nello Stato ospitante alle stesse condizioni dei titolari di qualifiche nazionali.

Entrambi gli strumenti richiedono che la professione sia regolamentata o il relativo percorso formativo lo sia in almeno un terzo degli Stati membri, che vi sia una procedura trasparente e che il quadro o la prova siano elaborati con partecipazione degli interessati. Gli Stati membri possono derogare in casi specifici, ad esempio per assenza di strutture formative, impatto negativo sul sistema educativo o rischi seri per ordine pubblico, sicurezza, salute o ambiente.

Trasparenza, notifica e valutazione reciproca

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, entro il 18 gennaio 2016, l’elenco delle professioni regolamentate, delle formazioni regolamentate e delle professioni soggette a verifica preliminare delle qualifiche. Devono inoltre motivare i requisiti mantenuti o introdotti alla luce dei principi di non discriminazione, giustificazione per motivo imperativo di interesse generale e proporzionalità.

È previsto un sistema di valutazione reciproca simile a quello della direttiva 2006/123/CE: relazioni biennali, osservazioni degli altri Stati membri e delle parti interessate, una relazione di sintesi della Commissione e conclusioni definitive entro il 18 gennaio 2017. Successivamente, la Commissione deve pubblicare relazioni periodiche sull’attuazione della direttiva, con una prima relazione entro il 18 gennaio 2019.

Recepimento

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 gennaio 2016. Per gli Stati che al 17 gennaio 2014 ammettevano l’accesso alla formazione in ostetricia con soli dieci anni di istruzione generale, l’adeguamento ai nuovi requisiti di ammissione è differito al 18 gennaio 2020. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.

Disposizioni principali

Oggetto, esclusioni e nuove nozioni

Modifica la direttiva 2005/36/CE per includere espressamente le regole sull’accesso parziale a una professione regolamentata e sul riconoscimento dei tirocini professionali svolti in un altro Stato membro (articolo 1 della direttiva modificativa). Esclude dall’ambito di applicazione i notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE come modificato). Introduce o ridefinisce nozioni chiave quali esperienza professionale, prova attitudinale, tirocinio professionale, tessera professionale europea, apprendimento permanente, motivi imperativi di interesse generale ed ECTS (articolo 3).

Tessera professionale europea

Introduce la tessera professionale europea come certificato elettronico per la prestazione temporanea e occasionale di servizi o per lo stabilimento in un altro Stato membro (nuovi articoli 4 bis-4 sexies). Gli Stati membri devono rilasciarla su richiesta, quando applicabile e dopo l’adozione degli atti di esecuzione della Commissione; il professionista può scegliere tra tessera e procedure ordinarie. La domanda si presenta tramite strumento online della Commissione, con creazione automatica del fascicolo IMI; l’autorità competente dello Stato membro d’origine deve accusare ricevuta entro una settimana. Per servizi temporanei e occasionali diversi da quelli dell’articolo 7, paragrafo 4, la tessera va rilasciata entro tre settimane; per lo stabilimento, o per i servizi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità dello Stato membro d’origine verifica entro un mese e trasmette la domanda allo Stato membro ospitante, che decide entro uno o due mesi a seconda dei casi. Se lo Stato membro ospitante non decide nei termini, la tessera si considera rilasciata. Gli oneri amministrativi devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti. La Commissione è autorizzata a disciplinare con atti di esecuzione formato, documentazione, traduzioni, pagamenti, copie certificate, sicurezza e funzionamento tecnico del sistema.

Accesso parziale alla professione

Introducono l’accesso parziale quando il professionista è pienamente qualificato nello Stato membro d’origine per un’attività separabile e le differenze con la professione ospitante sono tali da rendere sproporzionata la richiesta dell’intero percorso formativo; l’accesso può essere negato per motivi imperativi di interesse generale (nuovo articolo 4 septies). L’attività va esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d’origine, con indicazione chiara ai destinatari del servizio dell’ambito delle attività esercitate. La disciplina non si applica alle professioni che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dei capi II, III e III bis del titolo III.

Libera prestazione di servizi e verifica preliminare

Per la prestazione temporanea e occasionale, il prestatore deve dimostrare, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento, almeno un anno di esperienza professionale nei dieci anni precedenti; tale requisito non si applica se la professione o la formazione sono regolamentate (articolo 5). L’articolo 7 rafforza gli obblighi documentali: prova dell’esperienza, attestati di buona condotta per determinate professioni, dichiarazione sulla conoscenza linguistica per professioni con implicazioni per la sicurezza dei pazienti e certificati per attività rientranti nell’articolo 16 notificate ai sensi dell’articolo 59. Per le professioni con implicazioni per la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non coperte da riconoscimento automatico, lo Stato ospitante può verificare le qualifiche prima della prima prestazione; deve decidere, di regola, entro un mese dalla ricezione della domanda, con possibilità per il prestatore di sostenere una prova attitudinale in caso di differenze sostanziali. In assenza di decisione nei termini, la prestazione può avere luogo.

Cooperazione amministrativa, IMI e meccanismo di allerta

Rafforza lo scambio di informazioni tra autorità competenti e impone l’uso dell’IMI per tale cooperazione (articoli 8, 50, 56). Introduce il meccanismo di allerta (articolo 56 bis): entro tre giorni dalla decisione, gli Stati membri informano tutti gli altri Stati membri quando un professionista delle categorie indicate è soggetto a limitazione o divieto, anche temporaneo, dell’esercizio dell’attività, o quando è accertata la falsificazione di qualifiche. L’allerta contiene identità, professione, autorità/giudice, ambito e durata del divieto o della limitazione. Devono essere informati anche i professionisti interessati, con possibilità di ricorso e di rettifica. Le allerte sono cancellate entro tre giorni dalla revoca o dalla scadenza della misura. La Commissione adotta atti di esecuzione per le modalità applicative e la sicurezza del sistema.

Conoscenze linguistiche, tirocinio professionale e centri di assistenza

L’articolo 53 chiarisce che i controlli linguistici sono limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale o amministrativa dello Stato ospitante, se ufficiale dell’Unione, e possono essere effettuati solo dopo il riconoscimento o il rilascio della tessera professionale europea; devono essere proporzionati e impugnabili. Il nuovo articolo 55 bis impone agli Stati membri di riconoscere i tirocini professionali svolti in un altro Stato membro, e di tenere conto di quelli svolti in paesi terzi, se conformi alle linee guida pubblicate; può essere posto un limite ragionevole alla durata all’estero. I centri di assistenza, da designare entro il 18 gennaio 2016, forniscono supporto ai cittadini e cooperano con autorità e altri centri di assistenza.

Formazione professionale, requisiti minimi e riconoscimento automatico

Aggiorna i requisiti minimi di formazione per le professioni settoriali: medicina di base (almeno cinque anni e 5.500 ore), infermieristica (almeno tre anni e 4.600 ore, con ripartizione tra teoria e clinica), ostetricia (diversi percorsi con durate e ore minime), farmacia (almeno cinque anni, di cui quattro teorico-pratici e sei mesi di tirocinio), odontoiatria (almeno cinque anni e 5.000 ore), veterinaria (almeno cinque anni), architettura (cinque anni o quattro più due di tirocinio). Introduce l’uso dei crediti ECTS come misura aggiuntiva della durata dei programmi e rafforza i contenuti di competenze e conoscenze richieste. Prevede aggiornamenti delegati della Commissione per adeguare i contenuti formativi al progresso scientifico e tecnico, senza alterare i principi essenziali degli ordinamenti nazionali.

Formazione comune e prove comuni

Introduce un nuovo capo III bis sul riconoscimento automatico basato su principi di formazione comuni. Il quadro comune di formazione (articolo 49 bis) e la prova di formazione comune (articolo 49 ter) consentono il riconoscimento automatico delle qualifiche acquisite in base a standard minimi condivisi o al superamento di una prova standardizzata. In entrambi i casi sono previsti requisiti di diffusione della professione in almeno un terzo degli Stati membri, procedura trasparente, coinvolgimento degli interessati e possibilità per la Commissione di adottare atti delegati e, successivamente, atti di esecuzione con elenchi, contenuti e Stati membri coinvolti. Gli Stati membri possono derogare in presenza di mancanza di strutture formative, impatti negativi sul sistema educativo o rischi gravi per ordine pubblico, sicurezza, salute o ambiente.

Trasparenza, valutazione reciproca e obblighi di notifica

L’articolo 59 impone agli Stati membri di notificare entro il 18 gennaio 2016 l’elenco delle professioni regolamentate, delle formazioni regolamentate e delle professioni soggette a verifica preliminare, nonché di motivare i requisiti mantenuti o introdotti secondo il test di non discriminazione, necessità e proporzionalità. È prevista una relazione biennale sulle riduzioni degli oneri regolatori e una relazione di sintesi della Commissione, con conclusioni finali entro il 18 gennaio 2017. L’articolo 60 rafforza la raccolta statistica sulle decisioni adottate, incluse quelle sull’accesso parziale, e stabilisce una relazione della Commissione entro il 18 gennaio 2019 e poi ogni cinque anni.

Recepimento e termini speciali

Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 18 gennaio 2016 (articolo 3, paragrafo 1). Per gli Stati che al 17 gennaio 2014 consentivano l’accesso alla formazione in ostetricia con soli dieci anni di istruzione generale, è previsto un termine più lungo: adeguamento entro il 18 gennaio 2020 (articolo 3, paragrafo 2). Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale, e devono essere comunicate alla Commissione.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionalilibera circolazione dei professionisticooperazione amministrativaservizi nel mercato internoformazione professionale

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