Cassazione Penale, Sentenza n. 08649/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, su appello del Pubblico Ministero, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per i reati di usura aggravata, tentata estorsione aggravata ed esercizio abusivo di attività di finanziamento. Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale di Salerno, nel disporre gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 299 c.p.p., si era fondato non solo sul decorso del tempo, ma anche su una valutazione di non allarmante pericolosità e sulla "delocalizzazione" del domicilio (quasi 1000 km), elementi che avrebbero reso adeguata la misura meno afflittiva. La difesa ha altresì richiamato la datatezza dei precedenti (reati associativi del 2007-2008, condanna definitiva 2024), l'assenza di rapporti successivi con il clan, la buona condotta durante gli arresti domiciliari e l'assenza di rischio attuale di contatto con le vittime di usura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valutato tre elementi (decorso del tempo, curriculum giudiziario, delocalizzazione) e, alla luce del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. (presunzione temperata di adeguatezza della custodia quando rilevi il metodo mafioso), aveva trovato un concreto e attuale rischio di recidiva desumibile dalle modalità esecutive della condotta e dalla personalità dell'imputato. La delocalizzazione è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, anche per precedenti comportamenti del ricorrente (contatti e cooperazione con il coimputato Parisi Biagio nonostante misure cautelari). Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato le lettere b) ed e) (violazione di legge e vizio di motivazione), ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato.
art. 274 cod. proc. pen.
Definisce la pericolosità sociale; la Corte ricorda che la pericolosità si desume congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'agente.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione "temperata" di adeguatezza della custodia cautelare in carcere quando il fatto è aggravato dal metodo mafioso (art. 416-bis). La Corte ha ritenuto che, alla luce di tale presunzione e dei concreti elementi di pericolosità, la sostituzione con arresti domiciliari non fosse adeguata.
art. 299 cod. proc. pen.
Regola la sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva; l'originario Tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari ex art. 299 e il riesame ne aveva valutato la fondatezza, fornendo motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis.1 (menzionato come aggravante del "metodo mafioso")
Rileva l'aggravante del metodo mafioso; la presenza di reati con tale connotazione attiva la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. comma 3 e aumenta la necessità della misura cautelare massima.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, ulteriori sanzioni; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria per l'esecuzione della sentenza; la Corte dispone gli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- Quando è in gioco l'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis) opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3) che può essere superata solo con elementi concreti e specifici che dimostrino l'adeguatezza di una misura meno afflittiva.
- La delocalizzazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari non è in sé sufficiente a neutralizzare i rischi cautelari se la valutazione concreta mostra possibilità di contatti o influenza del detenuto sul contesto criminoso.
- Il decorso del tempo non elimina automaticamente il pericolo di recidiva: la valutazione deve considerare la personalità dell'imputato, le modalità esecutive dei reati e il suo comportamento successivo rispetto alle prescrizioni.
- Precedenti penali, anche remoti, e condotte successive che evidenzino mancato rispetto di misure cautelari o contatti illeciti possono giustificare il mantenimento o il ripristino della custodia in carcere.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi esplicitamente con la motivazione del giudice di merito: argomentazioni generiche o omissioni di confronto con i punti decisivi della motivazione rendono il ricorso inammissibile.
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