Ordinanza n. 871/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento del 3.10.2025 adottato dal Dipartimento per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione Divisione X - Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, di esclusione della domanda di partecipazione presentata da TLT Molise srl in data 13.02.2025 per l'assegnazione dei contributi previsti dal D.P.R. n. 146/2017 per le emittenti televisive locali commerciali per l'annualità 2025; - nonché del successivo atto confermativo notificato tramite piattaforma Sicem in data 6.10.2025 e del preavviso di esclusione notificato tramite piattaforma Sicem il 6.06.2025; - del Decreto del Direttore Generale, del Dipartimento per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione Divisione X - Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 0037965 del 22.10.2025 della allegata graduatoria provvisoria, Allegato A al citato Decreto Direttoriale nella quale non risulta inclusa la società odierna ricorrente e dell'Allegato B contenente gli importi rispettivamente attribuiti; - della nota datata 20.11.2025 a firma della Dirigente, della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione Divisione X - Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, di riscontro alle osservazioni alla graduatoria provvisoria e istanza di annullamento in autotutela dell'esclusione; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione Divisione X - Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 0044256 del 25.11.2025 e della graduatoria definitiva, Allegato A al citato Decreto Direttoriale nella quale non risulta inclusa la società odierna ricorrente e degli Allegati B contenente gli importi rispettivamente attribuiti; - nonché di ogni altro atto ulteriore, connesso, presupposto, antecedente e/o conseguente, anche ove non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di assegnazione dei contributi previsti dal d.P.R. n. 146/2017 per le emittenti televisive locali commerciali, nonché graduatoria provvisoria e definitiva di assegnazione dei contributi per l’anno 2025
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione della propria domanda di partecipazione alla procedura per l’assegnazione dei contributi alle emittenti televisive locali commerciali per l’annualità 2025, oltre agli atti confermativi, al preavviso di esclusione, alle graduatorie provvisoria e definitiva e agli atti di riscontro alle osservazioni e all’istanza di autotutela. Il testo dell’ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di ricorso, limitandosi a prescrivere che nell’avviso per pubblici proclami sia inserito un sunto dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo. La ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione ai soli fini dell’integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, senza pronunciarsi sul merito della domanda di annullamento né sulla fondatezza dei motivi di ricorso. Poiché è stata impugnata la graduatoria definitiva delle emittenti televisive locali commerciali ammesse ai contributi per l’anno 2025, il Collegio ha ritenuto controinteressate tutte le emittenti inserite nella graduatoria. Considerato l’elevato numero dei potenziali controinteressati, ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. L’ordinanza stabilisce il contenuto dell’avviso, la pubblicazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza, la permanenza online della documentazione sino alla sentenza definitiva di primo grado, il rilascio dell’attestazione di avvenuta pubblicazione e l’inserimento di un collegamento nella home page del sito ministeriale. Gli adempimenti devono essere richiesti dalla ricorrente, con oneri a suo carico, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova del loro compimento deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Il merito è stato fissato per la pubblica udienza del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento, insieme agli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., dell’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami in presenza di un elevato numero di potenziali parti necessarie.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell’ordine di integrazione del contraddittorio, attuato nella forma della notificazione per pubblici proclami.
d.P.R. n. 146/2017
È indicato quale disciplina dei contributi destinati alle emittenti televisive locali commerciali, oggetto della procedura contestata.
Massime di principio
- Quando è impugnata una graduatoria relativa all’ammissione di una pluralità di soggetti a un beneficio pubblico, tutti i soggetti inseriti nella graduatoria possono assumere la qualità di controinteressati, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulle rispettive posizioni.
- L’elevato numero dei potenziali controinteressati può giustificare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione.
- Nella notificazione per pubblici proclami il giudice può prescrivere la pubblicazione dell’autorità giudiziaria procedente, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, del sunto dei motivi, dell’indicazione dei controinteressati, delle modalità di consultazione del processo e del testo integrale del ricorso e dell’ordinanza.
- Il giudice può porre a carico della parte ricorrente gli oneri della pubblicazione per pubblici proclami e stabilire termini perentori per la richiesta degli adempimenti e per il deposito della relativa prova, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto.
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