Sentenza n. 1090/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza n. 405/2023 – R.G. n. 294/2023 – pubblicata il 22/09/2023, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all'accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena n. 405/2023, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato notificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, che era stata notificata al Ministero, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stata notificata al Ministero e risultava decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza e ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro attribuito tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo quale condizione per procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il suo inutile decorso è stato ritenuto integrato nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda proposta dopo che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione destinataria di porre in essere gli adempimenti necessari entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, inclusa la corresponsione delle somme dovute e dei relativi interessi.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla successiva richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere autorizzato a delegare gli adempimenti a un funzionario dell'amministrazione e deve provvedere, entro il termine stabilito dal giudice, agli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato.
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