Sentenza n. 161/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti. e sull’appello incidentale proposto da -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sez. III, che aveva annullato il provvedimento di detrazione dell'anzianità di grado conseguente alla sospensione dal servizio per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale e aveva ritenuto legittima la sospensione per il periodo dal 15 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale il privato
La controversia
L'amministrazione ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la detrazione dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria conseguente alla sospensione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, sostenendo che la sospensione producesse ope legis anche la perdita dell'anzianità e che tale effetto derivasse dal d.P.C.M. 12 ottobre 2021. Ha inoltre dedotto che il ricorso originario fosse inammissibile per mancata impugnazione del d.P.C.M., quale atto presupposto generale. Il militare ha proposto appello incidentale contestando la legittimità della sospensione e della privazione della retribuzione per il periodo dal 15 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, sostenendo che il congedo ordinario e la licenza parentale lo esonerassero dall'obbligo vaccinale e che la sospensione non potesse decorrere retroattivamente dal 15 dicembre 2021, poiché l'invito a produrre la documentazione vaccinale era stato notificato il 17 dicembre 2021.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l'appello principale. Ha escluso che il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 dovesse essere impugnato, poiché esso era stato adottato in attuazione dell'art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52/2021 e riguardava la diversa disciplina del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, non la sospensione dal servizio derivante dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale del personale del comparto difesa e sicurezza previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Ha quindi ritenuto che, in assenza di un'espressa previsione legislativa, la sospensione non potesse comportare anche la detrazione dell'anzianità di servizio o ulteriori conseguenze pregiudizievoli, trattandosi di disciplina emergenziale speciale ed eccezionale, soggetta a stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica. L'appello incidentale è stato accolto soltanto quanto alla decorrenza della sospensione: l'obbligo vaccinale gravava sul militare in ragione della sua appartenenza alla categoria, indipendentemente dall'effettivo svolgimento del servizio e dall'assenza per congedo ordinario o parentale, salvo le ipotesi di esenzione sanitaria previste dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021. Tuttavia, la sospensione non poteva decorrere retroattivamente dal 15 dicembre 2021, poiché doveva essere collegata all'accertamento dell'inadempimento compiuto secondo la procedura prevista dall'art. 4-ter, dopo l'invito a produrre la documentazione entro cinque giorni. L'amministrazione è stata pertanto onerata di rideterminare il periodo rilevante per la decurtazione della retribuzione e degli altri emolumenti. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza e per le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. l. n. 76/2021
L'obbligo vaccinale può essere omesso o differito soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, documentato in relazione a specifiche condizioni cliniche e secondo le circolari ministeriali in materia di esenzione.
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art. 2 d.l. n. 172/2021
L'atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
L'obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico dipende dall'appartenenza alla categoria e non dall'effettivo svolgimento del servizio; la sospensione decorre dall'accertamento dell'inadempimento secondo la procedura prevista dalla norma e non può essere retrodatata. La disposizione non consente, in assenza di un'espressa previsione, la detrazione dell'anzianità di servizio.
art. 9-quinquies d.l. n. 52/2021, introdotto dall'art. 1 d.l. n. 127/2021
La disposizione disciplina il possesso e l'esibizione del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e autorizza l'adozione di linee guida organizzative; non costituisce la base normativa per estendere al diverso regime dell'obbligo vaccinale la perdita dell'anzianità di servizio.
d.P.C.M. 12 ottobre 2021
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
La previsione riguarda la diversa fattispecie dell'assenza ingiustificata per mancanza del green pass e non è applicabile alla sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.
art. 8, comma 3, d.l. n. 24/2022, conv. l. n. 52/2022
La successiva disciplina ha modificato il regime dell'obbligo vaccinale per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, consentendo l'accesso ai luoghi di lavoro mediante green pass base e richiamando nuovamente la disciplina dell'art. 9-quinquies del d.l. n. 52/2021; tale regime non governa la fattispecie anteriore esaminata.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale imposto al personale appartenente a una determinata categoria professionale opera in ragione della mera appartenenza alla categoria e non è escluso dall'assenza temporanea dal servizio per congedo ordinario o parentale, salvo le specifiche ipotesi di esenzione sanitaria previste dalla legge.
- La sospensione dal servizio conseguente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale può decorrere soltanto secondo la procedura legislativamente prevista, dopo l'invito a produrre la documentazione richiesta e l'accertamento dell'inosservanza; non è legittima la retrodatazione automatica alla data di entrata in vigore dell'obbligo.
- La disciplina emergenziale speciale ed eccezionale deve essere interpretata restrittivamente e non può essere applicata analogicamente per introdurre conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dal legislatore.
- In assenza di un'espressa previsione normativa, la sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale non può comportare amministrativamente la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado.
- Una disposizione regolamentare o attuativa adottata per disciplinare il diverso regime del green pass non è applicabile alla sospensione derivante dall'obbligo vaccinale se manca un espresso rinvio della fonte primaria che disciplina quest'ultima fattispecie.
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