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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32490/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 673 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di condanna (Pretura di Milano 4/10/1996, passata in giudicato 6/3/1997) per i reati relativi a videocassette prive di contrassegno SIAE: capo a) (detenzione, art. 2 L. 121/1987) e capo b) (ricettazione, art. 648 c.p.). La difesa ha invocato la sopravvenuta abolitio criminis in ragione dei principi della CGUE (sent. C-20/05 Schwibbert) e della successiva giurisprudenza di legittimità, nonché la depenalizzazione operata dall'art. 16 L. 248/2000. Il giudice dell'esecuzione aveva già accolto la revoca per il capo a), respinto la revoca per la ricettazione (pur dichiarando l'estinzione del reato per decorso del tempo ex art. 167 c.p.) e, dopo una ulteriore istanza qualificata come "riproposizione" il 17/4/2025 basata sull'art. 16 L. 248/2000, ha dichiarato non luogo a provvedere ritenendo la nuova istanza mera riproposizione della precedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio di preclusione processuale ex art. 666, comma 2, c.p.p.: una nuova istanza di esecuzione è inammissibile se fondata sugli stessi elementi già decisi, salvo che emergano elementi nuovi di fatto o di diritto o una questione giuridica realmente nuova. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la questione invocata nella riproposizione era già stata dedotta nell'incidente originario e che il mancato confronto esplicito del primo giudice equivale a diniego implicito; quindi opera la preclusione e il decreto che ha dichiarato l'istanza inammissibile deve essere confermato.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Regola la revoca della sentenza irrevocabile; è il titolo normativo dell'istanza proposta dal ricorrente per ottenere l'annullamento della condanna.

  • art. 666, commi 2 e 6, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'incidente di esecuzione è inammissibile se costituisce mera riproposizione di richiesta già rigettata; applicata per affermare la preclusione processuale quando non emergono elementi nuovi di fatto o di diritto.

  • art. 648, comma secondo, cod. pen.

    Norma che sanziona la ricettazione, costituiva il capo di imputazione che il ricorrente chiedeva fosse considerato abrogato o non applicabile; la Corte ha valutato che la questione relativa alla compatibilità/abolitio era già stata dedotta.

  • art. 167 cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per decorso del tempo; il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione del reato di ricettazione ai sensi di questa norma.

  • art. 16 L. 248/2000

    Norma di depenalizzazione/illecito amministrativo richiamata dal ricorrente come causa di abolitio criminis della ricettazione in relazione ai supporti audiovisivi; la Corte ha ritenuto che l'argomento era già stato posto e non costituiva elemento giuridico nuovo per superare la preclusione.

  • art. 174-ter L. 633/1941 (richiamato nel quadro normativo)

    Testo successivamente intervenuto e richiamato nella giurisprudenza: incide sulla disciplina dei reati relativi a supporti audiovisivi e sul concorso con la norma amministrativa, ma nel caso concreto non ha determinato una novità processuale idonea a rinnovare l'azione esecutiva.

  • Direttiva 83/189/CEE e sentenza C-20/05 (Schwibbert)

    Principi europei invocati per l'interpretazione della normativa nazionale in materia di contrassegni sui supporti; utili a fondare istanze di revoca in presenza di incompatibilità normativa, ma qui la loro invocazione non ha aggirato la regola di preclusione processuale.

Massime di principio

  • Una nuova istanza di esecuzione è inammissibile se si fonda sugli stessi elementi di fatto o di diritto già decisi: è richiesta la novità sostanziale (nuovi fatti o nuova questione giuridica) per superare la preclusione processuale ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
  • La mancata pronuncia esplicita del giudice su un punto specifico può configurare un diniego implicito e produce gli stessi effetti impeditivi della decisione formale ai fini della preclusione.
  • Per evitare l'inammissibilità, la parte deve spiegare chiaramente in cosa consista la novità (nuove prove, elementi sopravvenuti, successiva modifica normativa o sviluppi giurisprudenziali che pongono una questione giuridica effettivamente nuova non dedotta precedentemente).
  • Le deduzioni basate su interpretazioni successive della normativa nazionale in rapporto al diritto dell'Unione (es. sentenze CGUE) possono giustificare una nuova istanza solo se introducono una questione giuridica nuova o elementi non precedentemente sottoposti al giudice dell'esecuzione.
  • Quando si chiede la revoca per abolitio criminis o depenalizzazione, occorre valutare sia l'effetto temporale della norma intervenuta sia se il tema è stato già oggetto del procedimento esecutivo originario; altrimenti scatta la preclusione.
  • Se si ottiene una decisione parziale (es. revoca per un capo e rigetto per un altro), è essenziale impugnare tempestivamente le parti sfavorevoli per non perdere la possibilità di rimettere la questione in sede esecutiva.

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